Il GSE precisa che il pagamento del contributo previsto dall’articolo 24 del DM 23 giugno 2016, da corrispondere all’atto di iscrizione ai Registri, ai Registri per interventi di rifacimento e alle Procedure d’Asta, è dovuto anche per gli impianti già oggetto di precedente iscrizione ai Registri, Registri per interventi di rifacimento e Procedure d’Asta del DM 6 luglio 2012.
Parimenti, il contributo è dovuto per le richieste di accesso diretto agli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del DM 23 giugno 2016 anche nei casi di impianti già oggetto di precedente richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012 e successiva rinuncia o provvedimento di respingimento o decadenza dal diritto agli incentivi da parte del GSE.