Accesso

Altri contenuti - Accesso civico

CHE COSA È L'ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è disciplinato dagli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (modificato dal d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016) e consiste nel diritto, esercitabile da chiunque, di accedere a dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nonché alla ulteriore documentazione detenuta dalla Società (cd. accesso civico generalizzato) nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

 

COME ESERCITARE IL DIRITTO

L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non necessita di motivazione. 
Saranno ritenute inammissibili, a titolo esemplificativo, istanze di accesso civico i) meramente esplorative, ii) in cui l'oggetto sia talmente generico da non permettere di identificare la documentazione d'interesse, iii) presentate per un numero manifestamente irragionevole di documenti.
Se la richiesta ha ad oggetto dati o documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato) la stessa deve essere presentata alla Direzione Legale, Regolatorio, Istituzionale e Comunicazione del GSE, utilizzando il modulo scaricabile da questo link, che dovrà essere inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: direzionelegale@pec.gse.it.
Se, invece, l'istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti che la Società è tenuta a pubblicare nella sezione “Società Trasparente" del proprio sito istituzionale, la stessa deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, utilizzando l'apposito modulo scaricabile da questo link.

In tal caso, la richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: trasparenzaPEC@pec.gse.it.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, fermo restando il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali.

 

MODALITÀ E TEMPISTICHE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
In particolare, nel caso in cui la richiesta riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Società, entro il suddetto termine, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risulta già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, al richiedente viene segnalato il relativo collegamento ipertestuale.
Nei casi di accesso civico generalizzato, la Società, se ritiene l'istanza meritevole di accoglimento, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. 
In presenza di soggetti controinteressati, la Società è tenuta a darne comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione all'istanza di accesso. A decorrere dalla comunicazione, il termine di trenta giorni di cui sopra è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato, nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, la Società ne dà comunicazione a quest'ultimo e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti d'interesse non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. 


ESCLUSIONI E LIMITI

L'accesso civico generalizzato è escluso, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di:
1) interessi pubblici:

  • sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  • sicurezza nazionale;
  • difesa e questioni militari;
  • relazioni internazionali;
  • politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento;
  • regolare svolgimento di attività ispettive;
2) interessi privati:
  • protezione dei dati personali;
  • libertà e segretezza della corrispondenza;
  • interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica.
L'accoglimento dell'istanza è escluso, altresì, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.
In caso di limitazioni parziali ai documenti/dati richiesti, la Società deve consentire l'accesso alle altre parti e/o dati del documento.


DINIEGO O MANCATA RISPOSTA

Nel caso in cui la Società non intendesse accogliere la richiesta provvederà, entro il termine di trenta giorni, a fornire adeguata motivazione.
In caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico generalizzato o di mancata risposta nei termini di legge, l'istante può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvede ad esaminare la richiesta e a decidere nel merito della stessa entro il termine di venti giorni. Si precisa che in caso di diniego o mancata risposta ad una istanza di accesso civico relativa ai dati oggetto di pubblicazione obbligatoria è possibile presentare istanza di riesame alla Direzione Legale, Regolatorio, Istituzionale e Comunicazione del GSE.
La richiesta di riesame può essere presentata utilizzando l'apposito modulo, scaricabile da questo link, che dev'essere compilato e inoltrato secondo le indicazioni in esso contenute. 
Avverso la decisione della Società, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010).

Per quanto non espressamente illustrato nella presente pagina, si rimanda alle specifiche previsioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013 s.m.i. e agli ulteriori atti normativi, anche di livello regolamentare, che disciplinano la materia.









 

ARCHIVIO











 


















Il GSE ha nominato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con decorrenza dal 1° dicembre 2018, il dott. Sergio Sansone. 

PEC: trasparenzaPEC@pec.gse.it