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 Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia 


Le richieste premio pervenute dopo il 1 maggio 2009 devono utilizzare metodologie conformi alle norme UNI/TS 11300 come previsto nell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (art. 18, comma 6), pubblicato nella GU n.154 del 3 luglio 2008, ribadito dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 e dal DM 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici). Quest’ultimo, in particolare, all’art 6 comma 5, specifica che “In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso  efficiente  dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica,  su  cui determinare la riduzione per accedere al premio, si  determina  esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.”
Gli strumenti di calcolo (software applicativi) adottati devono pertanto essere conformi alle metodologie indicate (UNI/TS 11300); l’elenco dei software conformi è consultabile nella pagina web del sito del CTI al link: http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34

Il Decreto 6 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. del 26-09-2009 n. 224, ha introdotto la non cumulabilità delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Dal 12 ottobre 2009, data di entrata in vigore di tale decreto, non è quindi possibile richiedere il premio previsto dall’art. 7 del DM 19/02/2007 a seguito di interventi per i quali si sia beneficiato o si intenda beneficiare delle detrazioni. Le richieste di ammissione al premio inoltrate successivamente a tale data dovranno, pertanto, essere accompagnate da una dichiarazione giurata del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto della richiesta premio non è stata richiesta (e non verrà richiesta) la detrazione prevista per le spese di qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione. La dichiarazione giurata deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

3.1 Quali sono i riferimenti legislativi in merito all’efficienza energetica?

Il Decreto Legislativo 192/2005 aggiornato con il Decreto Legislativo 311/2006.
3.2 Cosa è l’attestato di certificazione energetica?

E’ un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ed eventualmente alcuni parametri caratteristici del sistema edificio-impianto. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.
Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del Decreto Legislativo n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, 311/06), l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica nelle regioni e nelle province autonome che non si sono dotate di apposito decreto attuativo.

3.3 

Cosa è la prestazione energetica di un edificio?

La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia stimata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento dell’ambiente, riscaldamento acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione) connessi ad un uso standard dell’edificio.
Nella domanda relativa al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia, la prestazione energetica viene riferita soltanto al fabbisogno di energia primaria per usi termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria) per gli edifici oggetto di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07) ed esclusivamente alla climatizzazione invernale per gli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007 (Allegato A3b delibera 90/07).
3.4  Cosa è l’indice di prestazione energetica di un edificio?

E’ il consumo di energia primaria dell’edificio riferito all’unità di superficie (kWh/m2 anno) per edifici residenziali o all’unità di volume (kWh/m3 anno) per tutti gli altri edifici.
3.5  Cosa è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale?

E’ la quantità di energia primaria richiesta in un anno per mantenere gli ambienti riscaldati a temperatura di progetto.
3.6  Cosa riportano le tabelle dell’allegato C, comma 1, del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni (Decreto legislativo 311/06)?

Le tabelle dell’allegato C, comma 1, tabella 1 del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni (311/2006) riportano i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno per gli edifici residenziali o kWh/m3 anno per tutti gli altri edifici.
3.7  Cosa sono le zone climatiche?

Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, in un intervallo cha varia dalla zona A, con comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600, alla zona F, con comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. (Art.2 Decreto 412/93).
3.8  Cosa sono i gradi-giorno?

Per gradi giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). (D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412)
3.9  Cosa è il rapporto di forma S/V?

E’ il rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato dell’edificio considerato. A parità di volume, una maggiore superficie disperdente comporta un bisogno maggiore di energia per portarlo alle condizioni standard di climatizzazione.
3.10 In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio?

Il premio abbinato all’uso efficiente dell’energia spetta a chi, oltre all’installazione dell’impianto fotovoltaico, oggetto di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, effettua interventi aggiuntivi che migliorino l’indice di prestazione energetica dell’edificio.
Possono beneficiare di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19/02/2007, art 7, operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari o edifici, come definiti dall’art.2, comma 1 del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
3.11  In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?

Si distinguono 2 casi:
  1. Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)
    Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico.

  2. Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)
    Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico.
3.12  Quale iter si deve seguire per accedere al premio?

Si distinguono 2 casi:
  1. Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)

    Il Soggetto Responsabile deve dotarsi di un attestato di certificazione/qualificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione/qualificazione che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice individuato nella certificazione/qualificazione energetica.

    Nel caso gli interventi migliorativi vengano eseguiti su parti dell’edificio dove è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile eseguire tali interventi contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico.
    L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione/qualificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare.
    Gli attestati di certificazione/qualificazione energetica ante e post operam devono essere elaborati con la medesima tipologia di calcolo.
    L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, in rispetto del limite massimo del 30% di maggiorazione della tariffa incentivante.

  2. Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)

    Il Soggetto Responsabile deve dotarsi di un attestato di certificazione/qualificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare che attesti il conseguimento da parte dell’edificio o unità immobiliare di un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, del Decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
3.13  Quale documentazione allegare per la richiesta del premio?

Si distinguono 2 casi:
  1. Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)

    • Richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione confermata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile).
    • Attestati di certificazione/qualificazione energetica ante e post operam, firmati da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici.
    • Relazione tecnica riportante il dettaglio dei singoli interventi e dei calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti.
    • Schede tecniche descrittive delle caratteristiche dei componenti installati.
    • Schema unifilare e dati tecnici dell’impianto solare termico (quando presente).
    • Evidenza documentale della data di effettuazione dei singoli interventi.
    • Planimetria in scala dell’edificio in oggetto.


  2. Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007.
    (Allegato A3b delibera 90/07)

    • Richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3b della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione confermata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile).
    • Attestato di certificazione/qualificazione energetica, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale.
    • Relazione tecnica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti.
    • Evidenza documentale che la data di completamento dell’edificio è successiva all’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
    • Planimetria in scala dell’edificio in oggetto.
3.14  Cosa è richiesto nella relazione tecnica?

Si distinguono 2 casi:
  1. Edifici esistenti opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)

    La relazione tecnica riporta il dettaglio dei singoli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici.
    Il fabbisogno specifico di energia primaria per usi termici tiene conto dei seguenti fattori espressi in kWh/m2 (o kWh/m3 per edifici non residenziali):
    1. fabbisogno energetico specifico involucro (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti gratuiti).
    2. fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).
    3. fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda sanitaria (rendimenti di produzione e distribuzione
    4. eventuale contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili per usi termici, escluso il contributo dell’impianto fotovoltaico già incentivato.

    NOTA. Fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e la pubblicazione delle UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria. Il contributo del solare termico deve essere calcolato su base mensile mettendo in evidenza i surplus di energia prodotti e non utilizzati.
    Qualora la produzione di acqua calda sanitaria sia indipendente dal circuito per la produzione di calore per riscaldamento, occorre indicare le caratteristiche e i rendimenti del generatore ausiliario che integra la quota dei fabbisogni non coperti dall’impianto solare termico.

  2. Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)
    La relazione tecnica riporta il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno specifico della climatizzazione invernale.
    Il fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale tiene conto dei seguenti fattori espressi in kWh/m2 (o kWh/m3 per edifici non residenziali):
    1. fabbisogno energetico specifico involucro (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti gratuiti).
    2. fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).

    NOTA. Fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, il contributo del solare termico, ove presente, non sarà computato nel calcolo per la determinazione del fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale.
3.15  Quale normativa utilizzare per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria?

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria viene determinato con le norme UNI/TS 11300, che hanno sostituito la Raccomandazione CTI 03/3.
3.16  Risulta possibile conteggiare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico nella valutazione degli indici di prestazione energetica degli edifici?

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico non può essere conteggiata in tale valutazione poiché, di fatto, la tariffa base riconosciuta costituisce l’incentivo specifico erogato per il suddetto impianto al fine di non incentivare più volte la stessa energia. Per esempio, nel caso che l’impianto di climatizzazione invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l’energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete.
 
3.17 

Con quale modalità è possibile ottenere il premio in caso di installazione d'impianto a pompa di calore ad alta efficienza?

3.17a

In caso di installazione di pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) per la climatizzazione invernale si distinguono due casi (specificare quello di appartenenza):

Parziale installazione di pompe di calore in presenza di un altro impianto  di climatizzazione invernale.

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

-          calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento delle pompe di calore. A tal fine, il COP deve essere calcolato alla temperatura esterna di progetto;

-          potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;

-          la quota di copertura dei fabbisogni termici dell’edificio tramite le pompe di calore calcolata come il rapporto tra la potenza termica delle pompe di calore installata (alla temperatura esterna di progetto) e la potenza termica di progetto;

Si assume che le pompe di calore possano soddisfare al massimo il 50% dei fabbisogni termici dell’edificio per la climatizzazione invernale.

-          caratteristiche e rendimenti dell’impianto che integra la quota non coperta dall’impianto a pompa di calore;

-          planimetria in scala dell’edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;

-          scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata;

 

Installazione di pompe di calore come unico sistema di climatizzazione invernale (nell’unità immobiliare non devono essere presenti altri sistemi di climatizzazione invernale).

Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:

-         calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento dell’impianto a pompa di calore. A tal fine, il COP deve essere calcolato alla temperatura esterna di progetto;

-         potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;

-         planimetria in scala dell’edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;

-         scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata.

 

3.17b 

In caso di installazione di pompe di calore (aria-aria) i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell’impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In  assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:

       Pompe di calore elettriche                            COP

       Pompe di calore zona A-C                                3,0

       Pompe di calore zona D-E                                2,8

       Pompe di calore zona F                                   2,5

      

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

 

3.17c 

In caso di installazione di impianto a pompe di calore (aria-acqua) per la climatizzazione invernale i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell’impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.

I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.

In  assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:  

       Pompe di calore elettriche                            COP

       Pompe di calore zona A-C                                3,0

       Pompe di calore zona D-E                                2,8

       Pompe di calore zona F                                   2,5

 

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

 

3.17d 

In caso di installazione di impianto a pompe di calore (acqua-acqua/geotermica) per la climatizzazione invernale  i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata e della temperatura media della sorgente relativa al periodo di funzionamento dell’impianto (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard).

In  assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:  

       Pompe di calore elettriche                            COP

       Sonde geotermiche                                        3,5

       Acque di falda diretta                                     3,2

 

Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.

 

3.18

Qual è il fattore da utilizzare per convertire l’energia elettrica prelevata dalla rete in energia primaria?

Nel caso in cui per soddisfare i fabbisogni termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria) sia utilizzata energia elettrica prelevata dalla rete, il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera 1 kWhe = 9MJ, (1 kWhe = 2,5 kWh termici) come riportato nell’Allegato A, punto 31 e 32 del Decreto Legislativo 192/2005 integrato con il Decreto Legislativo 311/2006.

3.19  Nel caso di sostituzione dell’impianto di produzione del calore con un generatore funzionante a biomasse, si può accedere al premio?

Gli interventi di miglioramento dell’indice di prestazione energetica possono riguardare sia l’edificio che i relativi impianti tecnologici ivi compreso un generatore di calore a biomasse. Fino all’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e la pubblicazione delle norme UNI/TS 11300-4, che definiranno le metodologie di valutazione, il calore prodotto tramite generatore di calore a biomasse non verrà riconosciuto come rinnovabile.
3.20  Quali sono le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?

Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
3.21  Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere al premio?

No.
3.22  Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?

La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
3.23  Cosa si intende per evidenza documentale?

Per evidenza documentale si intendono documenti che attestino la data di esecuzione dei lavori (per esempio fatture, documenti di trasporto inerenti l’acquisto dei materiali e la posa in opera, ecc.).
3.24 Cosa si intende per edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007?

Per edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007 si intendono edifici di nuova costruzione ove la dichiarazione di fine lavori viene attestata da apposita documentazione (conclusione lavori vidimata dall’ufficio tecnico comunale o visura catastale).
3.25  Cosa si intende per edifici di nuova costruzione

La definizione di edificio di nuova costruzione è citata nel Testo Unico per l’edilizia, DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 3, comma 1, lettera e.
 
3.26

Quale rendimento di produzione occorre considerare per il calore generato tramite teleriscaldamento?

Fino all'entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, e la pubblicazione delle UNI/TS 11300-4 che definiranno le metodologie di valutazione, per il calore generato tramite teleriscaldamento si assumerà un rendimento di produzione medio mensile pari a 1.

3.27

Quali sono le modalità di richiesta premio per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili (categoria E.8 secondo il DPR 412/93)?

Il premio può essere richiesto soltanto in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale e non per interventi finalizzati alla riduzione dei fabbisogni termici legati a processi produttivi;

 i dati di ingresso dei calcoli, così come le temperature interne di riferimento per la "valutazione di progetto o standard" devono essere conformi alle UNI/TS 11300;

il volume oggetto della certificazione deve coincidere con l'edificio con il quale l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto, identificato da un unico punto di connessione alla rete (POD).