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CERTIFICATI BIANCHI
07/08/2020

Certificati Bianchi, le nuove disposizioni ai sensi dell’Art.41 comma 1 del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con Legge n. 77/2020, ha disposto, con l'art 41. comma 1, misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi.

Nello specifico sono state modificate alcune tempistiche e modalità di adempimento delle disposizioni già previste dal DM 11 gennaio 2017 in materia di soddisfacimento degli obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale, per l'anno d'obbligo 2019.

Di seguito si riassumono i principali termini di scadenza e le attività modificate per effetto delle citate disposizioni:

  • lo svolgimento della sessione finale per l'assolvimento dell'obbligo aggiornato 2019 avverrà nel periodo dal 15 al 30 novembre 2020;
  • a partire dal 15 novembre 2020 sarà possibile presentare al GSE richiesta di emissione dei Certificati Bianchi di cui all'articolo 14-bis del DM 11 gennaio 2017 non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica;
  • nell'ambito della sessione di novembre 2020, sarà inoltre contestualmente possibile procedere all'annullamento in acconto di Certificati bianchi (di seguito “CB"), derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica per l'anno d'obbligo 2020 e in relazione ai quali è previsto l'ottenimento del contributo tariffario in acconto stabilito dalla delibera ARERA 270/2020/R/EFR pari a 200 €/TEE (Allegato A, art. 5, comma 3).

Si specifica pertanto, alla luce di tali modifiche, che nella sessione di novembre 2020 sarà possibile procedere all'annullamento dei CB sia per gli anni d'obbligo 2019, 2018 e 2017 che, in acconto, per l'anno d'obbligo 2020.