Secondo quanto previsto dall'art. 13-bis del Decreto Legge n. 101/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 128/2019, recante modifiche all'art. 42 del D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, in merito alla salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici con moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, il GSE comunica quanto segue.
Ai sensi del comma 3-quater dell'art. 42, a un impianto di potenza compresa tra 1 e 3 kW per il quale il GSE, a seguito di verifica, ha rilevato l'installazione di moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento e per tale motivo ha disposto la decadenza dal diritto di accesso alle tariffe incentivanti, si applica una decurtazione del 10% per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione.
La decurtazione del 10% della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 %, prevista dalle disposizioni previgenti.
Le previsioni introdotte dal D.L. n. 101/2019 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva.
Ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento della percentuale di decurtazione della tariffa incentivante, il Soggetto Responsabile deve inviare entro il 30 giugno 2020, pena la sospensione dell'erogazione degli incentivi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il format dell'allegato Modulo 4.
Si precisa che, per gli impianti fotovoltaici ricompresi nella fattispecie contemplata dal comma 3-quater dell'art. 42, non possono essere applicate le maggiorazioni previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del DM 5 maggio 2011 e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del DM 5 luglio 2012.