Accesso

ENERGIA CHE VA, ENERGIA CHE VIENE

Lo Scambio sul Posto (SSP) è una modalità semplificata di accesso al mercato rivolta alle PA che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER o di un impianto di cogenerazione riconosciuto “CAR”, alimentato da fonti fossili, di potenza inferiore a 200 kW.

Grazie a questo strumento, le PA posso immettere in rete l’energia elettrica prodotta dai propri impianti che non consumano contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a coprire il proprio fabbisogno.

Lo SSP permette alle Amministrazioni un reale risparmio sui propri costi energetici.

Il GSE riconosce agli enti beneficiari una parziale compensazione economica che valorizza la differenza tra il prezzo riconosciuto all’energia immessa in rete (più basso) e quello corrisposto per l’elettricità prelevata (più alto), comprensiva degli oneri accessori per l’accesso alla rete.

Il cosiddetto SSP altrove, a differenza dal “tradizionale” SSP, non prevede l’obbligo di coincidenza tra i punti di produzione e di consumo dell’energia elettrica. In questo caso, ad esempio, per un impianto FV installato su un edificio della PA si può beneficiare dello SSP sia per l’energia elettrica prelevata in corrispondenza dell’edificio stesso, sia per quella prelevata da utenze di edifici (piscine, palestre, uffici comunali,etc.) dislocati altrove.

Ai fini dell'accesso allo Scambio sul Posto altrove devono essere verificate tutte le seguenti condizioni: 

  • l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione per lo Scambio sul Posto;
  • l'utente dello scambio è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa o un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
  • gli impianti di produzione che accedono allo Scambio sul Posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
  • la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2007 in un punto di connessione compreso nella convenzione non è superiore a 20 kW;
  • la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2014 in un punto di connessione compreso nella Convenzione per lo Scambio sul Posto non è superiore a 200 kW;
  • la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione compreso nella convenzione non è superiore a 500 kW.

Qualora l'utente in Scambio sul Posto sia il Ministero della Difesa o un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni riferite alla potenza massima degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili presenti nella Convenzione per lo Scambio sul Posto.


​COMPATIBILITA' CON ALTRI INCENTIVI

Gli impianti che accedono ai meccanismi di incentivazione previsti dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico) non possono accedere al servizio di Scambio sul Posto.


UNITA' SUPPORTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PA

PER SUPPORTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
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