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RISTORO ELEMENTO RETEE
10/09/2021

DELIBERA ARERA 96/2020/R/EEL, MODALITÀ DI QUANTIFICAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI AI PRODUTTORI CONNESSI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE A TITOLO DI RESTITUZIONE DELL’ELEMENTO RETEE

La delibera ARERA 96/2020/R/EEL prevede, per i produttori che hanno fatto richiesta di accesso alla misura, che il GSE quantifichi e restituisca gli importi afferenti l'elemento RETEE corrisposto sui consumi di gas naturale ad uso termoelettrico con decorrenza dal 1° luglio 2021.

Considerato che, come stabilito dall'ARERA con delibera 278/2021/R/COM, l'elemento RETEE applicato sui consumi di gas naturale prelevato da reti di distribuzione gas prevede aliquote differenziate per i consumi fino a 200.000 Sm3/anno e i consumi oltre tale limite, si comunica che, nelle quantificazioni mensili degli importi oggetto di restituzione, nei soli casi di impianti termoelettrici connessi a reti di distribuzione del gas naturale, il GSE valorizzerà i consumi di gas ad uso termoelettrico, per i quali è ammesso il reintegro, considerando l'aliquota dell'elemento RETEE afferente i consumi oltre i 200.000 Sm3/anno1.

La puntuale quantificazione degli importi ammessi al reintegro, considerando le effettive quantità di gas naturale ad uso termoelettrico e le corrispondenti aliquote dell'elemento RETEE, sarà effettuata annualmente, mediante implementazione di opportuni algoritmi di calcolo, contestualmente alle determinazioni di conguaglio (per gli impianti soggetti) o in sede di regolazione annuale per gli impianti per i quali non è prevista la regolazione di conguaglio2.

Si precisa altresì che le suddette modalità di gestione verranno inserite, in coerenza, in un prossimo aggiornamento del Regolamento operativo che verrà predisposto dal GSE e proposto in approvazione all'ARERA.



1 Per il III° trimestre 2021, la tabella 8 in allegato alla delibera ARERA 278/2021/R/COM prevede, per consumi annui superiori 200.000 Sm3, una aliquota di 0,8922 centesimi di euro/Sm3.

2 Impianti di categoria a) e impianti di categoria b), c) e d) con capacità di generazione inferiore a 500 kW utilizzanti esclusivamente gas naturale.