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27/11/2012

Deliberazione 493/2012/R/efr: l’Autorità ha approvato le modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e a copertura dei costi amministrativi per i produttori in regime di RID e TO di cui ai decreti del 5 e 6 luglio 2012

​Il GSE comunica ai titolari di unità di produzione a fonti rinnovabili in regime di Ritiro Dedicato e che accedono alla Tariffa Onnicomprensiva prevista dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la deliberazione 22 novembre 2012 493/2012/R/efr, ha  approvato le Regole Tecniche del GSE per il trasferimento delle partite economiche relative ai corrispettivi di sbilanciamento e alle offerte accettate sul mercato infragiornaliero.

Le Regole Tecniche definiscono:

a) le modalità di attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento a carico dei produttori nei casi di ritiro dedicato, della tariffa fissa onnicomprensiva prevista dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 e dell’energia elettrica non incentivata prodotta da impianti ammessi a beneficiare delle tariffe fisse onnicomprensive previste dai decreti interministeriali del 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011;
 
b) le modalità di attribuzione dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi.
 
In applicazione delle Regole Tecniche, che entreranno in vigore dal 1°gennaio 2013, ai titolari delle unità di produzione che ricadono nel perimetro del contratto di dispacciamento del GSE sarà richiesto di fornire al GSE, attraverso un portale informatico appositamente predisposto e con modalità successivamente definite,  ogni informazione – laddove non già disponibile - utile all’attività di previsione dell’immissione in rete di energia elettrica.
 
La deliberazione 493/2012/R/efr ha, inoltre:
• modificato le deliberazioni ARG/elt 01/09 e 343/2012/R/efr prevedendo che, limitatamente all’energia elettrica non incentivata relativa agli impianti ammessi a beneficiare delle tariffe onnicomprensive previste dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011, i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi siano pari a 0,05 c€/kWh;
 
• modificato le deliberazioni n. 280/07, ARG/elt 01/09 e 343/2012/R/efr prevedendo che gli eventuali maggiori oneri o ricavi derivanti al GSE  per la partecipazione al Mercato Infragiornaliero siano posti in capo ai produttori ammessi al ritiro dedicato, alle tariffe onnicomprensive previste dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012 e agli impianti che beneficiano delle tariffe fisse onnicomprensive stabilite dai decreti interministeriali 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011, limitatamente all’energia elettrica non incentivata, in quanto gli effetti derivanti da tale partecipazione non possono essere disgiunti dai corrispettivi di sbilanciamento.
Il GSE precisa che nessun effetto deriverà dall’applicazione della deliberazione 493/2012/R/efr per le unità di produzione in regime di Scambio sul Posto e quelle titolari di convenzioni CIP6 e Tariffa Onnicomprensiva di cui ai decreti 18 dicembre 2008 e 5 maggio 2011 limitatamente all’energia incentivata.
Per richieste di chiarimenti o informazioni è possibile scrivere a: delibera_281_12@gse.it