Nel caso di cambio titolarità di convenzioni il cui credito risulti essere stato precedentemente ceduto dal Soggetto responsabile cedente a favore di un terzo (cessionario), il soggetto subentrante diviene titolare della Convenzione ma non dispone del credito che da essa ne deriva in quanto ceduto a terzi.
Tale condizione sussiste in quanto, la cessione del credito accettata dal GSE e sottoscritta dal precedente soggetto responsabile cedente e dal cessionario, prevede che i crediti presenti e futuri, derivanti dalla convenzione, siano ceduti fino a scadenza di quest'ultima in favore del cessionario.
Pertanto in caso di cambio titolarità in presenza di cessione del credito le parti dovranno dare informativa al GSE sulla cessione del credito in essere utilizzando una delle seguenti opzioni e notificando al GSE la seguente documentazione integrativa:
In ogni caso qualora siano intervenute modifiche societarie tali da comportare una variazione delle parti originarie del rapporto, occorrerà indicare nelle premesse degli allegati la cronistoria delle modifiche societarie intervenute.
La documentazione dovrà essere redatta e notificata esclusivamente in data successiva alla data di accettazione del cambio di titolarità da parte del GSE, in caso contrario sarà respinta.
La documentazione integrativa non sarà necessaria nel caso in cui,
prima della data di accettazione del cambio di titolarità da parte del GSE, il precedente soggetto responsabile cedente ed il cessionario abbiano notificato la Retrocessione del credito stipulata per atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate dal notaio secondo i modelli pubblicati sul sito
https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/cessione-crediti.
Non saranno accettate Retrocessione del credito sottoscritte dal nuovo Subentrante e non dal soggetto responsabile cedente.
Casi particolari:
- Nell'eventualità in cui il cambio di titolarità sia avvenuto tra PERSONA FISICA E PROPRIA DITTA INDIVIDUALE O VICEVERSA (stesso Codice Fiscale) il GSE provvederà d'ufficio ad applicare la Sostituzione del soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante senza necessità di notificare al GSE nessuna delle 3 opzioni esposte.
- Nell'eventualità in cui il cambio di titolarità sia avvenuto a causa della fusione di due o più comuni contigui secondo il D.lgs. n.267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il GSE provvederà d'ufficio ad applicare la Sostituzione del soggetto cedente nel rapporto di cessione del credito al nuovo subentrante senza necessità di notificare al GSE nessuna delle 3 opzioni esposte.
L’atto di Retrocessione del credito non potrà essere stipulato da soggetto responsabile diverso da quello presente nell’atto di cessione del credito iniziale accettato dal GSE.