Portale Energia della Regione:
Siti Ambiente-Energia delle Province:
PEAR
La
DCR n.42 del 20 dicembre 2016 ha approvato il PEAR.
Energia elettrica
Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Referenti per l'Autorizzazione Unica sono la Regione e le Province, a seconda dei casi.
La Regione è referente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per le seguenti tipologie di impianti:
Le Province sono referenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per le seguenti tipologie di impianti:
Al di sotto delle suddette soglie di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni.
Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici
Per le grandi derivazioni (impianti di potenza nominale annua > 3000 kW) il referente è la Regione.
Per le piccole derivazioni (impianti di potenza nominale annua < 3000 kW) i referenti sono le Province.
Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche
La Regione è il soggetto competente per i procedimenti amministrativi inerenti le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.
Le Province sono i soggetti competenti per i procedimenti amministrativi inerenti i permessi di ricerca di risorse geotermiche.
Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità (VA):
| | Impianti > 50 MWt (VA) Impianti > 150 MWt (VIA)
| |
Il referente è la Regione.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità (VA):
Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica e impianti solari termici, comprese le opere connesse, a esclusione di quelli in cui i moduli o collettori: 1) siano ubicati al suolo ed abbiano potenza < 1 MW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza; 2) costituiscano elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti a serre come individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del d.m. 6 agosto 2010 con potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW; 3) siano collocati, indipendentemente dalla modalità di posizionamento, sulle strutture edilizie esterne degli edifici e loro strutture di pertinenza come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010; 4) costituiscano o sostituiscano elementi di arredo urbano e viario come individuati negli allegati 2 e 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e all’articolo 20 del d.m. 6 agosto 2010. (VA)
| Impianti < 50 MWt (VA); ad esclusione di quelli: 1) di potenza < 1 MWt; 2) alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, se ubicati all’interno di impianti di smaltimento di rifiuti e di potenza < 3 MWt; 3) alimentati a biogas da biomasse (fermentazione anaerobica metanogenica di potenza < 3 MWt;
| | |
I referenti sono le Province.
Energia termica
La
LR n.19 del 20 aprile 2015 disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici pubblici e privati.
Efficienza energetica
La
DGR n.870 del 21 luglio 2014, in recepimento delle disposizioni nazionali, ha approvato i criteri e le procedure per la formazione dei tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici a livello regionale.
Le informazioni qui riportate sull'assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.