Nel caso in cui il GSE abbia a disposizione tutte le misure necessarie e valide per il calcolo trasmesse dai gestori di rete, effettua il calcolo completo con frequenza mensile delle seguenti partite economiche:
- con riferimento all'energia elettrica condivisa, per ciascuna configurazione, il contributo spettante espresso in € fornendo uno specifico dettaglio. Il contributo spettante, ove applicabile, sarà comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio
- con riferimento all'energia elettrica immessa in rete, per ciascuna configurazione, il valore dell'energia ritirata espresso in €
Stanti le condizioni sopra riportate, detto m il mese di validazione della misura, la pubblicazione delle partite economiche, ivi compreso l'eventuale valore dell'energia ritirata, sarà pubblicato entro il 25 del mese m + 2. A titolo esemplificativo, il contributo di gennaio nel caso di misura validata a febbraio sarà pubblicato entro il 25 aprile, quello di febbraio (mese di validazione misura marzo) entro il 25 maggio e così via.
Nel caso in cui, invece, i dati di misura fossero disponibili solo parzialmente, ossia non per la totalità dei punti di immissione e/o dei punti di prelievo afferenti a clienti finali ricompresi nei perimetri di riferimento, il GSE procederà al calcolo parziale della partita economica utilizzando i soli dati di misura trasmessi dai gestori di rete e ritenuti validi dal GSE per il periodo di riferimento, secondo le seguenti tempistiche:
- settembre dell'anno a con solo riferimento ai mesi di competenza del primo semestre del medesimo anno a (nella prima iterazione prevista per settembre 2022, il calcolo parziale verrà esteso anche alle partite economiche degli anni precedenti relative a contratti con decorrenza 2020 e 2021)
- giugno dell'anno a+1, con riferimento a tutti i mesi dell'anno “a" e ai 5 anni precedenti, ai sensi dell'art. 9.8 dell'Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell'anno a+1)
Il calcolo parziale viene ri-effettuato dal GSE anche nel caso di variazioni di misura, nella finestra annuale prevista a giugno.
Il calcolo completo sarà invece effettuato dal GSE solo quando saranno disponibili, per tutti i punti afferenti al singolo contratto, tutte le misure necessarie per la determinazione della partita economica ritenute valide per il mese di competenza, procedendo alla relativa pubblicazione entro il 25 del mese m+2 (con “m" mese di validazione dell'ultima misura acquisita e validata dal GSE).
In via generale e, ferma restando la pubblicazione dei benestare secondo le tempistiche precedentemente definite, le rettifiche dei dati misura di energia elettrica, seppur acquisite e verificate dal GSE, saranno utilizzate mensilmente ai fini della determinazione della partita economica solo nel caso in cui non siano presenti precedenti benestare per la medesima competenza (mese/anno); in caso contrario, le rettifiche di misura relative a calcoli completi verranno utilizzate nella finestra di conguaglio prevista ai sensi dell'art. 9.8 dell'Allegato A alla Delibera (periodo compreso tra marzo e giugno dell'anno n+1).
Il GSE eroga, poi, entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (se la fattura viene emessa entro il mese di pubblicazione), gli importi spettanti relativi:
- al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e alla tariffa premio calcolati sull'energia elettrica condivisa, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100 €
- alla remunerazione dell'energia elettrica ritirata dal GSE, ove richiesto dal Referente