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Portale Energia della Regione:

PEAR

Il Piano Energetico Regionale (PER), corredato dal rapporto ambientale e dalla Dichiarazione di sintesi del processo di VAS, è stato approvato con la DCR n.27/6 del 15 dicembre 2009.

Energia elettrica

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La LR n.11 del 31 marzo 1999 ha individuato e disciplinato le funzioni e i compiti amministrativi, conferiti alla Regione dal D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998, che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale nonché la ripartizione e il conferimento agli enti locali e alle autonomie funzionali delle restanti funzioni amministrative.

La LR n.32 del 20 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014” ha previsto che le funzioni in materia di energia sono oggetto di trasferimento dalle Province alle Regioni.

Referente per l’Autorizzazione Unica è la Regione.
L’Autorizzazione Unica è necessaria per impianti di potenza superiore a 1 MW.

Al di sotto di tale soglia di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni.

La DGR n.351 del 12 aprile 2007, modificata dalla DGR n.244 del 22 marzo 2010, ha approvato i criteri e gli indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica. 

Al di sotto della soglia di potenza di 1 MW, è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. La DGR n.294 del 2 maggio 2011, in attuazione del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011, ha esteso la Procedura Abilitativa Semplificata a tutti gli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW elettrico.  

Ulteriori interventi normativi regionali sulla PAS sono stati forniti con la DGR n.931 del 28 dicembre 2012 e con la DGR n.648 del 9 settembre 2013.

Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici

Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n.3/Reg del 13 agosto 2007 ha emanato il regolamento che disciplina i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee, anche a scopo idroelettrico.

Per le grandi derivazioni (superiori a 200 l/s) il referente è la Regione.
Per le piccole derivazioni (inferiori a 200 l/s) i referenti sono le Province.

Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Le Province sono i soggetti competenti per il rilascio dei procedimenti amministrativi inerenti i permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è la Regione.

Prima che fosse approvato il DM Ambiente 30 marzo 2015, recante le linee guida per lo screening regionale ed entrato in vigore il 26 aprile 2015 e che ha stabilito i nuovi criteri per lo screening regionale che si affiancano a quelli individuati dall'allegato IV, parte II, D.Lgs. 152/2006 si sono approvati, con la DGR n.20 del 13 gennaio 2015, gli indirizzi operativi alla procedura “caso per caso”, a seguito delle modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (se un progetto va sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via), ex art.15 del DL 91/2014, convertito con la L. n.116 dell’11 agosto 2014.

Rientrano nella disciplina della VIA le seguenti tipologie di impianti:

Fotovoltaico

Idroelettrico

Eolico

Biomasse

Geotermico

  • Impianti > 10 MW (VA)

  • Impianti > 100 kW (VA)

  • Derivazioni > 200 l/s (VA)

  • Impianti > 1 MW (VA)

  • Procedimenti con partecipazione Ministero Beni Culturali (VIA)

  • Impianti > 50 MWt (VA)

  • Impianti > 150 MWt (VIA)

  • Permessi di ricerca (VA)

  • Concessioni di coltivazione (VIA)

Energia termica

La LR n.17 del 25 giugno 2007 disciplina la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici, successivamente aggiornata dalla LR n.18 del 4 luglio 2015, che dispone le modalità di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.

Efficienza energetica

In materia di certificazione energetica ed impianti termici competenti erano le Province prima che fosse approvata la LR n.32 del 20 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014”. Per la certificazione energetica, la DGR n.567 del 5 agosto 2013 richiama le disposizioni nazionali.

Le informazioni qui riportate sull'assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.