Potranno usufruire degli incentivi i nuovi impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio successivamente all’entrata in vigore del decreto (20 marzo 2018) ed entro il 31 dicembre 2022 e quelli esistenti riconvertiti parzialmente o totalmente entro la stessa data, anche con incrementi di potenza.
Possono accedere agli incentivi anche gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2022.
Per impianti di produzione di biogas oggetto di riconversione a biometano, già incentivati sulla produzione elettrica, il periodo di diritto è pari a quello spettante per impianti nuovi, ed è possibile:
• mantenere l’incentivo per il residuo periodo di diritto su una quota non superiore al 70% della produzione annua media incentivata calcolata a partire dalla data di esercizio commerciale;
• se riconvertiti oltre la data di fine diritto all’incentivo elettrico, ottenere il 70% dei CIC (con ritiro per 10 anni e solo il rilascio dei CIC successivamente, nel caso di biometano avanzato).
Il produttore può richiedere la qualifica:
• in esercizio (dopo l’entrata in esercizio dell’impianto); oppure
• a progetto (in fase di progettazione o realizzazione dell’impianto,
effettuando successivamente una richiesta di qualifica in esercizio).
Il rilascio della qualifica avviene entro 120 giorni dalla richiesta, al netto dei periodi necessari per integrare le informazioni fornite.