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HomeEnergia FacileFAQQualificazione IAFR

Quali sono i tempi di risposta del GSE alle richieste di qualifica IAFR?

Il GSE comunica l’esito della richiesta di qualifica al Produttore entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda (protocollo GSE di arrivo). La richiesta di qualifica si ritiene accolta anche in mancanza di pronunciamento del GSE entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Domande prive della documentazione attestante il versamento del contribuito delle spese di istruttoria non sono esaminate fino a che non perviene al GSE attestazione dell’avvenuto versamento;
in tal caso il termine di 90 giorni di cui al precedente capoverso decorre dalla data di ricezione della suddetta attestazione.
Nel caso di sospensione del procedimento di qualifica per richiesta, da parte del GSE, di documentazione integrativa il computo a scalare dei 90 giorni si interrompe per poi riprendere dalla data di ricevimento delle informazioni integrative. Per tale ragione, se G è il numero di giorni trascorsi dalla richiesta di integrazione, il GSE comunica l’esito entro i giorni 90+G.

Quali sono i possibili esiti della richiesta di qualifica IAFR?

A seguito dell’analisi effettuata sulla base del DM 18/12/2008 e delle Procedure tecniche di qualifica, i possibili esiti della richiesta di qualifica sono:
ESITO POSITIVO: l’impianto o la proposta di intervento è qualificato per il successivo rilascio dell’incentivazione;
ESITO NEGATIVO: l’impianto o la proposta di intervento non possiede i requisiti per ottenere la qualifica, oppure la documentazione presentata dal produttore manca di elaborati e/o documenti indispensabili per la verifica dei requisiti previsti;
SOSPENSIONE: per completare l’analisi della domanda presentata è necessario acquisire ulteriori documenti di approfondimento. La documentazione integrativa deve pervenire al GSE entro 60 giorni dalla richiesta di integrazione (protocollo GSE di partenza). Qualora la documentazione non pervenga entro la suddetta scadenza temporale, la richiesta di qualifica ha un esito negativo.

Quale è la documentazione da allegare alla richiesta di qualifica IAFR?

Ogni richiesta deve contenere la lettera di richiesta di qualifica accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrivente e la scheda tecnica relativa al tipo di intervento (A, B, BP, C, D ed E).
Ulteriore documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della qualifica varia in relazione alla tipologia di intervento (A, B, BP, C, D ed E) e allo stato dell’impianto alla data di presentazione della domanda (in esercizio o in progetto).
Nel caso di un impianto in esercizio, la richiesta di qualifica deve contenere:
- domanda di qualifica degli impianti IAFR. Utilizzare il facsimile presente sul sito datato e sottoscritto. La richiesta deve pervenire al GSE entro 3 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, pena l’inammissibilità agli incentivi;
- documentazione attestante il contributo delle spese di istruttoria. Compilare il facsimile riportato sul sito cui va allegata copia della distinta di pagamento effettuato tramite bonifico bancario;
- scheda tecnica dell’intervento sull’impianto. Compilare la scheda, scelta tra quelle presenti sul sito sulla base dell’intervento effettuato;
- relazione tecnica di riconoscimento (RTR). La RTR ha lo scopo di individuare la fonte rinnovabile, caratterizzare tecnicamente l’impianto e la categoria di intervento effettuato ai fini della qualifica IAFR e deve essere corredata dei relativi elaborati tecnici e documentali;
- piano di caratterizzazione delle biomasse. Compilare anche la scheda di caratterizzazione reperibile sul sito;
- copia del progetto definitivo dell’impianto presentato alle pubbliche autorità per l’ottenimento delle autorizzazioni;
- copia delle principali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio dell’impianto;
- denuncia di apertura di officina elettrica (primo impianto o sostitutiva) e relativo verbale di verifica da parte dell’UTF. Qualora, ai sensi della vigente normativa fiscale tali documenti non siano disponibili, il produttore dovrà presentare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riportata sul sito comprensiva dei documenti ivi richiesti;
- regolamento di esercizio con il gestore della rete locale (e.g. ENEL, ACEA, IRIDE etc.), comprensivo della dichiarazione di messa in tensione dell’impianto di connessione.
Nel caso di un impianto in progetto, la richiesta di qualifica deve contenere - gli stessi documenti previsti nel caso precedente, tranne gli ultimi due.
I principali contenuti della Relazione tecnica di riconoscimento (RTR) sono i seguenti:
- descrizione dell’impianto e dell’intervento effettuato;
- dati tecnici riguardanti: la fonte utilizzata, la potenza nominale e la potenza media annua dell’impianto, l’energia incentivabile a secondo della categoria di intervento;
- elaborati grafici: corografia, planimetria generale, schema funzionale d’impianto, schema elettrico unifilare dell’impianto, schema idraulico;
- nel caso di centrali ibride, il calcolo dell’energia netta imputabile alla fonte rinnovabile;
- nel caso di interventi di potenziamento e rifacimento parziale e totale (A, B, BP), la produzione storica attestata da specifiche dichiarazioni UTF;
- nei casi di rifacimenti parziali e totali (B e BP), dossier fotografico che illustri le condizioni ante e post operam;
- nel caso di impianti idroelettrici che utilizzano sistemi di pompaggio, descrizione dettagliata dello stesso per la quantificazione dell’energia attribuibile ai sistemi di pompaggio;
- dichiarazione del produttore di non incorrere nel divieto di cumulo di incentivi.

E’ necessario aver ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto per richiedere la qualifica IAFR?

Sì, sia che si tratti di un impianto in esercizio, sia che si tratti di un impianto in progetto all’atto della richiesta di qualifica IAFR l’impianto deve aver già ottenuto le autorizzazioni necessarie per la costruzione e l’esercizio.
Qualora l’impianto non necessiti di autorizzazioni o comunque trovi applicazione normativa nazionale, regionale o locale semplificativa, il produttore dovrà dichiararlo ed allegare alla richiesta copia della normativa regionale o locale e delle eventuali comunicazioni dovute ai sensi della medesima normativa.

La qualifica IAFR dà automaticamente diritto alla Garanzia di Origine (GO)?

La qualifica IAFR non dà automaticamente diritto al riconoscimento della GO, perché quest’ultima può essere richiesta soltanto per gli impianti in esercizio che hanno una produzione di energia elettrica annua netta non inferiore a 50 MWh.
Anche nel caso, quindi, in cui lo stesso impianto in esercizio per il quale si richiede la GO è già stato qualificato IAFR, il Produttore deve comunque presentare la richiesta di identificazione (IRGO), allegando la stessa RTR inviata con la richiesta di qualifica IAFR.

Le fonti rinnovabili riconosciute ai fini della Qualifica IAFR sono le stesse di quelle per il rilascio della GO?

Si, sia la qualifica IAFR che il rilascio della GO riguardano le fonti rinnovabili definite dall’art. 2 comma 1 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazione ed integrazioni:
fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
biomassa: parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

Che differenza c’è tra il meccanismo della Tariffa nnicomprensiva e quello dei Certificati Verdi?

Nel caso di impianti di potenza superiore ad 1 MW (200 kW per gli eolici), l’unico sistema di incentivazione a cui si può aver diritto è quello dei Certificati Verdi. Nel caso di impianti di potenza non superiore ad 1 MW (200 kW per gli eolici), il produttore può optare, per il meccanismo dei Certificati Verdi oppure per quello della Tariffa Onnicomprensiva (Tab. 3 relativa all’art.2 comma 145 della Legge n. 244 del 24/12/2007), purchè l’impianto sia entrato in esercizio dopo il 31/12/2007.
Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31/12/2007, per entrambi i meccanismi, la legge prevede una durata di 15 anni dell’incentivo.
I certificati verdi sono titoli rilasciati dal GSE in misura proporzionale all’energia prodotta. Un produttore somma ai ricavi derivanti dalla vendita dei certificati verdi quelli derivanti dalla vendita dell’energia immessa in rete. Il prezzo di vendita dei Certificati Verdi è soggetto alle fluttuazioni di mercato.
Sulla base del meccanismo della Tariffa Onnicomprensiva viceversa si ha diritto ad una unica fonte di ricavo, erogata dal GSE, proporzionale all’energia immessa in rete (e non a tutta quella prodotta). Il valore della Tariffa Onnicomprensiva, inclusivo sia della “quota incentivo” sia della “quota vendita elettricità”, è costante per tutti i 15 anni di incentivazione.

Questa pagina è stata aggiornata il 15/02/2013