Accesso

TELERISCALDAMENTO EFFICIENTE


TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE 

Con sistema di teleriscaldamento (“TLR") si intende l'insieme costituito dalle unità di produzione dell'energia termica e le reti di teleriscaldamento e raffrescamento fra di loro connessi.

Le reti sono un sistema di trasporto dell'energia termica, realizzato prevalentemente su suolo pubblico, finalizzato a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria. 

Le reti di teleriscaldamento devono essere registrate nell'anagrafica dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il concetto di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente (“TLR_EFF") è stato definito per la prima volta dalla Direttiva UE 2012/27/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 102/14.

Si tratta di un sistema che usa, in alternativa, almeno:

  • il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili;
  • il 50% di calore di scarto;
  • il 75% di calorecogenerato;
  • il 50% di una combinazione delle precedenti 


IL CONTESTO EUROPEO 

Il teleriscaldamento efficiente ha assunto ulteriore rilevanza nel Clean Energy for all Europeans Package, che definisce le politiche europee in materia di energia e clima fino al 2030, e stabilisce, ad esempio, che:

  • il teleriscaldamento efficiente possa essere conteggiato per la verifica del raggiungimento degli obblighi di quota minima di FER negli edifici (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 15, comma 4);
  • sia garantito il diritto alla disconnessione degli utenti di teleriscaldamenti non efficienti (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 24, comma 2);
  • per la contabilizzazione dei risparmi di energia annui obbligatori possono essere conteggiati quelli generati da teleriscaldamenti efficienti (DIRETTIVA (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE – cd. EED recast, Art 7, comma 4).

PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto nella Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 una dotazione di 200 milioni di euro per la realizzazione, la trasformazione e le estensioni di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. La conservazione degli incentivi a seguito della realizzazione di questi interventi, finanziati con il PNRR, sarà subordinata al raggiungimento delle condizioni di teleriscaldamento efficiente, almeno per una annualità, nei 2 anni solari successivi alla data di fine lavori.