INFORMAZIONI GENERALI SUL VECCHIO CONTO ENERGIA
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| 4.1 |
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:
- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (Delibera AEEG n° 40/06);
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche e integrazioni.
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| 4.2 |
Come è definito il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile è la persona fisica/giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti ai sensi del DM 28 luglio 2005. |
| 4.3 |
Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata. Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che optano per il servizio di scambio sul posto, l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile. |
| 4.4 |
A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione (20 anni), è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.
| Taglia di potenza dell’impianto |
Scambio sul posto (€/kWh) |
Cessione in rete (€/kWh) |
| 1 kW = P = 20 kW |
0,445 |
0,460 |
| 20 kW < P = 50 kW |
n.a. |
0,460 |
| 50 kW < P = 1.000 kW |
n.a. |
Max 0,490 (gara) | Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione. A seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 2125/06 per le domande pervenute al GSE prima del 15 febbraio 2006 è prevista l’applicabilità dell’aggiornamento ISTAT sulle tariffe incentivanti riconosciute (art. 5 comma 2 lett. b e art. 6 comma 2 lett. b DM 28/07/2005). Al momento è stato riconosciuto a tutti gli aventi diritto un adeguamento dell’1,7% a partire dal 1° Gennaio 2006 ed un ulteriore incremento del 2% a partire dal 1° Gennaio 2007 . Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi monetari, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza è stata impugnata, dovesse riformarla. |
| 4.5 |
Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
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| 4.6 |
Che cosa si intende per sito di realizzazione dell’impianto?
Per gli impianti installati su terreno, il sito corrisponde alla singola particella registrata al catasto. Per gli impianti installati su edifici, il sito corrisponde alla superficie esterna associabile ad una singola unità immobiliare e relative pertinenze (subalterno) registrata al catasto. Si precisa che il sito, così definito, è un elemento caratterizzante il progetto preliminare dell’impianto e pertanto non può essere modificato, pena il decadimento delle tariffe incentivanti. |
| 4.7 |
Che cosa si intende per integrazione architettonica?
L’integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione o su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari (art. 1.1, lettera b Delibera AEEG 40/06). |
| 4.8 |
Esistono vantaggi per chi integra architettonicamente il proprio impianto?
Sì, gli impianti integrati architettonicamente negli edifici beneficiano di un incremento pari al 10% della tariffa incentivante di ingresso. |
| 4.9 |
I pannelli fotovoltaici possono essere sia in silicio cristallino che in film sottile (silicio amorfo)?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646. L’impiego di moduli in film sottile è consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persona giuridica. In particolare i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già presentate e non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti perché riferite a pannelli in film sottile (silicio amorfo) - se presentate da persone giuridiche - vengono riammesse con diritto di priorità. Pertanto il GSE ha provveduto d’ufficio a riammettere tali domande nella graduatoria, sempre che l’unica causa di esclusione dall’ammissione sia stata l’utilizzo del film sottile. |
| 4.10 |
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 MW per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per impianti di potenza superiore a 50 kW. Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW. Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GSE prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del DM 6 febbraio 2006. |
| 4.11 |
E’ stata stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Per ciascuno dei trimestri solari di competenza sono state stilate due graduatorie, una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l’altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:
- per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW, la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti fino al limite massimo di potenza nominale annuale e fermo restando il limite massimo di potenza nominale cumulata;
- per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW, la graduatoria è effettuata ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Sarà data priorità alle domande con più basso valore della tariffa richiesta (a parità di valore la priorità è attribuita sulla base della data di arrivo della domanda al GSE).
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| 4.12 |
L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;
- incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;
- certificati verdi;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall’art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002. Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999. |
| 4.13 |
Chi può beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi di una detrazione dall’IRPEF sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. |
| 4.14 |
Un proprietario di una bifamiliare, collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili, può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, optando per il servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile è tenuto a scegliere l’utenza elettrica (una soltanto) cui collegare il proprio impianto e solo con quella effettuare lo scambio. |
INFORMAZIONI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI AMMESSI AL CONTO ENERGIA AI SENSI DEL DM 28 LUGLIO 2005 E DM 6 FEBBRAIO 2006
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| 4.15 |
Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti?
Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete;
- Entro i successivi 30 giorni il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell’energia elettrica.
Impianti di potenza non superiore a 20 kW (impianti di potenza superiore a 20 kW):
- Entro 6 mesi (12 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete locale.
- Entro 12 mesi (24 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete.
Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la connessione dell’impianto alla rete locale.
- Al massimo entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’impianto deve entrare in esercizio (tale data deve essere comunicata al GSE ed al gestore di rete (distributore locale)).
il mancato rispetto dei termini previsti per l’inizio lavori, la conclusione lavori e l’entrata in esercizio dell’impianto comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. Le scadenze sono riportate sinteticamente nella seguente tabella:
| Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) |
entro 12 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) |
| P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) |
entro 24 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) | > (1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, inviata dal GSE al soggetto responsabile (2) dalla data di conclusione dei lavori |
| 4.16 |
E’ possibile posticipare i termini fissati dai DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e per la conclusione dei lavori?
L’art. 16 comma 5 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che, su richiesta del soggetto responsabile da presentare al GSE, i termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti in base al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, per un periodo non superiore ai 6 mesi, esclusivamente nei casi di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile. A tal fine, il soggetto responsabile dichiara, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle conseguenze penali cui incorre in caso di dichiarazioni false, di avere effettuato la richiesta per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, la tipologia delle autorizzazioni richieste, la data della richiesta e che vi sia un ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per cause non imputabili al soggetto responsabile richiedente. |
| 4.17 |
Quali sono le comunicazioni da effettuare nei confronti del GSE a valle della ammissione alle tariffe incentivanti?
I soggetti responsabili ammessi alle tariffe incentivanti dovranno inviare al GSE le seguenti documentazioni:
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Inizio lavori |
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- Comunicazione di inizio lavori
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| Allegati |
- Comunicazione di inizio lavori;
- Copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente;
- Indirizzo e-mail del soggetto responsabile per le comunicazioni riservate da parte del GSE
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Conclusione lavori |
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- Comunicazione di conclusione dei lavori
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| Allegati |
- Dichiarazione di conclusione lavori;
- Scheda tecnica finale d’impianto in originale;
- Certificato di collaudo in originale;
- Documentazione finale di progetto redatta secondo la norma CEI-02 (su CD in formato “.pdf”);
- Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante modello, marca e numero di matricola, su supporto magnetico in formato excel (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);
- Due diverse fotografie dell’impianto (preferibilmente inserite nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);
Elaborati grafici di dettaglio completi di idonea documentazione fotografica nel caso in cui sia stata accolta la richiesta di “Integrazione Architettonica” (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto). |
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Entrata in esercizio |
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- Comunicazione di entrata in esercizio
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| Allegati |
- Dichiarazione giurata autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata;
- Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell’energia prodotta dall’impianto rilasciato dal gestore locale della rete elettrica;
- Copia della Denuncia di Officina Elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp se ricadenti nell’art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).
| Il GSE ha predisposto un portale web attraverso il quale è possibile compilare, stampare e inviare alcune delle comunicazioni sopra elencate. L’accesso è consentito tramite l’invio di un User ID e una password comunicate al soggetto responsabile a valle della comunicazione di inizio lavori. Si precisa che i modelli delle comunicazioni, della scheda tecnica finale d’impianto, del certificato di collaudo, della dichiarazione giurata e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono riportate sul sito www.gsel.it. Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la “Guida alle Comunicazioni Successive all'Ammissione alle Tariffe Incentivanti” dove è possibile reperire le indicazioni e le modalità per l’invio delle comunicazioni al GSE, da effettuare successivamente all'ammissione alle tariffe incentivanti. |
| 4.18 |
Sono previste delle scadenze per le comunicazioni di inizio e fine lavori, nonché per l’entrata in esercizio dell’impianto?
Si, il DM 19 febbraio 2007 prevede espressamente che:
- i soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 devono far pervenire al GSE le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori ed entrata in esercizio entro 90 giorni dalle rispettive scadenze previste dall’art. 8 DM 28 luglio 2005 (art. 16, comma 2 DM 19 febbraio 2007);
- qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 e non siano già state comunicate, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
In sintesi: Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono successive al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:
| Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) + 90 giorni |
entro 12 mesi (1) + 90 giorni |
Entro 6 mesi (2) + 90 giorni |
| P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) + 90 giorni |
entro 24 mesi (1) + 90 giorni |
Entro 6 mesi (2) + 90 giorni | (1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, inviata dal GSE al soggetto responsabile (2) dalla data di conclusione dei lavori Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono antecedenti al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:
| Potenza impianto |
Inizio lavori Conclusione lavori Entrata in esercizio |
| 1 kW = P = 20 kW |
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 |
| P > 20 kW |
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| 4.19 |
Sono previsti scorrimenti dei relativi elenchi o graduatorie nel caso di decadenza o rinuncia al diritto da parte dei soggetti ammessi al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006?
No, il DM 19 febbraio 2007 prevede esplicitamente che non siano effettuati scorrimenti degli elenchi e delle graduatorie. |
| 4.20 |
Gli impianti ammessi al conto energia ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 e non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 possono accedere alle tariffe del nuovo decreto?
Si, previa rinuncia o a seguito di decadenza e ripresentando la richiesta nei termini e nelle modalità del nuovo decreto solo nel caso in cui non sia stata ancora sottoscritta la convenzione con il GSE.. |
| 4.21 |
Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto?
A valle della comunicazione di inizio lavori, il soggetto responsabile riceverà User ID e Password per l’accesso al portale web. |
| 4.22 |
Sono ancora valide le comunicazioni inviate con formati precedenti a quelli disponibili sul sito www.gsel.it?
Sì, salvo diversa comunicazione da parte del GSE. |
| 4.23 |
Come deve essere redatta la dichiarazione giurata?
La dichiarazione giurata va sottoscritta e redatta in presenza di un notaio o di un segretario comunale e dovrà essere firmata in originale dal soggetto responsabile. In sostituzione alla dichiarazione giurata può essere inviata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio purché autenticata. Sul nostro sito www.gsel.it è presente un fac-simile di entrambi i documenti. |
| 4.24 |
Che cosa si intende per verbale di attivazione dei contatori, richiesto per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW?
Il verbale di attivazione dei contatori è la certificazione prodotta dal distributore locale che attesta l’installazione dei contatori. Ad esempio, con la pubblicazione della DK 5940 (giugno 2006), ENEL ha previsto di rilasciare al cliente-produttore copia del verbale di attivazione relativo al contatore a misura della energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. Con tale verbale viene individuata la data di attivazione del complesso di misura dell’energia prodotta. |
| 4.25 |
Quando viene stipulata la convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della documentazione di inizio lavori, conclusione lavori ed entrata in esercizio, il GSE invia al soggetto responsabile la comunicazione di avvio all’incentivazione necessaria per poter formalizzare tramite portale web la convenzione. Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile. A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE. |
| 4.26 |
Cosa deve fare chi, avendo già presentato domanda, intenda usufruire dell’incremento delle tariffe del 10% riconosciuto agli impianti integrati negli edifici?
Il soggetto responsabile, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, deve inviare al GSE una comunicazione con la quale:
- richiede di essere ammesso ad usufruire dell’ incremento in tariffa previsto per gli impianti integrati in edifici di nuova costruzione o per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione;
- dichiara il rispetto di quanto definito all’articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all’allegato D del D.Lgs. 192/2005.
Deve, inoltre, allegare elaborati grafici di dettaglio dell’integrazione che illustrano le soluzioni tecniche ed architettoniche adottate o da adottare, fatto salvo l’obbligo di soddisfare tutti i successivi adempimenti previsti dalla Delibera AEEG n. 40/06. Si precisa che la richiesta di integrazione architettonica sarà valutata sulla base della documentazione finale di progetto dell’impianto fotovoltaico. Sul sito www.gsel.it è presente l’apposito modulo per la richiesta che non può essere presentata dopo la stipula della convenzione. |
| 4.27 |
Quali modifiche è possibile apportare all’impianto fotovoltaico rispetto a quanto indicato nel progetto preliminare?
In fase di realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile prevedere:
- pannelli o inverter di diversa potenza, marca o efficienza rispetto al progetto preliminare, purché siano rispettate tutte le Norme Tecniche previste nel DM 28 luglio 2005 (Allegato 1) e successive modifiche, e nella Delibera AEEG n° 40/06;
- variazioni di configurazione dei moduli fotovoltaici;
- passaggio da moduli in silicio cristallino a moduli a film sottile, purché il soggetto responsabile sia persona giuridica.
Si precisa che tali modifiche non devono comportare un aumento della potenza complessiva dell’impianto rispetto a quella indicata nel progetto preliminare ma possono eventualmente comportare una riduzione. |
| 4.28 |
Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro sito?
Non è possibile. L’ubicazione dell’impianto costituisce elemento caratterizzante il progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, in conformità al quale viene poi dato inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto stesso. Pertanto, qualora non si rispettino le condizioni del progetto preliminare, viene meno il diritto alle tariffe incentivanti. |
| 4.29 |
Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile può richiedere il trasferimento di titolarità per il proprio impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it. Il cessionario, che subentra nella titolarità dell’impianto, dovrà dichiarare di:
- essere proprietario dell’immobile su cui è installato l’impianto/destinato all’installazione dell’impianto o, diversamente, di disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile (da allegare);
- non aver presentato, entro la medesima scadenza di cui all’art.7, comma 1 del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche, altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
- di non aver acquisito o di non avere richiesto di acquisire i diritti all’incentivazione da altri soggetti responsabili che siano stati ammessi ai benefici dell’incentivazione a seguito di domande di ammissione presentate nel medesimo trimestre e per impianti da costruire nel medesimo sito dell’impianto oggetto del presente trasferimento di titolarità.
Tale richiesta andrà sottoscritta ed inviata al GSE - Gestore dei Servizi Energetici. In particolare, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, soggetti a cauzione, che non sono ancora entrati in esercizio, il cessionario dovrà costituire e far pervenire al GSE nuova cauzione entro 30 giorni dall’accettazione del trasferimento di titolarità; susseguentemente il GSE restituirà al cedente la cauzione precedentemente costituita. Si precisa che, anche in caso di morte, dovrà essere utilizzato il modulo di trasferimento di titolarità disponibile sul sito www.gsel.it, sottoscritto dal solo soggetto cessionario, allegando ad esso il certificato di morte ed un documento valido ai fini legali (atto notarile od altro) che qualifichi il cessionario come erede del de cuius. Il trasferimento di titolarità sarà esecutivo solo in seguito a comunicazione di accettazione da parte del GSE. |
| 4.30 |
Per un soggetto che ha già presentato domanda di ammissione per un impianto di potenza compresa fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al servizio di scambio sul posto ed optare per la cessione in rete dell’energia prodotta?
Nel caso in cui l’impianto non sia ancora entrato in esercizio, il soggetto responsabile potrà liberamente decidere di optare per la cessione in rete, comunicando al GSE la decisione definitiva alla fine dei lavori, con l’invio della dichiarazione di entrata in esercizio dell’impianto. Nel caso in cui l’impianto sia già in esercizio, il passaggio dal servizio di scambio sul posto alla cessione in rete potrà avvenire solo alla naturale scadenza del contratto di scambio sul posto che, per quanto stabilito dalla delibera AEEG 28/06, è a durata annuale con tacito rinnovo per gli anni successivi. In tal caso sarà necessario inviare comunicazione sia al proprio gestore di rete sia al GSE. |
| 4.31 |
Come viene determinata la data di entrata in esercizio dell’impianto, valida ai fini della erogazione delle tariffe incentivanti?
Il DM 28 luglio 2005 stabilisce che il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE e al gestore di rete territorialmente competente la data di entrata in esercizio dell’impianto. La data, che deve essere successiva al 30 settembre 2005, deve far riferimento al momento in cui è possibile misurare l’energia prodotta dall’impianto che beneficerà delle tariffe incentivanti. In particolare si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera 40/06 AEEG (articolo 3 bis):
- per impianti fino a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, deve essere stato attivato con il Gestore contraente (impresa distributrice territorialmente competente) il relativo contratto di scambio e deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, sempre a cura dello stesso Gestore contraente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti fino a 20 kW che scelgono la cessione parziale dell’energia in rete (parte dell’energia prodotta viene autoconsumata direttamente dal produttore), deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiori a 1.000 kW che scelgono la cessione totale dell’energia prodotta (l’energia prodotta coincide con quella immessa in rete), deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta e immessa in rete, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW, che scelgono la cessione parziale dell’energia in rete:
- se ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, lo stesso gestore deve aver già installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, che lo stesso gestore provvederà ad effettuare;
- se non ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, il soggetto responsabile deve avere già installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta. In questo caso le misure dovranno essere effettuate dallo stesso soggetto responsabile.
Si precisa che la data di decorrenza dell’incentivazione non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti inviata dal GSE. |
| 4.32 |
Con quali modalità avviene l’erogazione degli incentivi?
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile. Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
- nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene bimestralmente in acconto nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro.
Nella fase di acconto si considera autoconsumata tutta l’energia prodotta, salvo eseguire il conguaglio a fine anno quando si avrà la comunicazione delle letture da parte del gestore di rete locale.
- nel caso di impianto di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro.
- nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro.
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