Per rendicontare i risparmi ottenuti dal
progetto di efficienza energetica in un determinato periodo di
monitoraggio è necessario presentare al GSE la
richiesta di certificazione dei risparmi.
In funzione della tipologia di progetto approvato (a consuntivo o standarizzato), la richiesta può essere a consuntivo (RC) o standardizzata (RS).
Entro
90 giorni dalla data di ricezione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al soggetto proponente.
Se la valutazione ha esito positvo, il GSE autorizza il GME all'emissione dei titoli di efficienza energetica.
Le
richieste a consuntivo o standarizzate devono essere presentate, al massimo,
entro 120 giorni
dalla fine del periodo di monitoraggio di riferimento.
Per favorire la sostenibilità economica degli investimenti, è possibile richiedere che per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K1=1,2.
In questi casi, per la durata residua della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti è moltiplicato per il fattore K2=0,8. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore K1 =1,5 ed un fattore K 2 =0,5. Inoltre, nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto sia in possesso di determinati requisiti esplicitati dal D.M., è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP. |