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SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi al contributo le imprese o gli RTI che dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito a ciascuna procedura di selezione, risultino assegnatari dei benefici previsti.

Le procedure di selezione verranno svolte in forma telematica attraverso l'Area Clienti del GSE nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'articolo 15 del Decreto, fornendo tutta la documentazione necessaria elencata nella «Checklist Allegati» del Bando.

La presentazione delle domande di ammissione da parte dei soggetti proponenti sarà consentita, per ciascuna delle procedure di selezione, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo bando e fino al  30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione dello stesso. Qualora l'ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

Sono ammissibili al contributo i progetti che sono avviati successivamente alla presentazione dell'istanza di ammissione e che garantiscono, per ciascuno degli ambiti e per ciascuno dei lotti, la realizzazione del numero minimo di infrastrutture di ricarica, come stabilito Allegato 2 del D.M. n. 10 del 12 gennaio 2023.




AMBITI E REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

Il decreto suddivide il territorio italiano attraverso la definizione di 30 ambiti regionali, in modo tale da ottenere una massima diffusione e capillarità delle infrastrutture di ricarica installate come previsto dall' Allegato 2 del D.M. n. 10 del 12 gennaio 2023.

Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che rispettano i requisiti tecnici individuati nell'Allegato 1 del D.M. n. 10 del 12 gennaio 2023.




CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

A valere sulle risorse del PNRR è prevista l'erogazione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'articolo 7 del D.M. n.10 del 12 gennaio 2023.

I soggetti beneficiari, anche nel caso di partecipazione in forma di RTI, non possono accedere individualmente ad un finanziamento di importo superiore al 30% dello stanziamento complessivo relativo a ciascuna procedura di selezione prevista e per ognuna delle annualità della misura.

L'agevolazione è erogata dal GSE per i progetti ammessi al beneficio a seguito della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della richiesta di erogazione, formulata utilizzando lo schema allegato al provvedimento di cui all'articolo 15 del Decreto e corredata dalla documentazione di dettaglio comprovante le spese sostenute e i target conseguiti.

Sono ammesse esclusivamente le spese interamente quietanziate entro il 31 dicembre 2025.




PROCEDURE DI AMMISSIONE

Il GSE si occupa di formare una graduatoria per ciascun ambito secondo i criteri di selezione di cui all'articolo 10 comma 2 del Decreto, assegnando fino ad un massimale di 100 punti per ogni progetto ammesso. In caso di parità di punteggio, viene applicato il criterio cronologico della data di presentazione dell'istanza per l'accesso al contributo.

Il contributo è concesso ai soli soggetti beneficiari risultati primi nelle graduatorie di cui all'articolo 10 comma 4.