Accesso

INCENTIVI LEGGE 145/2018

La Legge n. 145/2018 (art. 1, comma 954) ha esteso la possibilità di accesso agli incentivi, secondo le procedure, le modalità e le tariffe del D.M. 23/06/2016, a “gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto".

“L'accesso agli incentivi […] è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali".

Per accedere agli incentivi, sono previste due diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto:

1) Accesso diretto

Gli impianti fino a 100 kW possono presentare domanda a seguito dell'entrata in esercizio.

2) Iscrizione ai Registri

Gli impianti di potenza superiore a 100 kW e fino 300 kW devono essere iscritti allo specifico Registro per l'assegnazione del contingente di potenza disponibile e, se rientrati in posizione utile, possono presentare domanda dopo aver realizzato l'impianto (anche gli impianti fino a 100 kW possono optare per l'iscrizione al Registro invece dell'accesso diretto).

Per tutti dettagli sui requisiti, sul Registro, sulle tariffe e sulle modalità di presentazione delle richieste è possibile consultare l'Addendum alle Procedure del Applicative del DM 23 giugno 2016, le stesse Procedure e le specifiche FAQ nella sezione del sito dedicata.

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