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La DGR n.1181 del 27 maggio 2015 ha avviato la fase di consultazione pubblica dell’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, ai fini della procedura di VAS.

La DGR n.400 del 15 marzo 2021 ha  preso atto dei primi indirizzi per la programmazione regionale e del rapporto preliminare di orientamento sul piano energetico e ha avviato il processo di VAS del Programma Operativo FESR FSE 2021- 2027, di cui si apre la fase di consultazione preliminare.

La DGR n.687 del 26 aprile 2021 ha approvato il documento preliminare della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile quale atto di indirizzo per la definizione della SRSvS.


Energia elettrica

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per l'Autorizzazione Unica è la Regione. 

Le soglie di potenza oltre le quali è necessaria l'Autorizzazione Unica sono le seguenti:

​Fotovoltaico​Idroelettrici​Eolico​Biomasse​Biogas​Geotermoelettrici
​> 200 kW​> 1 MW​> 200 kW​> 200 kW​> 250 kW​> 200 kW

 

Al di sotto delle suddette soglie di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. Con la LR n.25 del 24 settembre 2012 è stata introdotta la PAS al posto della DIA, aumentando le soglie massime per accedere alla PAS piuttosto che all'AU. Le soglie di potenza e impiantistiche per la PAS sono state poi definite ulteriormente dalla LR n.44 del 10 agosto 2018, come di seguito riportato.

Fotovoltaico ​​Idroelettrico ​​Eolico ​​Biomasse ​Biogas ​Geotermoelettrico

1. ​Potenza nominale >20 kW e <200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette

2. Potenza nominale > 200 kW e <1 MW, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

Impianti diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del D.M. 47987/2010, di potenza nominale > 100 kW e <1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA​.

1. Potenza nominale complessiva >60 kW e <200 kW, costituiti da un massimo di 4 aerogeneratori, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette​.

2.Potenza nominale >200 kW e < 500 kW, costituiti da un unico aerogeneratore a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

1. Impianti diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza elettrica nominale > 200 kW e < 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA​.

2.  Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del D.M. 47987/2010, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, di potenza nominale > 500 kW e <1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del D.Llgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

​1. Impianti diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale > 250 kW e < 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

2.  Impianti di produzione di energia elettrica alimentati a gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del D.M. 47987/2010, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, di potenza nominale > 500 kW e <1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del D.Lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.

​Impianti diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del D.M. 47987/2010, di potenza nominale < 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette.

 

La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del d.m. 47987/2010, sono soggetti a comunicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222.

 Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici

Per le grandi derivazioni (impianti di potenza nominale annua = 3000 kW) il referente è la Regione.

Per le piccole derivazioni (impianti di potenza nominale annua < 3000 kW) i referenti sono le Province.

Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

Le Province sono i soggetti competenti per il rilascio dei procedimenti amministrativi inerenti i permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referenti per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) sono Regione o Province, a seconda dei casi.

La Regione è referente per la VIA relativa alle concessioni di coltivazione geotermiche.

Le Province sono referenti per le seguenti tipologie di progetti:

Fotovoltaico

Idroelettrico

Eolico

Biomasse

Geotermico

  • Impianti > 10 MW (VA)

  • Impianti > 3 MW se realizzati in siti industriali dismessi  in aree a destinazione produttiva (VA)

  • Derivazioni > 200 l/s (VIA)

  • Derivazioni > 50 l/s (VA)

  • Impianti > 5 MW (VA)

  • Impianti > 1 MW (VA)

  • Procedimenti con partecipazione Ministero Beni Culturali (VIA)

  • Impianti > 50 MWt (VA)

  • Impianti > 150 MWt (VIA)

  • Perm. di ricerca
    (VA);

  • Impianti > 3 MW se realizzati in siti industriali dismessi  in aree a destinazione produttiva (VA) 

Energia termica

Il RR n.24 del 27 settembre 2007 detta le norme per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici.

Efficienza energetica

Il RR n.24 del 27 settembre 2007 promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti e di nuova costruzione, tenendo anche conto delle condizioni climatiche locali, al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, dando la preferenza alle tecnologie a minore impatto ambientale.

La LR n.13 del 10 giugno 2008 disciplina le prestazioni energetico-ambientali degli edifici.

Le informazioni qui riportate sull'assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.