Gli impianti fotovoltaici e l'incentivazione in Conto Energia (70)
ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA E IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (3)
In aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità prodotta e immessa?
Se un soggetto è titolare o ha la disponibilità di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
- usufruire del servizio di scambio sul posto, facendone richiesta all'impresa distributrice competente sul territorio ove l'impianto è ubicato.
- cedere l'energia elettrica prodotta al GSE secondo le regole riportate nella delibera 280/07;
- vendere l'energia elettrica prodotta sul mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali con grossisti o clienti finali liberi (cessione indiretta);
- attraverso la Borsa elettrica (cessione diretta);
Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, sono disponibili solo le opzioni b. e c..
Per impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF solo l’eccedenza che va in rete o la totale energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) va indicata la totale energia prodotta.
Nel caso in cui un soggetto responsabile decida di cedere l’energia prodotta e immessa secondo la delibera 280/07 a quanto ammontano le tariffe di vendita?
Il ritiro dedicato è il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell’energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l’impianto è connesso e per la cui regolazione economica agisce il GSE sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla Deliberazione AEEG n. 280/07. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare la sezione del sito web relativa al ritiro dedicato.
ASPETTI FISCALI (2)
Il contributo è soggetto ad IVA?
Il contributo è soggetto a tassazione diretta?Dipende dallo specifico regime fiscale di ogni soggetto responsabile, in particolar modo dall’applicabilità ai redditi percepiti dal soggetto responsabile e quindi anche al contributo del regime previsto per la tassazione dei redditi di impresa. Si segnala comunque che si è in attesa di un pronunciamento da parte della Amministrazione Finanziaria circa le modalità di tassazione di tali contributi.
CESSIONE DEL CREDITO E ACCORDO QUADRO (14)
È possibile la cessione dei crediti?Si, esclusivamente per la totalità degli stessi crediti e a favore di un unico cessionario sino ad eventuale revoca espressa.
Quali requisiti deve avere l’atto di cessione dei crediti?L’atto di cessione dei crediti, a firma congiunta del cedente e del cessionario, deve:
- fare riferimento alla totalità dei crediti in favore di un unico cessionario;
- riportare il numero della Convenzione precedentemente stipulata fra Soggetto Responsabile e GSE e la relativa data di sottoscrizione;
- essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio;
- nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, documentare i poteri di firma del sottoscrittore, mediante certificazione notarile o idoneo documento rilasciato dalla Cancelleria commerciale del Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a 90 giorni dalla sottoscrizione della cessione dei crediti.
Come deve essere comunicata l’eventuale cessione dei crediti?La cessione dei crediti deve essere notificata al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario. La comunicazione di cessione dei crediti, con la relativa documentazione, può avvenire mediante l’invio di raccomandata AR (c.d. procedura semplificata) soltanto nel caso in cui sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro (si veda quesito n. 1.56).
Esiste un testo standard di atto di cessione dei crediti?Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto” un testo che può essere preso quale riferimento.
GSE comunica al cedente ed al cessionario di aver ricevuto l’ atto di cessione dei crediti?Sì, con apposita lettera raccomandata in cui comunica di avere ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti anche formali richiesti nella convenzione. Tale lettera viene inviata a entrambi i soggetti; nel caso in cui la cessione sia stata disposta in favore di un Istituto finanziario firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata solamente a quest’ultimo.
Può una cessione di credito non essere accettata dal GSE?L’accettazione è condizionata al rispetto dei requisiti richiesti, in caso contrario il GSE invia una comunicazione indicando le integrazioni necessarie.
Vi è l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del contratto di cessione dei crediti?Si, la revoca deve essere notificata dal cessionario congiuntamente al cedente. In caso contrario il GSE continuerà a pagare in favore del soggetto indicato nel contratto di cessione dei crediti. Il GSE mette a disposizione all’interno della area “Cessione crediti e Finanziamento Impianto” un testo di notifica di revoca di cessione dei crediti da prendere come riferimento.
Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto di cessione dei crediti?La revoca della cessione dei crediti deve:
- essere a firma congiunta del cedente e del cessionario, su carta intestata del cessionario;
- riportare numero e data di sottoscrizione della Convenzione;
- dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., on data emissione non anteriore a 90 giorni dalla data di notifica della revoca;
- essere notificata al GSE con le stesse modalità previste per la notifica dell’atto di cessione dei crediti;
- contenere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Convenzione, le nuove coordinate bancarie per la domiciliazione dei pagamenti.
Può essere disposto un mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile)?Si, seguendo le stesse modalità richieste per la cessione del credito.
Perchè l’atto di cessione dei crediti deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura autenticata da notaio?Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra l'altro, che la cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione ("relative a somme dovute dallo Stato") deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.
Cosa si intende per Accordo Quadro?L'Accordo Quadro è un documento, sottoscritto dal GSE e da un istituto finanziario, che permette a quest’ultimo di recapitare la documentazione relativa alla cessione dei crediti a mezzo raccomandata A.R. escludendo l’ Ufficiale Giudiziario.
Come è possibile ottenere la documentazione relativa all’Accordo Quadro?La documentazione può essere scaricata dal sito del GSE all’interno della area “Cessione dei crediti e Finanziamento Impianto”.
Quante banche hanno sottoscritto l’accordo quadro?Istituti finanziari che hanno sottoscritto l’accordo Quadro
Come stipulare l’Accordo Quadro?L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve essere compilato e firmato in calce; ogni singola pagina - compresi i relativi allegati - deve essere siglata. La documentazione completa, attestante anche i poteri di firma, deve essere inviata al GSE che provvederà a restituire una copia dell’ Accordo perfezionato con le previste firme e a trattenere l’altra copia.
CONTO ENERGIA (12)
Che cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione “in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in conto capitale” si intende l’erogazione di un contributo per l’investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l’espressione “conto energia” viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l’energia elettrica prodotta da un impianto per un certo numero di anni.
Chi effettua l’erogazione delle tariffe incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a..
Dove è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti individuati dai decreti ministeriali sono pubblicati sul sito www.gse.it.
Per quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?L’incentivazione è erogata per venti anni. Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:
- scambio sul posto dell’elettricità per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW che abbiano optato per tale disciplina;
- remunerazione dell’elettricità consegnata alla rete per tutti gli impianti di potenza ad eccezione di quelli di potenza fino a 20 kW che abbiano optato per il servizio di scambio sul posto.
Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in quanto tempo si recupera il capitale investito?Si può stimare un tempo di ritorno del capitale investito compreso tra 8 e 12 anni. Tuttavia bisogna tener conto che esso dipende da diverse variabili, quali ad esempio: la quantità di radiazione solare disponibile (dipendente dalla latitudine del sito d'installazione e dall'orientamento), il costo per kW dell'investimento (dipendente dalla taglia dell'impianto), la valorizzazione dell'energia prodotta (valore delle tariffe incentivanti e valore dell'energia utilizzata), la tipologia di integrazione architettonica e l'eventuale riconoscimento del premio legato ad un uso efficiente dell'energia (solo per gli impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007).
Che cosa si intende per gestore di rete locale e per distributore locale?Il gestore di rete locale è il soggetto a cui è affidata la gestione della rete elettrica relativa al sito in cui sarà installato l’impianto fotovoltaico del richiedente. Ad esso andranno inviate le richieste relative alla connessione alla rete dell’impianto ed all’eventuale installazione dei contatori di misura dell’energia elettrica. Il distributore locale è il soggetto che si occupa della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati; può coincidere con il gestore di rete nel caso abbia la proprietà della rete di distribuzione a cui è allacciata l’utenza.
Che cosa è il servizio di scambio sul posto?Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 28/06) si intende il servizio erogato dal distributore locale competente nell'ambito territoriale in cui è ubicato l'impianto fotovoltaico. Tale servizio consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dall'impianto medesimo e l'energia elettrica prelevata dalla rete dall'utenza connessa a tale impianto. È possibile avvalersi dello scambio sul posto solo se il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata con la rete coincidono. Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i soggetti responsabili che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 200 kW.
Sono disponibili le informazioni sul numero di impianti entrati in esercizio ammessi alle tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?Il GSE rende nota sul proprio sito www.gsel.it, la potenza nominale cumulata degli impianti in esercizio che hanno ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la potenza cumulata degli impianti entrati in esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio 2007.
Viene effettuato un monitoraggio degli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia?Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE, effettua un monitoraggio tecnologico per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche e delle tecnologie impiegate per gli impianti realizzati secondo il DM 28 Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19 febbraio 2007.
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo locazione finanziaria è compatibile con il conto energia?
Può il GSE installare impianti fotovoltaici o dare suggerimenti sulla loro progettazione, o fare studi di fattibilità? In alternativa è possibile avere una lista di installatori o progettisti cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di quelli indicati. Tuttavia si potrà fare riferimento alle Associazioni di categoria o anche al sito web di ISES Italia ( www.isesitalia.it), sezione italiana della International Solar Energy Society.
Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?Il GSE effettua verifiche sugli impianti, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi abilitati, per appurare la conformità delle opere ai progetti e la veridicità dei dati trasmessi dai soggetti responsabili.
MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI (16)
Chi effettua le letture dell’energia prodotta?Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto. In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, incentivati con il Vecchio Conto Energia, il soggetto responsabile può incaricarsi della rilevazione e della comunicazione a GSE della misura, solo nel caso in cui l’impianto non immetta tutta l’energia elettrica prodotta in rete. Inoltre, i soggetti responsabili debbono comunque trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
- Maggiore di 20 kW, incentivati con il Nuovo Conto Energia, che immettano o meno tutta l’energia elettrica prodotta in rete, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta.
Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.
Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure. Tale codice identificativo è previsto dall’articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06 come di seguito riportato: “Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo corrispondenti localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale”. I principali gestori di rete locali utilizzano generalmente il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05. Si riporta di seguito un esempio di codice POD: IT123E12345678K costituito da:
- codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
- codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
- codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA ELETTRICA
- codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
- chiave di controllo: opzionale.
Come vengono comunicate le letture al GSE?Le misure di produzione incentivata vengono comunicate, dal soggetto responsabile stesso o dal gestore di rete locale se il servizio è di sua competenza, attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite dal GSE stesso.
Un Gestore di rete come può ottenere le credenziali di accesso al portale web?Per ottenere le credenziali di accesso al portale web e poter comunicare a GSE le misure di produzione incentivata relative agli impianti di competenza, il Gestore di rete deve farne richiesta, attraverso il Contact Center, inviando un’anagrafica completa della propria azienda (ragione sociale, indirizzo, partita iva, codice fiscale e persona di riferimento).
Cosa deve fare un soggetto responsabile se vuole farsi carico di comunicare egli stesso le misure, avendo precedentemente incaricato il Gestore di rete?Il soggetto responsabile deve inviare a GSE, a mezzo lettera raccomandata, una dichiarazione firmata nella quale dichiara di voler essere egli stesso il Responsabile dell’invio delle misure di produzione, allegando una copia della disdetta del contratto del servizio di misura stipulato con il Gestore di rete.
Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta l’ultimo giorno del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del Responsabile del servizio di misura (soggetto responsabile o gestore di rete). Se l’ultimo giorno è un giorno festivo, i pagamenti sono disposti con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo. Inoltre, mentre per gli impianti che operano in regime di cessione il pagamento avviene con cadenza mensile, al superamento della soglia limite di 250€ per impianti sotto i 20kW di potenza e di 500 Euro per impianti sopra i 20kW di potenza, per gli impianti che operano in regime di scambio sul posto il pagamento avviene con cadenza bimestrale al superamento della soglia limite di 250 Euro.
Se per gli impianti di scambio sul posto incentivati con il Vecchio Conto Energia il Gestore di rete comunica solo la misura di produzione incentivata all’inizio del nuovo anno per l’anno precedente, cosa viene corrisposto al soggetto responsabile duranteAl soggetto responsabile, in questo caso, vengono riconosciuti durante l’anno solare degli incentivi bimestrali a titolo di acconto; ad inizio del nuovo anno, la misura di produzione incentivata annuale comunicata dal Gestore di rete serve per calcolare il conguaglio di quanto pagato in acconto. Per i primi due anni solari di esercizio, il GSE stima gli acconti bimestrali su una base di 1100 kWh/anno*kW di energia elettrica prodotta e consumata; per ogni anno successivo, la stima viene fatta sulla base dei dati effettivi di energia elettrica prodotta e consumata nell’anno precedente comunicata dal Gestore di rete.
Che succede se il Gestore di rete locale non comunica le misure mensili a GSE?Nel caso in cui il Gestore di rete, in qualità di Responsabile del servizio di misura, non comunichi a GSE le misure mensili di produzione incentivata relative al mese n nel corso del mese n+1, il GSE provvede all’inserimento a sistema di misure di produzione stimata da incentivare a titolo di acconto. La stima viene valutata in base ad una curva di insolazione annuale specifica per le diverse regioni.
Che succede se il soggetto responsabile, incaricatosi della comunicazione delle misure mensili, non riesce a caricare nel portale web la misura di produzione incentivata?Può capitare che il sistema non accetti la misura che il soggetto responsabile vuole comunicare, dovuto ad un superamento del valore soglia impostato per quello specifico impianto. In questo caso il soggetto responsabile deve inviare, attraverso il Contact Center, una copia del registro di produzione giornaliera relativa al mese per i quale si vuole comunicare la misura; il GSE, a valle del recepimento e della verifica della documentazione, provvederà ad un inserimento manuale della misura stessa.
Che succede se il soggetto responsabile non deve presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza la dichiarazione annuale di produzione?Il soggetto responsabile deve comunque comunicare, entro il mese di febbraio del nuovo anno, al GSE la misura di produzione annua di energia elettrica riferita all’anno solare precedente: può farlo compilando la “Dichiarazione sostitutiva UTF” presente nella lista documenti allegando copia di un documento di identità valido.
In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.
Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
Il soggetto responsabile come può visualizzare le informazioni riguardo i pagamenti?Il soggetto responsabile accedendo al portale riesce a visualizzare i dettagli relativi ai diversi pagamenti disposti da GSE (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie).
Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Si, a valle di un pagamento effettuato, GSE invia ad ogni soggetto responsabile e per ogni impianto di competenza dello stesso, una e-mail di avviso di pagamento nella quale sono riportati nel dettaglio:
- Numero e data ricevuta;
- Periodo di competenza;
- Energia incentivata;
- Tariffa riconosciuta;
- Importo ed indicazione della eventuale ritenuta d’acconto del 4%;
- Data valuta;
- Coordinate bancarie del beneficiario.
Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.
REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (8)
Possono accedere all’incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?No, il meccanismo del “conto energia” premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all’art. 2, comma 17 del D.Lgs. 79/1999. Ogni singolo impianto dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici come definito nel art. 4 comma 6 del DM 19 febbraio 2007.
E’ possibile accumulare l’energia fotovoltaica prodotta?E’ possibile ed è particolarmente utile per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.), la cui produzione, si ricorda, al momento non è ancora incentivata. Invece, per gli impianti incentivati collegati alla rete l’energia in eccesso rispetto ai consumi può:
- essere immessa in rete e prelevata successivamente quando la produzione è inferiore ai consumi (impianti non superiori a 20 kW che scelgono il servizio di scambio sul posto);
- essere venduta al gestore di rete (impianti che scelgono cessione in rete).
E’ possibile realizzare un impianto di potenza che produca in eccesso rispetto ai propri consumi?E’ possibile, ma è bene distinguere due casi:
- per impianti di potenza non superiore a 200 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, l’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia ma non in termini economici, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni successivi, l’eventuale credito residuo viene annullato;
- per impianti di potenza superiore a 200 kW e per quelli di potenza fino a 200 kW che non accedono al servizio di scambio sul posto, è possibile cedere in rete, vendendola, l’energia non consumata in loco.
E’ possibile installare un impianto fotovoltaico su un condominio eventualmente utilizzando parti in comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea condominiale.
E’ possibile realizzare impianti fotovoltaici con componenti già utilizzati in altri impianti?No, i componenti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti.
Se per un impianto fotovoltaico fosse necessario realizzare una cabina MT/BT per la connessione in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?La materia è regolata da Delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG). I costi non sono a carico del GSE.
Cosa si intende per potenziamento dell’impianto fotovoltaico?Il potenziamento è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 1 kW. La produzione incentivata è quella che eccede la media aritmetica delle produzioni annue degli ultimi due anni. Per gli interventi di potenziamento su impianti non muniti del gruppo di misura dell’energia prodotta, la produzione aggiuntiva è pari all’energia totale prodotta a seguito dell’intervento di potenziamento, moltiplicata per il rapporto tra l’incremento di potenza e la potenza totale dopo il potenziamento.
Cosa si intende per rifacimento dell’impianto fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE (2)
Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può realizzare un impianto per ciascuno degli immobili?
Il proprietario di un immobile dato in affitto a terzi può installare dei pannelli sul tetto dell’immobile e richiedere un contatore per immettere energia in rete, pur non avendo né installato, né intestato a proprio nome alcun contatore per la...........
Può farlo se la potenza dell’impianto fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure, nel caso di impianto di potenza non superiore a 20 kW, qualora non si sia optato per il servizio di scambio sul posto. Restano fermi, comunque, i diversi ed ulteriori rapporti tra proprietario e conduttore, disciplinati dal relativo contratto di locazione.
TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA (13)
Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma direttamente l’energia solare in energia elettrica. Esso è composto essenzialmente da:
- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente continua generata dai moduli in corrente alternata;
- quadri elettrici e cavi di collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in materiale semiconduttore, il più utilizzato dei quali è il silicio cristallino. Essi rappresentano la parte attiva del sistema perché convertono la radiazione solare in energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica di distribuzione (grid-connected) o direttamente a utenze isolate (stand-alone), tipicamente per assicurare la disponibilità di energia elettrica in zone isolate.
Quali sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
- assenza di qualsiasi tipo di emissione inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché non esistono parti in movimento(nel caso in cui non si realizzano impianti a inseguimento della traiettoria solare);
- costi di esercizio e manutenzione ridotti al minimo;
- modularità del sistema (per aumentare la potenza dell’impianto è sufficiente aumentare il numero dei moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto fotovoltaico è caratterizzato da un elevato costo iniziale (dovuto essenzialmente all’elevato costo dei moduli) e da una produzione discontinua a causa della variabilità della fonte energetica (il sole).
Che differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed un impianto solare termico?Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, catturandone la radiazione attraverso superfici captanti: mentre i moduli fotovoltaici trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Cosa si intende per potenza nominale dell’impianto fotovoltaico?La potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la potenza elettrica dell'impianto determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni standard (temperatura pari a 25 °C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
Dove può essere installato un impianto fotovoltaico?I moduli fotovoltaici possono essere collocati su qualsiasi pertinenza di un immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o sul terreno. La decisione deve essere presa in base all’esistenza sul sito d’installazione dei seguenti requisiti:
- disponibilità di spazio necessario per installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
- esposizione SUD (accettabile anche SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita di produzione);
- inclinazione dei moduli compresa fra 25°(latitudini più meridionali) e 35°(latitudini più settentrionali);
- assenza di ostacoli in grado di creare ombreggiamento.
Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli di silicio cristallino, un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8-10 mq per kW di potenza nominale installata. La tecnologia dell’amorfo richiede invece una superficie maggiore. Per impianti installati in maniera non complanare alla superficie d’appoggio, lo spazio occupato può superare da due a quattro volte la superficie netta dei moduli.
Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto fotovoltaico dipende da diversi fattori:
- radiazione solare incidente sul sito d’installazione;
- orientamento ed inclinazione della superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto (moduli, inverter ed altre apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1 kW di potenza nominale, con orientamento ed inclinazione ottimali ed assenza di ombreggiamento, non dotato di dispositivo di “inseguimento” del sole, in Italia è possibile stimare le seguenti producibilità annue massime:
- regioni settentrionali 1.000 – 1.100 kWh/anno
- regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- regioni meridionali 1.400 – 1.500 kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è pari a circa 3.000 kWh. Sul sito http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png è riportata la mappa della radiazione solare annuale sul territorio Italiano.
Quali sono le modalità di connessione in rete dell’impianto fotovoltaico?Lo schema di connessione dell’impianto alla rete è definito dal gestore di rete a cui l’impianto deve essere connesso. E’ necessario pertanto fare riferimento alle norme tecniche rese disponibili dal gestore di rete locale (ad es. per la rete di ENEL Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da connettere alla rete in BT, le DK 5740 e DK 5600 per gli impianti in MT). Inoltre è possibile consultare la norma CEI 11-20 per la connessione in rete degli impianti di produzione collegati alle reti BT e MT.
Quanto costa un impianto fotovoltaico ed a quanto ammontano i costi di manutenzione?Valori orientativi di costo dell'impianto vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti di piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp per impianti di grosse dimensioni. Il costo annuo di manutenzione è abbastanza contenuto: normalmente è stimato in circa l'1–1.5% del costo dell'impianto.
Quanto tempo può durare un impianto fotovoltaico?Nelle analisi tecniche ed economiche si usa fare riferimento ad una vita utile complessiva di 20-25 anni. In particolare, i moduli, che rappresentano i componenti economicamente più rilevanti, hanno in generale una durata di vita garantita dai produttori oltre i 20 anni.
A chi va inoltrata la richiesta di connessione alla rete di un impianto fotovoltaico?Il soggetto responsabile che intende realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra al gestore di rete locale richiesta di connessione alla rete (a seconda dell’ubicazione degli impianti Enel Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.). Per quanto riguarda gli impianti da collegare alla rete di Enel Distribuzione, le informazioni per la domanda di connessione e scambio possono essere reperite al seguente indirizzo web: http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica?La valutazione può essere effettuata a partire dai dati di insolazione del territorio italiano su superficie orizzontale riportati nella Norma UNI 10349: “Riscaldamento e Raffrescamento degli edifici. Dati climatici”. I suddetti dati debbono essere corretti in relazione all’effettiva esposizione ed inclinazione del campo fotovoltaico e trasformati in producibilità annua sulla base del rendimento dell’impianto. Esistono specifici software che permettono di eseguire tale calcolo. Valori indicativi della produzione annua attesa sono compresi, per ogni kW di potenza installata, fra 1.000 kWh nelle regioni settentrionali e 1.500 kWh in quelle meridionali.
Per quali tipologia di impianti è necessario richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF)?Sono soggetti alla Denuncia di Officina Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW (legge 133/99). Non risulta invece necessario presentare all'UTF la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica se l'impianto immette tutta l'energia prodotta nella rete (circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n. 26).
Il meccanismo d'incentivazione del nuovo Conto Energia (DM 19/02/07) (35)
Il meccanismo d'incentivazione del primo Conto Energia (DM 28/07/05 e DM 6/02/06) (32)
Premio per impianti abbinati ad un uso efficiente dell'energia (28)
Attenzione
Le richieste premio devono utilizzare metodologie conformi alle norme UNI/TS 11300 come previsto nell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (art. 18, comma 6), pubblicato nella GU n.154 del 3 luglio 2008, ribadito dal DPR 2 aprile 2009, n. 59 e dal DM 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici). Quest’ultimo, in particolare, all’art 6 comma 5, specifica che “In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica, su cui determinare la riduzione per accedere al premio, si determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.” Gli strumenti di calcolo (software applicativi) adottati devono pertanto essere conformi alle metodologie indicate (UNI/TS 11300); l’elenco dei software conformi è consultabile nella pagina web del sito del CTI al link: http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34.
Il Decreto 6 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. del 26-09-2009 n. 224, ha introdotto la non cumulabilità delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Dal 12 ottobre 2009, data di entrata in vigore di tale decreto, non è quindi possibile richiedere il premio previsto dall’art. 7 del DM 19/02/2007 a seguito di interventi per i quali si sia beneficiato o si intenda beneficiare delle detrazioni. Le richieste di ammissione al premio inoltrate successivamente a tale data dovranno, pertanto, essere accompagnate da una dichiarazione giurata del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto della richiesta premio non è stata richiesta (e non verrà richiesta) la detrazione prevista per le spese di qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione. La dichiarazione giurata deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Quali sono i riferimenti legislativi in merito all’efficienza energetica?
Il Decreto Legislativo 192/2005 aggiornato con il Decreto Legislativo 311/2006.
Cosa è l’attestato di certificazione energetica?
E’ un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare ed eventualmente alcuni parametri caratteristici del sistema edificio-impianto. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del Decreto Legislativo n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni, 311/06), l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica nelle regioni e nelle province autonome che non si sono dotate di apposito decreto attuativo.
Cosa è la prestazione energetica di un edificio?
La prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia stimata per soddisfare i diversi bisogni (riscaldamento dell’ambiente, riscaldamento acqua calda sanitaria, raffrescamento, illuminazione) connessi ad un uso standard dell’edificio. Nella domanda relativa al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell’energia, la prestazione energetica viene riferita soltanto al fabbisogno di energia primaria per usi termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria) per gli edifici oggetto di interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07) ed esclusivamente alla climatizzazione invernale per gli edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007 (Allegato A3b delibera 90/07).
Cosa è l’indice di prestazione energetica di un edificio?
E’ il consumo di energia primaria dell’edificio riferito all’unità di superficie (kWh/m2 anno) per edifici residenziali o all’unità di volume (kWh/m3 anno) per tutti gli altri edifici.
Cosa è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale?
E’ la quantità di energia primaria richiesta in un anno per mantenere gli ambienti riscaldati a temperatura di progetto.
Cosa riportano le tabelle dell’allegato C, comma 1, del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni (Decreto legislativo 311/06)?Le tabelle dell’allegato C, comma 1, tabella 1 del Decreto Legislativo 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni (311/2006) riportano i valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno per gli edifici residenziali o kWh/m3 anno per tutti gli altri edifici.
Cosa sono le zone climatiche?
Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica, in un intervallo cha varia dalla zona A, con comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600, alla zona F, con comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. (Art.2 Decreto 412/93).
Cosa sono i gradi-giorno?Per gradi giorno di una località si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG). (D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412)
Cosa è il rapporto di forma S/V?
E’ il rapporto tra superficie disperdente e volume lordo riscaldato dell’edificio considerato. A parità di volume, una maggiore superficie disperdente comporta un bisogno maggiore di energia per portarlo alle condizioni standard di climatizzazione.
In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio?Il premio abbinato all’uso efficiente dell’energia spetta a chi, oltre all’installazione dell’impianto fotovoltaico, oggetto di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, effettua interventi aggiuntivi che migliorino l’indice di prestazione energetica dell’edificio. Possono beneficiare di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19/02/2007, art 7, operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari o edifici, come definiti dall’art.2, comma 1 del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?Si distinguono 2 casi:
- Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e dimostrata. La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico.
- Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico.
Quale iter si deve seguire per accedere al premio?Si distinguono 2 casi:
- Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)
Il Soggetto Responsabile deve dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettua interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice individuato nella certificazione energetica.
Nel caso gli interventi migliorativi vengano eseguiti su parti dell’edificio dove è prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, è possibile eseguire tali interventi contestualmente all’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’avvenuta esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione del fabbisogno di energia sono dimostrati mediante produzione di nuova certificazione energetica dell’edificio o unità immobiliare. Gli attestati di certificazione energetica ante e post operam devono essere elaborati con la medesima tipologia di calcolo. L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi rinnovano il diritto al premio, in rispetto del limite massimo del 30% di maggiorazione della tariffa incentivante.
- Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)
Il Soggetto Responsabile deve dotarsi di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o all’unità immobiliare che attesti il conseguimento da parte dell’edificio o unità immobiliare di un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, del Decreto legislativo 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (311/06).
Quale documentazione allegare per la richiesta del premio?Si distinguono 2 casi:
- Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)
- Richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione convalidata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile).
- Attestati di certificazione energetica ante e post operam, firmati da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici.
- Relazione tecnica riportante il dettaglio dei singoli interventi e dei calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti.
- Schede tecniche descrittive delle caratteristiche dei componenti installati.
- Schema unifilare e dati tecnici dell’impianto solare termico (quando presente).
- Evidenza documentale della data di effettuazione dei singoli interventi.
- Planimetria in scala dell’edificio in oggetto.
- Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007.
(Allegato A3b delibera 90/07)
- Richiesta di ammissione al premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia - Allegato A3b della Delibera AEEG n. 90/07 del 11 aprile 2007 - (versione convalidata e stampata dal portale Web, comprensiva di data e firma del soggetto responsabile).
- Attestato di certificazione energetica, firmato da un tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale.
- Relazione tecnica riportante il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione dei valori richiesti.
- Evidenza documentale che la data di completamento dell’edificio è successiva all’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
- Planimetria in scala dell’edificio in oggetto.
Cosa è richiesto nella relazione tecnica?Si distinguono 2 casi:
- Edifici esistenti oggetto di opere di miglioramento delle prestazioni energetiche (Allegato A3a Delibera 90/07)
La relazione tecnica riporta il dettaglio dei singoli interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici. Il fabbisogno specifico di energia primaria per usi termici tiene conto dei seguenti fattori espressi in kWh/m2 (o kWh/m3 per edifici non residenziali):
- fabbisogno energetico specifico involucro (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti gratuiti).
- fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).
- fabbisogno di energia primaria specifico per la produzione di acqua calda sanitaria (rendimenti di produzione e distribuzione).
- eventuale contributo energetico specifico dovuto alle fonti rinnovabili per usi termici, escluso il contributo dell’impianto fotovoltaico già incentivato.
NOTA. Fino alla pubblicazione delle UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, sarà computato solo per la produzione di acqua calda sanitaria. Il contributo del solare termico deve essere calcolato su base mensile, mettendo in evidenza i surplus di energia prodotti e non utilizzati. Qualora la produzione di acqua calda sanitaria sia indipendente dal circuito per la produzione di calore per riscaldamento, occorre indicare le caratteristiche e i rendimenti del generatore ausiliario che integra la quota dei fabbisogni non coperti dall’impianto solare termico.
- Edifici di nuova costruzione completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007. (Allegato A3b delibera 90/07)
La relazione tecnica riporta il dettaglio del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno specifico della climatizzazione invernale. Il fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale tiene conto dei seguenti fattori espressi in kWh/m2 (o kWh/m3 per edifici non residenziali):
- fabbisogno energetico specifico involucro (energia scambiata per trasmissione, ventilazione, apporti gratuiti).
- fabbisogno di energia primaria specifico per la climatizzazione invernale (rendimenti di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione).
NOTA. Fino alla pubblicazione delle UNI/TS 11300-4, il contributo del solare termico, ove presente, non sarà computato nel calcolo per la determinazione del fabbisogno specifico per la climatizzazione invernale.
Quale normativa utilizzare per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria?
Il fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria viene determinato con le norme UNI/TS 11300, che hanno sostituito la Raccomandazione CTI 03/3.
Risulta possibile conteggiare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico nella valutazione degli indici di prestazione energetica degli edifici?L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico non può essere conteggiata in tale valutazione poiché, di fatto, la tariffa base riconosciuta costituisce l’incentivo specifico erogato per il suddetto impianto al fine di non incentivare più volte la stessa energia. Per esempio, nel caso che l’impianto di climatizzazione invernale sia costituito da una pompa di calore, si presuppone che l’energia elettrica necessaria per alimentare tale dispositivo sia prelevata dalla rete.
Con quale modalità è possibile ottenere il premio in caso di installazione d'impianto a pompa di calore ad alta efficienza?
1.
In caso di installazione di pompe di calore aria-aria (mono o multi-split) per la climatizzazione invernale si distinguono due casi (specificare quello di appartenenza):
Parziale installazione di pompe di calore in presenza di un altro impianto di climatizzazione invernale.
Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:
- calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento delle pompe di calore. A tal fine, il COP deve essere calcolato alla temperatura esterna di progetto;
- potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
- la quota di copertura dei fabbisogni termici dell’edificio tramite le pompe di calore calcolata come il rapporto tra la potenza termica delle pompe di calore installata (alla temperatura esterna di progetto) e la potenza termica di progetto;
Si assume che le pompe di calore possano soddisfare al massimo il 50% dei fabbisogni termici dell’edificio per la climatizzazione invernale.
- caratteristiche e rendimenti dell’impianto che integra la quota non coperta dall’impianto a pompa di calore;
- planimetria in scala dell’edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
- scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata;
Installazione di pompe di calore come unico sistema di climatizzazione invernale (nell’unità immobiliare non devono essere presenti altri sistemi di climatizzazione invernale).
Specificare nella relazione tecnica i seguenti punti:
- calcolo della potenza termica di progetto secondo la UNI EN 12831 (che ha sostituito la UNI 7357) e criteri di dimensionamento dell’impianto a pompa di calore. A tal fine, il COP deve essere calcolato alla temperatura esterna di progetto;
- potenza totale installata dalle pompe di calore alla temperatura esterna di progetto;
- planimetria in scala dell’edificio o unità immobiliare con indicazione del posizionamento delle unità interne ed esterne;
- scheda tecnica del produttore riportante le caratteristiche tecniche di ciascuna pompa di calore utilizzata.
2.
In caso di installazione di pompe di calore (aria-aria) i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell’impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.
I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:
Pompe di calore elettriche COP
Pompe di calore zona A-C 3,0
Pompe di calore zona D-E 2,8
Pompe di calore zona F 2,5
Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.
3.
In caso di installazione di impianto a pompe di calore (aria-acqua) per la climatizzazione invernale i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard). A tal fine devono essere utilizzate come temperature della sorgente esterna le temperature medie mensili in relazione alla localizzazione e al periodo di utilizzo dell’impianto di riscaldamento, secondo la UNI 10349. I valori dei COP medi mensili dovranno necessariamente essere calcolati tramite la curva caratteristica prestazionale della macchina in funzione della temperatura della sorgente fredda, da richiedere al produttore e da allegare alla richiesta premio.
I COP medi mensili così determinati, saranno successivamente pesati rispetto ai relativi fabbisogni mensili, per calcolare un COP medio stagionale da utilizzare per il calcolo del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale.
In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:
Pompe di calore elettriche COP
Pompe di calore zona A-C 3,0
Pompe di calore zona D-E 2,8
Pompe di calore zona F 2,5
Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.
4.
In caso di installazione di impianto a pompe di calore (acqua-acqua/geotermica) per la climatizzazione invernale i calcoli per la valutazione del fabbisogno di energia primaria devono essere effettuati su base mensile, estesi al periodo di funzionamento dell’impianto, utilizzando il COP medio mensile in funzione della temperatura di mandata e della temperatura media della sorgente relativa al periodo di funzionamento dell’impianto (diverso dal COP riportato sulla scheda tecnica, calcolato in condizioni standard).
In assenza della precedente procedura di calcolo dovranno essere adottati i seguenti COP medi stagionali:
Pompe di calore elettriche COP
Sonde geotermiche 3,5
Acque di falda diretta 3,2
Si ricorda che la norma UNI 10348 è stata ritirata il 28/05/2008 e sostituita con la UNI EN 15316.
Qual è il fattore da utilizzare per convertire l’energia elettrica prelevata dalla rete in energia primaria?Nel caso in cui per soddisfare i fabbisogni termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria) sia utilizzata energia elettrica prelevata dalla rete, per il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera 1 kWhe = 7,829 MJ, (1 kWhe = 2,17 kWh termici), come si evince dal nuovo valore del fattore di conversione dei kWh in tep fissato pari a 0,187 X 10-3 tep/kWh dalla Delibera AEEG EEN del 28 marzo 2008.
Nel caso di sostituzione dell’impianto di produzione del calore con un generatore funzionante a biomasse, si può accedere al premio?
Gli interventi di miglioramento dell’indice di prestazione energetica possono riguardare sia l’edificio che i relativi impianti tecnologici ivi compreso un generatore di calore a biomasse. Il calore prodotto tramite generatore a biomasse, fino alla pubblicazione della norma UNI/TS 11300-4 che ne definirà i criteri di valutazione, non sarà detraibile dai fabbisogni energetici nel calcolo dell’indice di prestazione energetica ai fini della richiesta premio. Per tale ragione, il generatore a biomasse va assimilato ad un generatore di calore generico, caratterizzato da un proprio rendimento di generazione del quale è necessario tener conto.
Quali sono le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
Gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento possono accedere al premio?
Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
Cosa si intende per evidenza documentale?
Si distinguono 2 casi:
- Edifici esistenti - Allegato A3a Delibera 90/07
Per evidenza documentale si intendono documenti che attestino la data di esecuzione dei lavori (per esempio fatture, documenti di trasporto inerenti l’acquisto dei materiali e la posa in opera, ecc.).
- Edifici di nuova costruzione - Allegato A3b delibera 90/07
Per evidenza documentale si intendono documenti che attestino che gli edifici sono stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19/02/2007 (certificato di agibilità o richiesta di accatastamento).
Cosa si intende per edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007?
Per edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19 febbraio 2007 si intendono edifici di nuova costruzione ove la conclusione lavori viene attestata da apposita documentazione (certificato di agibilità o richiesta di accatastamento).
Cosa si intende per edifici di nuova costruzione?
La definizione di edificio di nuova costruzione è citata nel Testo Unico per l’edilizia, DPR 380/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 3, comma 1, lettera e.
Quale rendimento di produzione occorre considerare per il calore generato tramite teleriscaldamento?
Fino alla pubblicazione della norma UNI/TS 11300-4, che definirà i criteri di valutazione, per il calore generato tramite teleriscaldamento si assumerà un rendimento di produzione medio stagionale pari a 1.
Quali sono le modalità di richiesta premio per gli edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili (categoria E.8 secondo il DPR 412/93)?
Il premio può essere richiesto soltanto in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale e non per interventi finalizzati alla riduzione dei fabbisogni termici legati a processi produttivi;
i dati di ingresso dei calcoli, così come le temperature interne di riferimento per la "valutazione di progetto o standard" devono essere conformi alle UNI/TS 11300;
il volume oggetto della certificazione deve coincidere con l'edificio con il quale l'impianto fotovoltaico opera in regime di scambio sul posto, identificato da un unico punto di connessione alla rete (POD).
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