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BIOMETANO D.M. 02/03/2018 - BIOCARBURANTI
27/06/2018

BIOMETANO E BIOCARBURANTI AVANZATI, AL VIA IL PORTALE PER LE RICHIESTE DI QUALIFICA

​Come anticipato nella news del 18/06/2018, a partire dal 2 luglio 2018 sarà disponibile il Portale Biometano nella versione aggiornata che permetterà di presentare e gestire le richieste di qualifica relative sia al Decreto 2 marzo 2018 sia al Decreto 5 dicembre 2013. In particolare, a partire dalle ore 12:00 del 2 luglio 2018 attraverso il Portale Biometano sarà possibile presentare le richieste di qualifica per gli impianti di produzione di biometano che intendano accedere ai meccanismi di incentivazione previsti dagli articoli 5 e 6 del Decreto 2 marzo 2018.

In accordo con le indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico, sarà possibile presentare le richieste di qualifica per gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione previsti dall’articolo 7 del Decreto 2 marzo 2018, a partire dalle ore 12:00 del 2 agosto 2018. In entrambi in casi, le richieste di qualifica devono essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante il Portale Biometano, accessibile attraverso l’Area Clienti del GSE, previa registrazione e sottoscrizione dell’applicativo Biometano.

Per i dettagli è disponibile la “Guida all’utilizzo dell’applicazione Portale Biometano”.

Si fa presente, inoltre, che per entrambe le citate date del 2 luglio e 2 agosto 2018, a causa di interventi di manutenzione tecnica dell’applicativo, a partire dalle ore 11:00 il portale Biometano sarà fuori servizio. L’applicativo riprenderà la sua funzionalità alle ore 12:00 per consentire l’inserimento delle richieste di qualifica ai sensi del Decreto 2 marzo 2018.

Si ricorda che, con riferimento alle richieste di qualifica in esercizio di impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano, l’eventuale ammissione degli impianti nella graduatoria, redatta dal GSE ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), del Decreto 2 marzo 2018, potrà avvenire solo in presenza di tutta la documentazione prevista dall’Allegato 12 delle Procedure applicative. Diversamente, la richiesta di qualifica verrà valutata come riferita a un impianto a progetto e, pertanto, non sarà considerata ai fini della formazione della graduatoria.