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CHE COS’È

Al fine di ridurre in modo significativo le emissioni climalteranti, raggiungendo l'obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050, l'Europa ha adottato diversi strumenti di politica ambientale tra cui di recente il nuovo sistema di scambio di quote di emissione ETS 2, rivolto al settore dei trasporti, degli edifici e dei cosiddetti settori aggiuntivi (piccola industria, manifattura e costruzioni edili non inclusi nell'attuale sistema ETS).


COME FUNZIONA

L'ETS 2 funziona in parallelo all'attuale sistema ETS e ha un proprio mercato delle quote emissive che partirà dal 2027, con propri meccanismi di stabilizzazione del prezzo e specifici Soggetti regolamentati, per i quali non sono previsti rilasci gratuiti di quote.

Alcune delle attività propedeutiche all'avvio e al corretto funzionamento del nuovo sistema - quali la richiesta delle autorizzazioni  a emettere e il monitoraggio delle emissioni storiche – devono essere attuate già a partire dal 2024.

I Soggetti regolamentati del nuovo sistema sono coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili (solidi, liquidi e gassosi) nei citati settori finali d'uso, per fini di combustione.

L'immissione in consumo dei prodotti energetici si intende realizzata con il pagamento delle accise, secondo le aliquote previste per i diversi settori finali d'uso.

Nello specifico, i Soggetti regolamentati devono, a partire dal:

  • 1° gennaio 2024, monitorare le emissioni associate ai prodotti energetici che immettono in consumo, secondo quanto stabilito dal Regolamento 2018/2066, così come emendato dal Regolamento di esecuzione 2023/2122 che, tra l'altro, prevede modalità di monitoraggio semplificate per l'anno 2024 (emissioni storiche);
  • 2025, entro il 30 aprile di ogni anno, comunicare le emissioni monitorate nel corso dell'anno precedente, secondo quanto definito dal suddetto Regolamento di esecuzione;
  • 1° gennaio 2025, essere in possesso, per poter proseguire con le proprie attività, di una specifica autorizzazione ad emettere.