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GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE

Un gruppo di autoconsumatori è un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

Il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

  • uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
  • l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
  • il rappresentante legale dell'edificio;
  • un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri.



CHI PUÒ PARTECIPARE A UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI?

Qualunque soggetto titolare di un punto di connessione può partecipare a un gruppo di autoconsumatori, in qualità di produttore e/o cliente finale, fatta eccezione per alcune tipologie di imprese private.

In particolare, non possono associarsi al Gruppo di autoconsumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.

Un gruppo di autoconsumatori non necessita della “intermediazione" di un soggetto giuridico, in quanto i rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo vengono regolati da un contratto di diritto privato, perfezionato prima della richiesta al GSE di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. Nel caso di condomìni, i rapporti possono essere regolati attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di autoconsumatori. Nel contratto devono poi essere riportati i contenuti minimi previsti nelle Regole Operative del GSE e riportati di seguito.




IL PERIMETRO E GLI IMPIANTI DELLA CONFIGURAZIONE

I punti di connessione dei clienti finali di un gruppo di autoconsumatori devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio. Gli impianti possono essere situati nell'edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell'ambito dell'area afferente alla medesima cabina primaria.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.

Gli impianti di produzione della configurazione possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di autoconsumatori.




CONTRIBUTI ECONOMICI

I gruppi di autoconsumatori accedono ai contributi economici previsti previa richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso da presentare al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione del Gruppo di autoconsumatori, e sono:

  1. il corrispettivo di valorizzazione, definito dall'ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull'energia elettrica autoconsumata
  2. la tariffa premio riconosciuta sull'energia condivisa incentivabile

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l'energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).




I GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI NEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI

Per i soli gruppi di autoconsumatori i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell'investimento, a valere sulle risorse del PNRR.




REQUISITI DEI GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI

I soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:
1. essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio
2. nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale
3. aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti descritti nelle Regole operative e di seguito riportati
4. aver dato mandato al Referente, ove previsto, per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio per l'autoconsumo diffuso
 
I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:
  • preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
  • individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
  • consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  • preveda che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'Allegato 1 del DM CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.