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Isole Minori (D.M. 14/02/2017)

INCENTIVI ALLE RINNOVABILI NELLE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE

Il Decreto ministeriale 14 febbraio 2017 definisce obiettivi e modalità di incentivazione per le energie rinnovabili nelle isole minori italiane non interconnesse alla rete elettrica del continente.

Nello specifico, stabilisce gli obiettivi minimi di sviluppo della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 e le modalità di sostegno degli investimenti necessari alla realizzazione.

La deliberazione n. 558/2018/R/EFR  definisce le tariffe del sistema di remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse e le relative modalità di accesso, in attuazione delle disposizioni del D.M. 14/02/2017.

Al GSE è attribuito il compito di effettuare la valutazione tecnica e amministrativa per l'erogazione dell'incentivo.

 
OBIETTIVI DEL D.M. "ISOLE MINORI":

  • sviluppare tecnologie di maggior tutela ambientale

  • ridurre la dipendenza energetica

  • consentire sperimentazioni che possano fornire spunti anche per la terraferma


LE ISOLE INTERESSATE

Le isole minori coinvolte dal provvedimento sono:

  • isole non interconnesse alla rete elettrica del continente
  • con una superficie superiore a 1 km2, localizzate a più di 1 km dal continente e  con una popolazione residente di almeno 50 persone 

Di seguito l'elenco completo delle isole a cui si applicano e disposizioni del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017:

  • isole dell'arcipelago Toscano: Capraia e Giglio

  • isole Ponziane: Ponza e Ventotene

  • isole dell'arcipelago Campano: Capri

  • isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti

  • isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano

  • Ustica

  • isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo

  • Pantelleria

  • isole Pelagie: Lampedusa e Linosa


 

Se un'isola viene interconnessa alla rete elettrica nazionale, il provvedimento si applica solo agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione comunicata da Terna all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). A tal riguardo l'ARERA ha comunicato l'avvenuta interconnessione dell'isola di Capri.


INTERVENTI AMMESSI

Gli interventi ammessi alla remunerazione sono i seguenti:


Impianti di produzione di energia elettrica 
  • Interventi di nuova costruzione, potenziamento e riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non inferiore a 0,5 kW, entrati in esercizio dal 15 novembre 2018 (giorno successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione 558/2018/R/efr), collegati alla rete elettrica isolana e alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente.

Impianti di produzione di energia Termica
  • Installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling.
  • Installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria

 

Per maggiori informazioni consulta le “Modalità Operative per il riconoscimento della remunerazione prevista dal DM 14 febbraio 2017 e dalla Deliberazione 558/2018/R/EFR".


REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA

La remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta è definita dalla deliberazione n. 558/2018/R/EFR, in attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017.


 

IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Per gli impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione è di tipo:

  • feed in tariff per la quota di energia elettrica prodotta e immessa in rete
    Il GSE ritira commercialmente l'energia elettrica e riconosce al produttore una remunerazione onnicomprensiva “tariffa base" per tutto il periodo di remunerazione (20 anni)
  • feed in premium per la quota di energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito (pari alla differenza tra l'energia elettrica prodotta netta e l'energia elettrica immessa in rete).
    È calcolata come differenza tra la “tariffa base" e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito (determina ARERA entro il 31 gennaio di ogni anno).
La remunerazione dell'energia elettrica prodotta è alternativa all'accesso ai regimi commerciali di ritiro dedicato e scambio sul posto e non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati.

 

È previsto anche un premio tariffario per moduli fotovoltaici installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.


IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA

Per gli impianti di produzione di energia termica la remunerazione è prevista in un'unica soluzione per scaldacqua a pompa di calore e impianti solari termici:

✔ Per gli scaldacqua a pompa di calore il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto, nel  limite massimo di 500 euro per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e di 850 euro per prodotti con capacità superiore a 150 litri                   

✔ Per i pannelli solari termici, invece, il contributo è proporzionato alla superficie installata, con un massimo del 65% della spesa sostenuta.

La remunerazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici.

 

Per maggiori informazioni consulta le "Modalità Operative per il riconoscimento della remunerazione prevista dal DM 14 febbraio 2017 e dalla Deliberazione 558/2018/R/EFR" e le “Condizioni generali del servizio di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse di cui al D.M. 14 febbraio 2017".