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Cessione del credito e sopravvenuto cambio di titolarità

CESSIONE DEL CREDITO E SOPRAVVENUTO CAMBIO DI TITOLARITÀ

Nel caso di cambio titolarità di convenzioni il cui credito risulti essere stato precedentemente ceduto dal Soggetto responsabile cedente a favore di un terzo (cessionario), il soggetto subentrante diviene titolare della Convenzione ma non dispone del credito che da essa ne deriva in quanto ceduto a terzi.

Tale condizione sussiste in quanto, la cessione del credito accettata dal GSE e sottoscritta dal precedente soggetto responsabile cedente e dal cessionario, prevede che i crediti presenti e futuri, derivanti dalla convenzione, siano ceduti fino a scadenza di quest'ultima in favore del cessionario.

Pertanto in caso di cambio titolarità in presenza di cessione del credito le parti dovranno dare informativa al GSE sulla cessione del credito in essere utilizzando una delle seguenti opzioni e notificando al GSE la seguente documentazione integrativa:

  • A) Qualora il Subentrante - nuovo soggetto responsabile - si sostituisca nel rapporto di cessione del credito al soggetto cedente – precedente soggetto responsabile - è necessario sottoscrivere ed inviare la dichiarazione contenuta nell'Allegato 1. Le firme dovranno essere autenticate dal notaio
     
  • B) Qualora le parti vogliano far cessare gli effetti del rapporto della cessione del credito, al fine di far coincidere il nuovo titolare del Contratto con il titolare dei crediti da essa derivanti, è necessario sottoscrivere ed inviare la dichiarazione contenuta nell'Allegato 2. Le firme dovranno essere autenticate dal notaio
     
  • C) Qualora si confermi l'efficacia del rapporto di cessione il Cessionario dovrà dichiarare, le nuove coordinate bancarie intestate esclusivamente al Cessionario stesso compilando e inviando l'Allegato 3.
    L' opzione C implica che, qualora, in futuro, si voglia far cessare gli effetti della cessione del credito, occorrerà redigere la Dichiarazione di cessazione Allegato 2 sottoscritta obbligatoriamente dal soggetto Cedente per il quale si è confermata l'efficacia della cessione.

    L' opzione C inoltre NON POTRA ESSERE UTILIZZATA In caso di avvenuta cessazione del soggetto cedente – precedente soggetto responsabile (cambio titolarita'mortis causa o fusione tra aziende) e pertanto in tale caso potranno essere considerate solo le opzioni A e B. In tal caso occorrerà integrare le premesse dell'allegato 1 o dell'Allegato 2 con i riferimenti della cessazione del soggetto cedente a giustificazione della non apposizione della firma di quest'ultimo.

In ogni caso qualora siano intervenute modifiche societarie tali da comportare una variazione delle parti originarie del rapporto, occorrerà indicare nelle premesse degli allegati la cronistoria delle modifiche societarie intervenute. 

La documentazione dovrà essere redatta e notificata esclusivamente in data successiva alla data di accettazione del cambio di titolarità da parte del GSE, in caso contrario sarà respinta. 

La documentazione integrativa non sarà necessaria nel caso in cui, prima della data di accettazione del cambio di titolarità da parte del GSE, il precedente soggetto responsabile cedente ed il cessionario abbiano notificato la Retrocessione del credito stipulata per atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio secondo i modelli pubblicati sul sito https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/cessione-crediti. 

Non saranno accettate Retrocessione del credito sottoscritte dal nuovo Subentrante e non dal soggetto responsabile cedente.

Casi particolari:

  • Nell'eventualità in cui il cambio di titolarità sia avvenuto tra PERSONA FISICA E PROPRIA DITTA INDIVIDUALE O VICEVERSA (stesso Codice Fiscale) il GSE provvederà d'ufficio ad applicare la Sostituzione del soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante senza necessità di notificare al GSE nessuna delle 3 opzioni esposte.
  • Nell'eventualità in cui il cambio di titolarità sia avvenuto a causa della fusione di due o più comuni contigui secondo il D.lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il GSE provvederà d'ufficio ad applicare la Sostituzione del soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante senza necessità di notificare al GSE nessuna delle 3 opzioni esposte.


L’atto di Retrocessione del credito non potrà essere stipulato da soggetto responsabile diverso da quello presente nell’atto di cessione del credito iniziale accettato dal GSE.


COME NOTIFICARE LA DOCUMENTAZIONE:

Allegati 1 e 2:

  • Atto in originale a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo GSE - V. le Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, Italia
  • In alternativa, invio a mezzo PEC di copia dell'atto con firma digitale dal pubblico ufficiale rogante alla PEC info@pec.gse.it e in copia conoscenza alla PEC gsespa@pec.gse.it inserendo come oggetto della PEC 'Dichiarazione di sostituzione o cessazione Contratto………… Pratica (Solo in caso di contratto FTV)….. '.

Allegato 3:

  •  A mezzo raccomandata A/R all'indirizzo GSE - V. le Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, Italia
  • In alternativa, invio a mezzo PEC alla PEC info@pec.gse.it e in copia conoscenza alla PEC gsespa@pec.gse.it inserendo come oggetto della mail 'Dichiarazione di conferma di efficacia di cessione  pratica (Solo in caso di contratto FTV)…………………… Contratto…………'.

MANDATO ALL’INCASSO E SOPROVVENUTO CAMBIO DI TITOLARITÀ

Qualora sia intervenuto un cambio di titolarità con in essere un mandato all'incasso accettato dal GSE, si rappresenta che il mandato all'incasso cesserà di produrre i propri effetti ad eccezione dei seguenti casi in cui il mandato continuerà ad essere efficace tra il nuovo subentrante e il mandatario:

  • Cambio titolarità intervenuto tra PERSONA FISICA e PROPRIA DITTA INDIVIDUALE O VICEVERSA (stesso Codice Fiscale).
  • Cambio di titolarità intervenuto a causa della fusione di due o più comuni contigui secondo il D.lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

PEGNO SU CREDITI E SOPRAVVENUTO CAMBIO DI TITOLARITÀ

Qualora sia intervenuto un cambio di titolarità con in essere un pegno su crediti accettato dal GSE sarà necessario che il datore di pegno (precedente soggetto responsabile) e il creditore pignoratizio notifichino al GSE l'atto di estinzione del Pegno su crediti stipulato per atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio ad eccezione dei seguenti casi in cui il pegno continuerà ad essere efficace tra il nuovo subentrante e il creditore pignoratizio:.

  • Cambio titolarità intervenuto tra PERSONA FISICA E PROPRIA DITTA INDIVIDUALE O VICEVERSA (stesso Codice Fiscale).
  • Cambio di titolarità intervenuto a causa della fusione di due o più comuni contigui secondo il D.lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" .