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 Premio efficienza energetica 


 

 

 

Il premio per impianti fotovoltaici abbinati a un uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante già riconosciuta ai sensi del D.M. 19 Febbraio 2007 (Conto Energia).

Possono beneficiare del premio gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200 kW che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del DM 19/02/2007, art. 7, operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari o edifici, come definiti dall’art.2, comma 1 del DLgs 192/05 e successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs. 311/06).
 
Si distinguono 2 casi:
 
Edifici esistenti – Allegato A3a della Delibera AEEG 90/07
Il premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia spetta a chi, oltre all’installazione dell’impianto fotovoltaico oggetto di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti, effettua interventi di riqualificazione energetica che migliorino l’indice di prestazione energetica dell’edificio esistente.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguita e dimostrata.
 
                                   PREMIO% = ( ∆EP% )/2                      ∆EP% = (( EPg,ante PEg,post ) / EPg,ante )  100 
 
  EPg,ante = Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria prima degli  
                interventi di riqualificazione energetica.
 
   EPg,post = Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria dopo gli
                 interventi di riqualificazione energetica.
 
La maggiorazione predetta non può in ogni caso eccedere il 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico. 
L’esecuzione di nuovi interventi, che conseguano una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice antecedente ai nuovi interventi, rinnova il diritto al premio, in rispetto del limite massimo cumulato del 30% della tariffa incentivante base riconosciuta all’impianto fotovoltaico (art. 7 comma 6 del D.M. 19/02/2007).
Gli impianti entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio (art. 4 comma 3 del D.M. 19/02/2007).
 
Edifici di nuova costruzione – Allegato A3b della Delibera AEEG 90/07
(Edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 19/02/2007)
Il premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia spetta a chi, oltre all’installazione dell’impianto fotovoltaico, realizza un edificio di nuova costruzione con indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1 del D.Lgs. del 19 agosto 2005, n.192 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale del 30% della tariffa incentivante riconosciuta all’impianto fotovoltaico.
 
 
 
Il Decreto 6 agosto 2009 del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. del 26-09-2009 n. 224, ha introdotto la non cumulabilità delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 .
Dal 12 ottobre 2009, data di entrata in vigore di tale decreto, non è quindi possibile richiedere il premio previsto dall’art. 7 del DM 19/02/2007 a seguito di interventi per i quali si sia beneficiato o si intenda beneficiare delle detrazioni.

Le richieste di ammissione al premio inoltrate a decorrere da tale data dovranno, pertanto, essere accompagnate da una dichiarazione giurata del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto della richiesta premio o in merito a interventi di riqualificazione energetica per edifici completati successivamente all’entrata in vigore del DM 19/02/2007, non è stata richiesta (e non verrà richiesta) la detrazione prevista per le spese di qualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione.
La dichiarazione giurata deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Modello della dichiarazione giurata

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Le richieste premio devono utilizzare metodologie conformi alle norme UNI/TS 11300 come previsto nell’Allegato III del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (art. 18, comma 6), pubblicato nella G.U. n.154 del 3 luglio 2008 e ribadito dal D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 e dal D.M. 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici). Si ricorda in particolare che quest’ultimo decreto all’art 6 comma 5, specifica che: “In relazione al premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso  efficiente  dell'energia previsti in attuazione dell'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, l'indice di prestazione energetica,  su  cui determinare la riduzione per accedere al premio, si  determina esclusivamente con il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1, delle Linee guida di cui all'art. 3.”
Gli strumenti di calcolo (software applicativi) adottati per la suddetta determinazione devono pertanto essere conformi alle metodologie indicate (UNI/TS 11300); l’elenco dei software conformi è consultabile nella pagina web del sito del CTI al link:
 
 

Per le tipologie di intervento non  comprese nelle suddette norme UNI/TS 11300 parti 1 e 2 (biomasse, teleriscaldamento, impianto solare termico, impianto a pompe di calore elettriche), fino alla pubblicazione della parte 4, che definirà le metodologie di valutazione, si rimanda a quanto specificato nelle FAQ presenti sul sito del GSE al seguente link:

http://www.gse.it/ATTIVITA/CONTOENERGIAF/Pagine/FAQgse.aspx

 

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Documentazione da inviare per la richiesta premio

 Per edifici esistenti – allegato A3a (Delibera AEEG 90/07):
  • Allegato A3a della Delibera AEEG n. 90/07 stampato dal portale Web, comprensivo di data e firma del soggetto responsabile.
  • Attestati di certificazione energetica ante e post operam, firmati da un  tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per gli usi termici (climatizzazione invernale e acqua calda sanitaria). Si ricorda che gli indici di prestazione. energetica ante e post operam devono essere elaborati con lo stesso software applicativo, utilizzando esclusivamente il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1 delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, come previsto all’art 3 delle stesse.
  • Evidenza documentale (fatture, documenti di trasporto o/e certificati di conformità) della data di effettuazione dei singoli interventi che devono essere successivi all’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, come previsto dall’art 7 comma 2 del DM 19/02/2007.
  • Relazione tecnica riportante il dettaglio  del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per la determinazione del fabbisogno specifico di energia primaria per usi termici ante e post operam, asseverata da professionista abilitato, indicando quale software  è stato utilizzato tra quelli presenti sul sito del CTI; la versione utilizzata deve essere indicata nella pagine della relazione tecnica stampata dal software e da allegare alla richiesta premio.
  • Documentazione tecnica relativa ai singoli interventi effettuati conforme a quanto specificato nelle FAQ presenti sul sito del GSE al seguente link: http://www.gse.it/ATTIVITA/CONTOENERGIAF/Pagine/FAQgse.aspx
  • Dichiarazione giurata del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, ai sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, per gli interventi di riqualificazione energetica oggetto della richiesta premio non è stata richiesta (e non verrà richiesta) la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione. La dichiarazione giurata deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

  Per nuovi edifici – allegato A3b (Delibera AEEG 90/07):

  • Allegato A3b della Delibera AEEG n. 90/07 stampato dal portale Web, comprensivo di data e firma del soggetto responsabile.
  • Attestato di certificazione energetica, firmato da un  tecnico in possesso dei requisiti di legge con indicazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale. Si ricorda che l’indice di prestazione energetica deve essere elaborato utilizzando esclusivamente il metodo di calcolo di progetto di cui al paragrafo 5.1 delle Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici, come previsto all’art 3 delle stesse.
  • Evidenza documentale (certificato di agibilità o richiesta di accatastamento) che l’edificio di nuova costruzione è stato completato successivamente all’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.
  • Relazione tecnica riportante il dettaglio  del sistema edificio-impianto e i calcoli effettuati per   la determinazione del fabbisogno specifico di energia primaria per la climatizzazione invernale, asseverata da professionista abilitato, indicando quale software  è stato utilizzato tra quelli presenti sul sito del CTI; la versione utilizzata deve essere indicata nella pagine della relazione tecnica stampata dal software e da allegare alla richiesta premio.
  • Documentazione tecnica relativa ai singoli interventi effettuati conforme a quanto specificato nelle FAQ presenti sul sito del GSE al seguente link: http://www.gse.it/ATTIVITA/CONTOENERGIAF/Pagine/FAQgse.aspx
  • Dichiarazione giurata del soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaicoai, sensi del DPR 445/2000, nella quale si dichiara che, in merito a interventi di riqualificazione energetica per edifici completati successivamente all’entrata in vigore del DM 19/02/2007, non è stata richiesta (e non verrà richiesta) la detrazione prevista per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione. La dichiarazione giurata deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

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Il premio è abbinato a interventi di riqualificazione energetica dell’edificio (o porzione/unità immobiliare) servito dall’impianto FV ammesso all’incentivazione e operante in regime di scambio sul posto.
Se l’impianto fotovoltaico è asservito ad una singola unità immobiliare o porzione di edificio l’attestato di certificazione energetica deve essere relativo alla sola unità immobiliare o porzione di edificio cui l’impianto fotovoltaico è collegato.
Se l’impianto fotovoltaico è asservito a utenze elettriche comuni a tutto un edificio costituito da più unità immobiliari, quali ad esempio illuminazione, ascensore etc. si presentano due casi:

  • in presenza di impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato attraverso una media pesata riferita alla superfici utili degli indici di prestazione energetica delle singole unità immobiliari. Tali indici devono essere documentati tramite gli attestati di certificazione energetica di ciascuna unità immobiliare da allegare alla richiesta del premio;
  • in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato per l’edificio nella sua interezza.

Nel caso in cui l’edificio comprenda diverse destinazioni d’uso, così come definite nel DPR 412/93, ogni differente destinazione d’uso deve essere certificata singolarmente ricavando i fabbisogni specifici di energia primaria secondo i rispettivi indici (kWh/m2 o kWh/m3).
Successivamente occorre rendere omogenee le unità di misura utilizzate, considerando come unità di misura omogenea (kWh/m2 o kWh/m3) quella relativa alla porzione dell’edificio prevalente in termini di volume riscaldato. L’indice di prestazione energetica da considerare ai fini della richiesta del premio sarà quindi la media dei fabbisogni specifici di energia primaria pesata rispetto alle superfici o ai volumi a seconda che il volume riscaldato prevalente sia rispettivamente destinato ad uso residenziale o ad altro uso.

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Richieste premio per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili (categoria E.8 secondo il D.P.R. 412/93)

Il premio può essere richiesto soltanto in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia primaria per la climatizzazione invernale e non per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica dei processi produttivi; inoltre, dal calcolo degli indici di prestazione energetica per usi termici, è esclusa la produzione di acqua calda sanitaria.
Ai fini della richiesta di ammissione, il volume oggetto del calcolo dell’indice di prestazione energetica deve comprendere tutte le parti dell’edificio (o degli edifici) servito(i) dall’impianto fotovoltaico alle quali è applicabile la certificazione energetica ai sensi del D.M. 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).
In presenza di porzioni di volume destinate ad usi diversi, così come definiti dal DPR 412/93, l’indice di prestazione energetica deve essere calcolato attraverso una media degli indici di prestazione energetica pesata rispetto ai volumi delle singole porzioni. Tali indici devono essere documentati tramite gli attestati di certificazione energetica di ciascuna porzione da allegare alla richiesta del premio.
Qualora una o più parti dell’edificio (o degli edifici) vengano escluse dal calcolo dell’indice di prestazione energetica, in quanto non applicabile la certificazione energetica, sarà necessario allegare alla richiesta una dichiarazione asseverata dal soggetto certificatore che espliciti la cause della non applicabilità.
I dati d’ingresso dei calcoli, così come le temperature interne di riferimento per la “valutazione di progetto o standard” devono essere conformi alle UNI/TS 11300.


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