Gli impianti a fonti rinnovabili realizzati o da realizzare su edifici nuovi o in fase di ristrutturazione possono accedere agli incentivi previsti dal DM 23 giugno 2016 solo per la parte che eccede la soglia di potenza che deve essere installata per legge (articolo 11 del D.Lgs. 28/2011).
Le Procedure Applicative del Decreto hanno infatti precisato che viene incentivata solo la quota di energia prodotta e riconducibile alla differenza tra la potenza complessiva dell’impianto e la potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo (P-Po).
Per questo il GSE raccomanda di verificare, in particolare in fase di iscrizione al Registro, la corretta indicazione dei valori P e Po.
Dunque nell’eventuale iscrizione al Registro o al momento della richiesta di accesso agli incentivi, nella sezione “Scheda Tecnica” del Portale FER-E, dopo aver indicato “Si” alla voce “L’impianto è realizzato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 11 del D.Lgs. 28/2011”, dovrà essere indicato il valore della sola potenza necessaria all’assolvimento dell’obbligo stesso (Po). Nella sezione “Dati Preliminari”, invece, è comunque necessario indicare la potenza complessiva dell’impianto (P), calcolata a sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p).