La prima procedura è riservata ai clienti finali prioritari (anche in forma aggregata) e solo nel caso in cui non sia stato assegnato l’intero volume di energia elettrica disponibile, il GME svolge una nuova procedura destinata ai clienti finali non prioritari.
Sono clienti finali prioritari i soggetti che, alla data di partecipazione alla procedura di aggiudicazione del GME, sono alternativamente o congiuntamente:
- clienti finali industriali e cioè i clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
- piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003
- clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell’ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel;
- clienti finali energivori di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017
- clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna
I contratti di cessione stipulati dal GSE con i soggetti assegnatari a seguito della procedura del GME rientrano nella tipologia dei contratti a due vie e regolano la differenza tra il prezzo di allocazione dell’energia offerta in cessione (pari a 210 €/MWh, fermi restando possibili successivi adeguamenti ai sensi del medesimo Decreto) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE.
Nell’ambito del rapporto contrattuale sorto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il GSE deve:
- rideterminare l’energia aggiudicata sulla base dell’energia elettrica nella sua disponibilità al 31 gennaio di ogni anno;
- per tutta la durata contrattuale, regolare la differenza oggetto del contratto sulla base di un meccanismo che prevede un primo calcolo sul 70% dell’energia elettrica aggiudicata ovvero rideterminata ai sensi del precedente alinea e procedere con cadenza almeno annuale a stabilire, sulla base dell’energia elettrica nella propria disponibilità, il volume dell’energia elettrica spettante a ciascun aggiudicatario, procedendo al conguaglio delle differenze, nei limiti del 30% dell’energia elettrica aggiudicata purché consumata;
- adeguare il prezzo di allocazione dell’energia offerta in cessione alle condizioni più favorevoli che dovessero derivare dall’evoluzione della normativa di riferimento, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto.