Accesso


I PROGETTI AMMISSIBILI 

 

progetti di efficienza energetica che possono essere ammessi al meccanismo sono progetti non ancora realizzati e in grado di generare risparmi energetici addizionali, ovvero consumi energetici minori rispetto a quelli antecedenti alla realizzazione degli interventi o, nel caso di nuove installazioni, minori rispetto a un consumo di riferimento.

La normativa definisce i progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi suddivisi per tipologia in base al settore di riferimento. Se un progetto non è tra quelli già previsti dalla normativa, è possibile richiedere comunque al GSE di valutarne l'ammissibilità.

Non possono essere ammessi al meccanismo i progetti di efficienza energetica che vengono realizzati per mero adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.


Come accedere al meccanismo

 

Per accedere al meccanismo dei certificati bianchi è necessario inviare al GSE una richiesta corredata da idonea documentazione che consenta di verificare la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa. 

La richiesta deve essere inviata prima della data di avvio della realizzazione del progetto.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al soggetto proponente.

 

PRESENTARE PROGETTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

È possibile presentare una richiesta di accesso agli incentivi prima della data di avvio della realizzazione di un progetto di efficienza energetica e secondo due modalità, in funzione delle caratteristiche del progetto che si intende realizzare:

  • progetti a consuntivo (PC): prevedono una misura puntuale delle grandezze caratteristiche sia nella configurazione ex ante sia in quella post-intervento
  • progetti standardizzati (PS): prevedono - al verificarsi di specifiche condizioni di ripetitività e non convenienza economica - la possibilità di misurare le grandezze caratteristiche di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento del progetto

Per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti è possibile presentare delle schede a consuntivo. 

Inoltre, al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto: 

  • una comunicazione preliminare (CP) con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione
  • una richiesta di verificazione preliminare (RVP)

In entrambi i casi, il soggetto proponente si impegna a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare o di trasmissione della RVP.

Non è possibile presentare richieste di certificazione dei risparmi e dunque percepire titoli di efficienza energetica in assenza di un progetto approvato dal GSE.



EMISSIONE DEI TITOLI E PERIODO DI MONITORAGGIO

 

Se il progetto è approvatol'emissione dei titoli di efficienza energetica avviene dopo un periodo di monitoraggio dei principali parametri che concorrono a determinare i risparmi energetici del progetto.

Successivamente a ogni periodo di monitoraggio (tipicamente annuale), e per l'intera durata dell'incentivo, è necessario, quindi presentare al GSE delle richieste di certificazione dei risparmi conseguiti (a consuntivo o standardizzate) nel periodo di monitoraggio di riferimento.