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 Statuto 


 

  TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

 

Art. 1

1.1 La Società per azioni ha la denominazione “Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.” ed è regolata dal presente statuto. La Società è stata costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del de-creto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e dell’articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004.

1.2 La denominazione sociale potrà essere usata nella forma “GSE S.p.A.”. 

Art. 2

2.1 La Società ha sede legale in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il trasferimento della sede legale all’interno del territorio nazionale.

2.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere i-stituite e soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, sia in Italia che all'estero. 

Art. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti. 

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

 

Art. 4

4.1 La Società ha per oggetto l’esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell’energia elettrica di cui all’articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'e-nergia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti.

In particolare la Società, nello svolgimento della propria attività, provvede a:

a) ritirare l’energia elettrica di cui al comma 3 dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi de-terminati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in applica-zione del criterio del costo evitato;

b) acquisire l’energia elettrica ed i relativi diritti di cui al Titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992;

c) cedere al mercato l’energia acquisita ai sensi delle precedenti lettere a) e b);

d) qualificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli im-pianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento nonché effettuare il riconoscimento della cogenerazione ad alto rendimento;

e) rilasciare la garanzia d’origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

f) emettere i certificati verdi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione abbinati al tele-riscaldamento;

g) acquisire i diritti relativi agli impianti di cui all’art. 3, comma 7 della legge 14 novembre 1995 n. 481 e collocare sul mercato elettrico i “certificati verdi” relativi ai medesimi impianti;

h) tenere ed aggiornare il registro degli operatori abilitati alle transazioni dei “certificati verdi”;

i) identificare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché gestire ed emettere le certificazioni di origine per i suddetti im-pianti, relativamente alla composizione del mix energetico utilizza-to, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125 e del decreto ministe-riale 31 luglio 2009;

j) effettuare le verifiche ed i controlli sulle autocertificazioni dei soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’art.11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sull’adempimento degli obblighi;

k) effettuare le verifiche ed i controlli sugli impianti alimentati da fonti rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, inclusi quelli abbinati al teleriscaldamento;

l) effettuare le segnalazioni all’Autorità per l’energia elettrica previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per i prov-vedimenti conseguenti;

m) svolgere i compiti di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legi-slativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;

n) effettuare le verifiche previste ai fini del riconoscimento ai produttori della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione disciplinate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modifiche e integrazioni;

o) fornire supporto per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico alle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;


p) espletare attività in avvalimento dell’Autorità per l’energia e-lettrica e il gas per il rafforzamento delle funzioni relative alla tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivi-tà di cui all’art. 2, comma 12 lett. l) e m) della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per l’esecuzione di attività tecniche sottese all’accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell’energia.

4.2 La Società gestisce le partecipazioni in società costituite ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4.3 La Società, altresì, per il conseguimento dell’oggetto sociale, può assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese, sia italiane che straniere, che svolgono attività in settori connessi o strumentali od aventi comunque attinenza con l’attività propria o con quella delle controllate.

4.4 Per il conseguimento dell’oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili in funzione strumen-tale o comunque connessa, quali, a titolo esemplificativo e non esau-stivo: la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazio-ni proprie o delle controllate, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, mutui e quant’altro collegato all’oggetto sociale o che consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle controllate.

4.5 La Società svolge le attività di cui all’oggetto sociale nel rispetto delle norme vigenti e in conformità agli indirizzi strategici ed operativi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. 

TITOLO III

DOMICILIO DEI SOCI

 

Art. 5

5.1 Il domicilio di ciascun socio, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

 

TITOLO IV

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

 

Art. 6

6.1 Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00, rappresentato da n. 26.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascu-na.

 

Art. 7

7.1. Le azioni sono nominative.


7.2. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.


7.3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

 

Art. 8

8.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i diritti dell’azionista sono esercitati d’intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico.

 

Art. 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. In sede di aumento di capitale sono ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti.

 

Art. 10

10.1 L’Assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fi-no ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque an-ni dalla data di adozione del presente statuto. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capita-le sociale.

 

TITOLO V

ASSEMBLEA

 

Art. 11

11.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purché in Italia.


11.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuto conto dei tempi tecnici per la predisposizione dei dati consuntivi del comparto elettrico, dell'esi-genza di attendere l'approvazione dei bilanci delle società parteci-pate che pure operano nel comparto elettrico e dei particolari compi-ti attribuiti alla società dal D.Lgs. 16 marzo 1999 n.79.


11.3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi an-che con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio e video collegati fra loro, a condizione che sia ri-spettato il metodo collegiale e che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di effettuare le atti-vità di cui al successivo articolo 12;
b) sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di perce-pire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare do-cumenti;
d) vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio e vi-deo collegati a cura della società nei quali gli intervenienti po-tranno affluire.

Nell’ipotesi di cui al presente comma, il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l’Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.Nell’ipotesi di cui al presente comma, il Presidente dell’Assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l’Assemblea. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

11.4. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, in Italia, mediante avviso – contenente il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare – comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fis-sato per l’adunanza. In caso di urgenza, detto termine può essere ri-dotto a otto giorni prima dell’adunanza.


11.5. L’Assemblea è comunque valida, a prescindere da dette formali-tà, qualora sia rappresentato l’intero capitale sociale e sia presen-te la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

 

Art. 12

12.1. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della co-stituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

 

Art. 13

13.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-nistrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presi-dente se nominato, ovvero da altra persona eletta dall’ Assemblea.
13.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, an-che non socio, designato dall’Assemblea.

 

Art. 14

14.1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.


14.2. Spetta all’Assemblea Ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell’art. 2359 I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe operative al Presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.


14.3. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui rite-nuto opportuno, il verbale è redatto da notaio.


14.4. Per la validità della costituzione dell’Assemblea, sia ordina-ria che straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.


14.5. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità delle nor-me di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.


14.6. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sot-toscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario o notaio.

 

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art. 15

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.
15.2. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

15.3 15.3. L’assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:


a) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo cri-teri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti diretti-vi presso imprese, ovvero,


ii) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all’attività di impresa, ovvero,


iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell’impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

b) L’amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell’articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali pro-prie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di am-ministratore in non più di due ulteriori consigli in società per a-zioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli in-carichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli am-ministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui so-pra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cin-que ulteriori consigli in società per azioni.

c) La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:


i) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice civile;


ii) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'auto-rità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed in-tegrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

iii) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effet-ti della riabilitazione:


- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del li-bro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;


- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;


- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qua-lunque delitto non colposo;

iv) sia stato soggetto all’applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate al punto iii), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dal precedente punto iii), primo alinea, non rilevano se inferiori ad un anno.
Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.


d) Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministrato-re:

i) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alla precedente lettera c), punto iii);


ii) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla precedente lettera c), punto iv), con sentenza non definitiva;


iii) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'ar-ticolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sosti-tuito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

iv) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
Il Consiglio di Amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei sog-getti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate alla precedente lettera d). La revoca è dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettua-ta la contestazione, almeno quindici giorni prima della sua audizio-ne. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dai punti iii) e iv) della precedente lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

15.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammini-stratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d’urgenza da-gli amministratori rimasti in carica per la nomina del nuovo Consi-glio.

 

Art. 16

16.1. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'Assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un Presi-dente.
16.2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì eleggere un Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di as-senza o di impedimento del Presidente medesimo; tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

16.3. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

 

Art. 17

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convo-cazione tutte le volte che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo giudichino necessario ed in ogni caso almeno ogni due mesi, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.


17.2. E’ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si ten-gano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito se-guire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi ta-li requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.3. La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l’indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquat-tro ore prima, al domicilio di ciascun amministratore e di ciascun sindaco.


17.4 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri – o da uno se il Consiglio è composto da tre membri – per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinen-te alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

 

Art. 18

18.1. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 19

19.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.


19.2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presen-ti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Art. 20

20.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.


20.2. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Pre-sidente della seduta e dal segretario.

 

Art. 21

21.1. La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministra-tori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

 

Art. 22

22.1. Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell’Assemblea degli Azionisti di cui al comma 2 dell’art. 14 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al Presidente sulle materie delega-bili ai sensi di legge, indicate dall’Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di leg-ge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguen-temente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componen-te, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sen-si dell’art. 2389 III comma c.c.
22.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
22.4. L’amministratore delegato cura che l’assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale al-meno ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

22.5. Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventual-mente costituito all’interno dello stesso.

 

Art. 23

23.1 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presi-dente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza e/o impedimento spettano al Vice Presidente se nominato; la firma del Vi-ce Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza e/o impedimento del Presidente.
La rappresentanza della società spetta altresì agli amministratori con delega, nei limiti della delega medesima.
23.2. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza legale della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

 

Art. 24

24.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a di-versa determinazione dell'Assemblea.

 

Art. 25

25.1. Il Presidente: 


a) fissa l’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e ne coordina i lavori;


b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori e sindaci;


c) verifica l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

 

TITOLO VII

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (ART. 154-BIS D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

 

Art. 26

26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbliga-torio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla dura-ta in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998.


26.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.


26.3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un’esperienza com-plessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso impre-se, o presso società di consulenza o studi professionali.


26.4. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sen-tito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa.

26.5. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall’ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.


26.6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d’esercizio e, ove previsto, del bi-lancio consolidato.


26.7. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e conta-bili.


26.8. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d’esercizio e, ove previsto, al bilan-cio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle pro-cedure di cui al comma 6 del presente articolo nel corso dell’esercizio cui si riferiscono i documenti, nonché la corrispon-denza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corret-ta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della so-cietà e, ove previsto il bilancio consolidato, dell’insieme delle im-prese incluse nel consolidamento.

 

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 27

27.1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale costituito da tre sin-daci effettivi e ne determina il compenso. L'Assemblea nomina altresì due sindaci supplenti.


27.2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla da-ta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.


I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.3. E’ ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindaca-le si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e/o te-leconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condi-zione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente.

 

TITOLO IX

CONTROLLO CONTABILE

 

Art. 28

28.1. Il controllo contabile della Società è esercitato da una socie-tà di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e nell’albo speciale tenuto dalla Consob di cui all’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998.


L’incarico del controllo contabile è conferito dall’Assemblea, senti-to il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spet-tante alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.


L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico.


L’incarico è rinnovabile.

 

TITOLO X

BILANCI E UTILI

 

Art. 29

29.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


29.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformi-tà alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

 

Art. 30

30.1. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società con diretta loro apposizione a riserva.

 

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

 

Art. 31

31.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fis-sandone i poteri e i compensi.

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 32

32.1. E’ fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai compo-nenti degli organi sociali.


32.2. La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni con-sultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di ammini-stratore.

32.3. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.


Firmato Emilio Cremona


Firmato Alfredo Maria Becchetti Notaio