Modalità di accesso alla convenzione (16)
Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
moduli o pannelli fotovoltaici;
inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
risparmio di combustibili fossili;
affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento(nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
disponibilità di spazio necessario per installare i moduli. Per impianti di grandi dimensioni da realizzarsi su terreno, è possibile utilizzare diverse particelle catastali contigue;
corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata se i moduli sono installati in maniera complanare alle superfici di pertinenza di edifici (occorre uno spazio maggiore se l’impianto è installato in più file successive su strutture inclinate collocate su superfici piane).
La tecnologia dell’amorfo richiede invece una superficie maggiore.
Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d’appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.
Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
assenza/presenza di ombreggiamenti;
prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso. La connessione avviene in bassa tensione (BT) monofase per potenze nominali d’impianto inferiori a 6 kW, in BT trifase fino a una potenza di 100 kW, per potenze superiori a 200 kW gli impianti vengono generalmente allacciati in media tensione (MT).
Tra 100 kW e 200 kW il gestore direte può decidere se allacciare l’impianto in BT o MT.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale competente.
Inoltre è possibile consultare la Delibera AEEG 33/08 e Delibera AEEG 99/08 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 5500 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 3500 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1-1.5% del costo dell'impianto.
Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?
Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno una durata di vita, garantita dai produttori, superiore a 20 anni.
Che cosa si intende per meccanismo di incentivazione “in Conto Energia”?
Con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica. Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla.
Il privato proprietario dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.
Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
le persone fisiche;
le persone giuridiche;
i soggetti pubblici;
i condomini di unità abitative e/o di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Ai fini dell’erogazione degli incentivi il GSE ritiene che:
per impianti collegati alla rete in media ed alta tensione, che alimentano eventuali utenze in media e bassa tensione, è possibile installare il misuratore dell’energia prodotta tra l' inverter con uscita in BT e il trasformatore BT/MT;
per impianti collegati alla rete in bassa tensione, che alimentano utenze in bassa tensione, i misuratori devono sempre essere posizionati all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua, ivi incluso l’eventuale trasformatore di isolamento e/o di adattamento BT/BT, prima che essa sia resa disponibile alle utenze e/o immessa nella rete elettrica.
Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia per richieste inoltrate dal 25 Agosto 2010 (2)
Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia per richieste inoltrate fino al 24 Agosto 2010 (13)
Ausilio per la compilazione delle schede tecniche (22)
Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
Ÿ moduli o pannelli fotovoltaici;
Ÿ inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
Ÿ quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto. Tali moduli aggiuntivi dovranno avere potenza nominale complessiva non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su impianti muniti di un secondo gruppo di misura dell’energia prodotta, l’incentivo verrà calcolato in base ai valori di produzione presenti sui singoli gruppi.
Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
Tale codice identificativo è definito dall’articolo 14, comma 1, della deliberazione ARG/elt 107/09, come di seguito riportato:“Le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione connessi alla propria rete e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”.
I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice POD:
IT123E12345678K
costituito da:
codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA ELETTRICA
codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
chiave di controllo: opzionale.
Quali sono gli enti locali che hanno diritto alla tariffa incentivante massima secondo la finanziaria 2008?
Ai fini dell’applicazione della finanziaria 2008, si applica la definizione fornita nell’articolo 2 del TUEL (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali):
“Si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni”;
“Le norme sugli enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi in cui partecipano gli enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”. La legge 99/2009 ha esteso, a partire dal 15/08/09, anche alle Regioni la precedente disposizione.
Cos’è un impianto in multisezione?
La Delibera ARG/elt 161/08, consente di realizzare un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti.
La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare (potenza totale dell’impianto, numero di sezioni e potenza di ogni sezione) al momento della richiesta dell’incentivo della prima sezione.
Il parallelo alla rete di ciascuna sezione di cui sarà composto l’impianto dovrà avvenire entro due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.
Ai fini del raggiungimento del limite massimo di potenza incentivabile previsto dal DM del 19/02/07, pari a 1200 MW, conta solo la potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell’impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione.
La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione del nuovo Conto Energia rispetto al primo Conto Energia e sono evidenti almeno due vantaggi:
è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in una sola data. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto.
è possibile collegare più sezioni d’impianto all’interno di una rete interna d’utenza pur rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07, che un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.
Per poter accedere all’incentivo, un impianto in multi sezione dovrà rispettare le seguenti condizioni:
a) all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
b) ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.
Qual è l’iter per accedere alle tariffe incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere all’incentivazione è il seguente:
Ÿ il soggetto responsabile inoltra il progetto preliminare al gestore di rete competente e chiede la connessione alla rete;
Ÿ nel caso di impianti di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW, contestualmente alla richiesta di connessione, il soggetto specifica se intende avvalersi o meno del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta;
Ÿ il gestore di rete elettrica locale comunica al soggetto responsabile dell’impianto il punto di allaccio alla rete, unitamente al preventivo economico e ai tempi di realizzazione;
Ÿ il soggetto responsabile deve accettare il preventivo e stipulare il contratto con il gestore di rete locale;
Ÿ ad impianto ultimato, il soggetto responsabile comunica la conclusione dei lavori al gestore di rete competente;
Ÿ per gli impianti maggiori di 20 kW il soggetto responsabile deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica; non risulta invece necessario presentare all’UTF la denuncia dell’apertura dell’officina elettrica se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26);
Ÿ il gestore di rete locale provvede ad allacciare l’impianto alla rete elettrica.
Ÿ Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto - pena la decadenza dal diritto all’incentivo – il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa. Il termine per la presentazione della richiesta è perentorio pena la non ammissibilità alle tariffe. Per le attività correlate alla richiesta di concessione della tariffa al GSE, il Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi preventivamente sull’apposito portale predisposto dal GSE stesso.
Per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW, quale è la data di riferimento per l'entrata in esercizio dell'impianto, da cui far decorrere il termine di sessanta giorni entro cui il soggetto responsabile deve far pervenire al GSE la richiesta di
Per gli impianti con potenza nominale fino a 20 kW, per i quali l'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia prodotta è sempre a cura dell'impresa distributrice territorialmente competente, il GSE prende come riferimento per individuare l'entrata in esercizio la prima data utile a decorrere dalla quale risultano installati sia il contatore dell'energia prodotta sia il contatore di connessione alla rete.
Tale data è riportata sul verbale di attivazione delle apparecchiature di misura, rilasciato dall'impresa distributrice. Se in quella data fossero presenti anomalie tecniche relative all'impianto o alla rete tali da non consentire il parallelo dell'impianto alla rete, questa situazione deve essere esplicitamente segnalata nel menzionato verbale.
In questo caso farà fede la data di entrata in esercizio dal soggetto responsabile in sede di richiesta delle tariffe incentivanti.
Se nei verbali non sono evidenziate anomalie tecniche, eventuali dichiarazioni di entrata in esercizio con data successiva a quella riportata nel suddetto verbale di attivazione dei contatori, devono essere comprovate da una dichiarazione del gestore elettrico territorialmente competente.
A chi deve essere inoltrata la documentazione per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e al premio aggiuntivo?
Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è individuato dal DM 19 febbraio 2007 quale “soggetto attuatore”, unico a livello nazionale, cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato riportante l’intestazione “GSE – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere inoltrata al GSE, nella sede di Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.) o posta celere o posta prioritaria o posta ordinaria oppure tramite corriere oppure consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini dell’accettazione della richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, farà fede, in ogni caso, la data di protocollo in ingresso apposta sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente con la data di avviso di ricevimento nel caso di inoltro con raccomandata A.R.. Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare fotocopia del frontespizio del plico con la data di protocollo in ingresso).
L'Ufficio Protocollo del GSE è aperto al pubblico nei giorni feriali (lunedì-venerdì) negli orari 8.30-13.00 e 13.30-17.30.
E’ necessario apporre la marca da bollo sulla richiesta?
Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nella richiesta di incentivo?
La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico.
Come si individua la data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico?
La data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la prima data utile a decorrere dalla quale coesistano tutte le seguenti condizioni:
l’impianto è collegato in parallelo alla rete elettrica;
risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
risultino assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti.
Quale documentazione è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante?
Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del DM 19 febbraio 2007 e dalla delibera AEEG 90/07 alla domanda occorre allegare i seguenti documenti:
1. richiesta di concessione della tariffa incentivante stampata dal portale e comprensiva di data e firma del soggetto responsabile
(allegato A1 della Delibera AEEG n. 90/07);
2. scheda tecnica finale d’impianto stampata dal portale e comprensiva di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all’albo professionale
(allegato A2 della Delibera AEEG n.90/07);
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale, sottoscritta dal soggetto responsabile e corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (allegato A4 della Delibera AEEG n. 90/07);
4. documentazione finale di progetto, realizzata in conformità alla norma CEI-02, firmata da professionista o tecnico iscritto all’albo professionale, corredata da almeno 5 distinte fotografie e da elaborati grafici di dettaglio dell’impianto (tale documentazione dovrà essere fornita anche su CD in formato “pdf”);
5. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori, da fornire su supporto cartaceo oppure magnetico indicante modello, marca e numero di matricola (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto e le fotografie; l’elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori deve essere comunque caricato nel portale);
6. certificato di collaudo contenente le seguenti prove: continuità elettrica e connessioni tra i moduli, messa a terra di masse e scaricatori, isolamento dei circuiti elettrici delle masse, corretto funzionamento dell’impianto, verifiche prestazionali dell’impianto previste dal DM 19/02/2007 (dal sito del GSE è possibile scaricare un fac-simile del certificato di collaudo richiesto);
7. dichiarazione di proprietà dell’immobile destinato all’installazione dell’impianto, ovvero autorizzazione all’installazione dell’impianto sottoscritta dal/i proprietario/i dell’immobile;
8. copia del permesso di costruire ottenuto per l’installazione dell’impianto ovvero copia della denuncia di inizio attività; qualora non sia necessario né il permesso di costruire né la denuncia di inizio attività, il soggetto responsabile dell’impianto deve esplicitare tale situazione con un’apposita dichiarazione;
9. copia della comunicazione con la quale il gestore della rete locale ha notificato al soggetto responsabile dell’impianto il codice identificativo del punto di connessione alla rete dell’impianto fotovoltaico (cosiddetto POD dell’articolo 37, comma 37.1, della delibera n.111/06);
10. copia della denuncia di apertura di officina elettrica presentata all’UTF (per impianti superiore a 20 kWp); oppure, se l’impianto immette tutta l’energia prodotta nella rete, copia della comunicazione fatta all’UTF sulla caratteristiche dell’impianto ( circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n.26).
Per impianti inferiori a 20 kWp è necessario una copia del verbale di attivazione del contatore di misure dell’energia prodotta e di connessione alla rete.
E' necessario allegare alla richiesta una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
Sì. La fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto responsabile in corso di validità deve essere allegata insieme alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà stampata dal portale del GSE (Allegato A4).
Se il soggetto responsabile è una ditta individuale o una società, occorre allegare alla richiesta anche la visura camerale?
Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell’edificio?
E’ necessario allegare un preventivo di spesa alla richiesta di concessione delle tariffe incentivanti?
E’ possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per la compilazione e l’invio delle comunicazioni?
Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico, delegandolo espressamente.
Come deve essere redatta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà?
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessario utilizzare il modello stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una istanza da produrre ai gestori di pubblico servizio può essere garantita mediante la presentazione della istanza sottoscritta in originale unitamente a fotocopia, non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella dichiarazione dovranno essere attestati:
la natura del soggetto responsabile;
la tipologia dell'intervento di realizzazione dell'impianto (nuova costruzione, potenziamento, rifacimento);
la conformità dell'impianto e dei relativi componenti ai requisiti dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
la tipologia dell'impianto (non integrato, parzialmente integrato, integrato architettonicamente), nonché, qualora ne ricorra il caso, della specifica applicazione con riferimento all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
la data di entrata in esercizio;
se l'impianto opta per il regime di cessione in rete o di scambio sul posto;
di non incorrere in condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe incentivanti e con il premio legato alla certificazione energetica.
I soggetti idonei non ammessi al beneficio dell’incentivo per esaurimento del limite di potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non ammessi dovranno ripresentare richiesta secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio 2007 senza che venga riconosciuta loro alcuna priorità.
Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
Può essere inserito nella scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso dal soggetto responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
Ausilio per la gestione dei pagamenti (29)
A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica.
Per gli impianti entrati in esercizio dal 01/01/2010 al 31/12/2010, le tariffe applicate sono le seguenti:
|
Taglia di potenza dell’impianto |
Non integrato (€/kWh) |
Parzialmente integrato (€/kWh) |
Integrato (€/kWh) |
|
1 kW <= P <= 3 kW |
0,384 |
0,422 |
0,470 |
|
3 kW < P <= 20 kW |
0,365 |
0,403 |
0,442 |
|
P > 20 kW |
0,346 |
0,384 |
0,422 |
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
o edifici,
o fabbricati,
o strutture edilizie di destinazione agricola;
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti).
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
L’articolo 1 comma 173 della legge 244 del 24/12/2007- Legge Finanziaria 2008 - prevede che “Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del DM 19 febbraio 2007, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto, ovvero hanno diritto alla tariffa incentivante come totale integrazione. La legge 99/2009 ha esteso, a partire dal 15/08/09, anche alle Regioni la precedente disposizione.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2010.
Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore di rete locale che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia, il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in cui l’impianto non immetta tutta l’energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta.
Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo al link: https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/ con User ID e Password fornite dal GSE stesso. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.
Cosa succede se il soggetto responsabile, incaricatosi della comunicazione delle misure mensili, non riesce a caricare nel portale web la misura di produzione incentivata?
Può capitare che il sistema non accetti la misura che il soggetto responsabile vuole comunicare, dovuto ad un superamento del valore soglia impostato per quello specifico impianto.
In questo caso il soggetto responsabile deve inviare all’indirizzo di posta elettronica chiarimenti.fotovoltaico@gse.it, una copia del registro di produzione giornaliera rilasciato dall’UTF, completo dei dati relativi alla lettura dell’ultimo giorno del mese n in questione e del mese n-1.
Il GSE, a valle del recepimento e della verifica della documentazione, provvederà ad un inserimento manuale della misura stessa.
Se per gli impianti di SSP incentivati con il Vecchio Conto Energia il Gestore di rete comunica solo la misura di produzione incentivata all’inizio del nuovo anno per l’anno precedente, cosa viene corrisposto al soggetto responsabile durante l'anno?
Al soggetto responsabile, in questo caso, vengono riconosciuti durante l’anno solare degli incentivi bimestrali a titolo di acconto, calcolati secondo una producibilità stimata; ad inizio del nuovo anno, la misura di produzione incentivata annuale comunicata dal Gestore di rete, serve per calcolare il conguaglio di quanto pagato in acconto.
Per i primi due anni solari di esercizio, il GSE stima gli acconti bimestrali su una base di 1100 kWh/anno*kW di energia elettrica prodotta e consumata; per ogni anno successivo, la stima viene fatta sulla base dei dati effettivi di energia elettrica prodotta e consumata nell’anno precedente comunicata dal Gestore di rete.
Nel caso in cui i Gestori di rete, in qualità di Responsabili del servizio di misura, tardino nel comunicare le misure, il GSE provvederà ad erogare i relativi conguagli non appena i gestori di rete comunicano le misure dell’energia realmente prodotta.
Cosa deve fare un soggetto responsabile se vuole farsi carico di comunicare egli stesso le misure, avendo precedentemente incaricato il Gestore di rete?
Il soggetto responsabile deve inviare a GSE, a mezzo lettera raccomandata, una dichiarazione firmata nella quale dichiara di voler essere egli stesso il Responsabile dell’invio delle misure di produzione, allegando una copia della disdetta del contratto del servizio di misura stipulato con il Gestore di rete.
Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, Il GSE dispone il pagamento delle tariffe incentivanti con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento delle misure (“Data di Pagamento”).
Nel caso in cui la “Data di Pagamento” ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza bimestrale, al superamento della soglia limite di 250 euro.
Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW il pagamento dell’incentivo viene effettuato a cadenza mensile al superamento della soglia limite di 500 euro.
Il GSE provvederà al pagamento delle tariffe incentivanti accreditando gli importi sul conto corrente bancario intestato al Produttore.
Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come produttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
Che succede se il soggetto responsabile non deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza la dichiarazione annuale di produzione?
Il soggetto responsabile deve comunque comunicare, entro il mese di febbraio del nuovo anno, al GSE la misura di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno solare precedente: può farlo compilando la “Dichiarazione sostitutiva UTF” presente nella lista documenti allegando copia di un documento di identità valido.
Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione, cioè quando il soggetto responsabile avrà la possibilità di stampare dal portale applicativo FTV-SR la copia in formato .pdf della convenzione controfirmata dal GSE, e sono retroattivi dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
È possibile la cessione dei crediti?
Sì, La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione presente sul sito internet: HOME > ATTIVITA' > Fotovoltaico > Servizi > Cessione crediti e finanziamento impianti > Modalità e documenti per la cessione dei crediti.
Quali requisiti deve avere l’atto di cessione dei crediti?
L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:
o avvenire per la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE;
o a favori di un unico cessionario;
o essere stipulato in data successiva alla sottoscrizione della presente convenzione;
o essere redatto utilizzando la modulistica messa a disposizione del GSE;
o avere la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923;
o venire notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
o riportare in allegato la convenzione, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione;
o in occasione della notifica al GSE, essere accompagnato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali da parte del cedente – come previsto dall’art.23 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – affinché il GSE possa procedere ad una verifica in capo al cedente, per assolvere alle finalità indicate dall’art. 48 – bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche al momento della notifica della cessione;
Come deve essere comunicata l’eventuale cessione dei crediti?
La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o eventualmente a mezzo Ufficiale Giudiziario.
GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l’atto di cessione dei crediti?
Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata solamente a quest’ultimo.
Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?
Si. L’accettazione della cessione del credito da parte del GSE è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti.
Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?
Vi è l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?
Sì, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all’interno dell’area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un documento in formato word che può essere preso come riferimento.
Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto di cessione dei crediti?
L’eventuale retrocessione dell’intero credito residuo all’originario cedente dovrà:
o avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti, vale a dire
o con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio;
o utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (www.gse.it), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte;
o essere sottoscritta da entrambe le parti;
o essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche l’indicazione delle coordinate del nuovo conto corrente bancario sul quale effettuare i pagamenti dei crediti;
o essere espressamente accettata dal GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ad entrambe le parti.
Anche in caso di retrocessione dei crediti residui, il GSE si riserva la facoltà di opporre all’originario cedente la compensazione che avrebbe potuto opporre al cessionario.
Può essere disposto un mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile)?
Sì, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.
Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un documento in formato word che può essere preso come riferimento.
Perché l’atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?
Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l'altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ("relative a somme dovute dallo Stato") deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
Cosa si intende per Accordo Quadro?
Quante banche hanno sottoscritto l’accordo quadro?
Come stipulare l’Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina - compresi i relativi allegati - deve essere siglata.
La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell’Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l’altra copia.
Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
Ai fini dell'erogazione dell'incentivazione, il Soggetto Responsabile dovrà:
1. accedere alla sezione "Convenzioni" del portale dedicato alla richiesta degli incentivi (https://applicazioni.gse.it) utilizzando username e password già assegnati;
2. selezionare l'impianto per cui si sta richiedendo l'attivazione della relativa convenzione utilizzando l'apposito menù di ricerca (se in fase di richiesta dell'incentivo non fossero stati inseriti i dati del rappresentante legale relativo a tale pratica, o i riferimenti bancari del SR, l'applicazione consentirà di farlo);
3. dopo aver cliccato sul tasto "Dettagli" si potrà consultare il testo della convenzione che regola il rapporto contrattuale per l'erogazione dell'incentivo, relativa all'impianto precedentemente selezionato;
4. se si dovessero rilevare delle anomalie o si volessero presentare delle osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, selezionare l'opzione "NO" e cliccare sul tasto "Conferma": si aprirà un'apposita scheda per le segnalazioni. Solo dopo la comunicazione del GSE al SR dell'avvenuta correzione dei dati o, se richiesto, dell'esito del riesame, si potrà proseguire con l'invio della Dichiarazione di accettazione (punto 5);
5. Per accettare il testo della convenzione selezionare l'opzione "SI" e cliccare il tasto "Conferma". Stampare e firmare la Dichiarazione di accettazione della convenzione, allegando una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del SR (si ricorda che in assenza di tale allegato il GSE non potrà attivare la convenzione). Inviare la documentazione al seguente indirizzo: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. Viale M. Pilsudski 92 00197 – Roma, riportando sulla busta la dicitura: "Incentivazione impianti fotovoltaici - Dichiarazione di accettazione della convenzione - Riferimento impianto n. *****".
6. Il GSE, dopo aver attivato il contratto, renderà disponibile, nella sezione "Convenzioni" del portale, il documento in formato elettronico della convenzione di spettanza dell'operatore recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.
Il contributo è soggetto ad IVA?
No. Per quanto concerne il trattamento fiscale della tariffa incentivante occorre premettere che l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la stessa non è mai soggetta ad IVA, anche nel caso in cui il soggetto realizzi l’impianto fotovoltaico nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, in quanto la tariffa incentivante si configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore.
Il contributo è soggetto a tassazione diretta?
Ai fini dell’imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante assumono rilevanza qualora l’impianto venga utilizzato nell’ambito di una attività di impresa.
A tal fine l’Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda se il soggetto percettore sia:
persona fisica, ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione;
persona fisica ed associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo;
persone fisica o giuridica che realizza l’impianto nell’ambito di una attività commerciale.
Come previsto dalla Circolare N° 46/E dell’Agenzia delle Entrate il GSE è tenuto ad effettuare la ritenuta del 4% prescritta dall’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante alle imprese, o agli enti non commerciali se gli impianti attengono all’attività commerciale esercitata, mentre non è tenuto ad effettuare la ritenuta nei confronti di soggetti che non svolgono attività commerciale.
In linea generale si evidenzia che la tariffa incentivante, quale contributo per la realizzazione e la gestione dell’impianto fotovoltaico, non assume mai rilevanza ai fini dell’IVA, mentre rileva ai fini delle imposte dirette solo nel caso in cui l’impianto medesimo si possa considerare utilizzato nell’ambito di un’attività di impresa.
In tale ipotesi, quale contributo concesso a soggetto imprenditore, la tariffa erogata deve essere assoggettata a ritenuta d’acconto.
E’ possibile rettificare il contenuto della scheda dati anagrafici riguardo all’assoggettabilità del contributo alla ritenuta d’acconto?
E’ lo stesso Soggetto Responsabile che al momento della compilazione della scheda dati anagrafici dichiara se il contributo è erogato in relazione ad un’attività dal cui esercizio deriva reddito d’impresa oppure no;per poter variare la posizione è necessario inviare una dichiarazione a mezzo A/R; per il rimborso di eventuali ritenute operate e versate all’Erario il Soggetto Responsabile potrà presentare un’istanza di rimborso all’Amministrazione Finanziaria competente ai sensi degli art.37 e 38 del DPR 602/73.
Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE, inserendo la richiesta tramite il portale WEB, nell’applicazione FTV-SR alla voce “Cambio di titolarità”, successivamente alla registrazione del nuovo titolare nel portale.
In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno allegare alla richiesta il certificato di decesso del de cuius.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
Per un corretto utilizzo del portale applicativo, si consiglia di consultare il manuale di registrazione al seguente link:
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Documenti/Manuale_Registrazione_al_portale_GSE-V1%204.pdf
Il contributo deve essere fatturato?
Ausilio per l'utilizzo del portale informatico (7)
Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto e la richiesta di concessione della tariffe incentivanti?
Prima della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il soggetto responsabile si iscrive al portale web del GSE ed ottiene le credenziali (User ID e Password) necessarie ad accedere alla sezione web personalizzata e ad inserire i propri dati.
Per le modalità di registrazione si consiglia di consultare il manuale di registrazione al seguente link:
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Documenti/ManualeGWA_Internet.pdf
Come deve essere preparata la documentazione per la richiesta dell'incentivo e del premio?
È necessario utilizzare il portale del GSE (https://applicazioni.gse.it/), sottoscrivere l’applicazione FTV-SR, tramite la quale è possibile accedere nell’area preposta e compilare le apposite sezioni come indicato nella “Guida alla richiesta degli incentivi e all'utilizzo del portale web” riportata sul sito del GSE: HOME > ATTIVITA' > Fotovoltaico > Servizi > Richiesta incentivi.
Nella richiesta di incentivo è stata abilitata la possibilità di inserire un impianto in multi sezione
Si ricorda che è inoltre possibile inserire nella medesima sezione relativa alla richiesta di incentivo, anche la richiesta di premio per l'uso efficiente dell'energia, che dovrà essere inoltrata esclusivamente a valle della richiesta dell'incentivo per l'impianto fotovoltaico.
Perché non è possibile stampare la convenzione relativa al conto energia?
Per procedere alla stipula della convenzione relativa al conto energia è necessario attendere che il soggetto responsabile abbia ricevuto la Comunicazione della tariffa incentivante. Pertanto sarà possibile procedere con la stampa della convenzione solo dopo l’invio da parte del GSE al soggetto responsabile di tale lettera. In caso contrario, anche dopo aver inserito e salvato le coordinate bancarie, il tasto di stampa della convenzione rimarrà disabilitato.
Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?
Il soggetto responsabile accedendo al portale è abilitato a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).
Per un corretto utilizzo del portale si consiglia di consultare il manuale d’uso per la registrazione al seguente link:
https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/Documenti/ManualeGWA_Internet.pdf
E’ possibile variare le coordinate bancarie inserite nel portale al momento della convalida della convenzione del conto energia?
Si, è possibile per il soggetto responsabile procedere autonomamente a questa rettifica, ma esclusivamente per le convenzioni che si trovano nello stato “In fase di stipula” e/o “Attiva”. Per richiedere la variazione del conto corrente bancario da utilizzare per l’erogazione dei pagamenti relativi agli incentivi in conto energia, è necessario accedere all’area FTV-SR e selezionare la voce “Richiesta variazione dati bancari” dal menu disponibile. Si ricorda che, una volta salvato il modulo, è necessario procedere alla stampa e all’invio dello stesso, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, a mezzo raccomandata a/r al Gestore dei Servizi Energetici, GSE Spa, Viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma.
E’ possibile visualizzare le misure rilevate e monitorare i pagamenti in calcolo relativamente all’incentivazione in conto energia?
Sì, è possibile visualizzare le misure comunicate dal gestore di rete locale ed i relativi pagamenti accedendo al portale web Gse, selezionando dapprima l’applicazione FTV-SR, successivamente il decreto di appartenenza ed infine opzionando la voce “Gestione Misure” o “Visualizzazione Stato Pagamenti".
Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?
In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all’Utente dello scambio.
In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del D. Lgs. 196/03.
(nessun argomento) (24)
Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
Ÿ scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina;
Ÿ remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di qualsiasi potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 200 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
certificati verdi;
il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto;
titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/ in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell'impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 200 kW, può, in alternativa:
a. usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
b. cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
c. vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
o attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
o attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta).
Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c.
Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:
a seguito di nuova costruzione;
a seguito di rifacimento totale;
a seguito di potenziamento.
Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kWp.
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:
- impianto fotovoltaico parzialmente integrato: è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, come chioschi, pensiline, barriere acustiche,ecc., superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, senza sostituire il materiale da costruzione delle stesse strutture, nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):
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Tipologia specifica |
Descrizione |
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1 |
Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra |
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2 |
Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse |
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3 |
Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse |
- impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):
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Tipologia specifica |
Descrizione |
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1 |
Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita.
In questa tipologia rientrano 3 casi:
- CASO A: i moduli coprono una porzione del tetto
- CASO B: i moduli coprono la totale superficie del tetto
- CASO C: soluzioni progettuali industrializzabili per nuovi componenti edilizi fotovoltaici per le coperture civili, industriali o commerciali |
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2 |
Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto |
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3 |
Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni |
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4 |
Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici |
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5 |
Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici |
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6 |
Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto |
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7 |
Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura |
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8 |
Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse |
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9 |
Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane |
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10 |
Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa |
- impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
Si ricorda che per un corretto inquadramento dell’impianto in una tipologia specifica è possibile consultare la “guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica del fotovoltaico”, nella sezione relativa al Fotovoltaico: HOME > ATTIVITA' > Fotovoltaico > Dati e Pubblicazioni informative >Guida all’integrazione architettonica.
Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento o dovranno aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito ILAC.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto.
In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646.
La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?
L’Autorità ha regolato le condizioni procedurali, economiche e tecniche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi nell’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”; tali disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2009 e si riferiscono a richieste di connessione presentate a partire da tale data.
Le richieste di connessione per potenza in immissione inferiore a 10.000 kW vanno presentate all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale; le richieste di connessione per potenza in immissione uguale o maggiore a 10.000 kW vanno presentate a Terna.
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione,ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/.
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Acea Distribuzione, ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web: https://www.aceadistribuzione.it/.
Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di A2A, ad esempio, le informazioni per la domanda di connessione possono essere reperite al seguente indirizzo web: http://www.a2aretielettriche.eu/gruppo/cms/retiele/index.html.
Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.100 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Per quali tipologie di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW.
Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26).
Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Il riferimento normativo è dato dalla Delibera ARG/elt 99/08 recante “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (TICA)”.
Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
Il monitoraggio tecnologico comprende un’indagine su quali siano le tecnologie più diffuse, le caratteristiche dei moduli e l’utilizzo di moduli fissi o con inseguitori solari.
Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Si, non è previsto infatti un limite al numero di impianti che una persona fisica/giuridica può possedere.
Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.
E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata.
E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
Per impianti non superiori a 200 kW per cui si opta per il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi. In alternativa (Delibera ARG/elt 186/09) è possibile optare per la liquidazione delle eventuali eccedenze.
per impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli di potenza fino a 200 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.
E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale
E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?
I componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate all’art. 9 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007.
Si specifica che per il Decreto Ministeriale del 2 Marzo 2009 si applica la seguente definizione:
“per componenti non già impiegati in altri impianti” si intende che i medesimi componenti non sono già stati utilizzati in impianti per i quali sono stati concessi altri incentivi in conto energia o nelle altre forme richiamate dall’art. 9 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2007.
Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
E' reperibile un fac-simile di richiesta?
No, bisogna utilizzare il portale del GSE che consente la stampa della richiesta di incentivazione.
Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito www.gse.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007. Per ulteriori informazioni consultare il link: http://atlasole.gse.it/viewer.htm
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