Il GSE comunica ai Soggetti Investitori e agli Stoccatori Virtuali che il livello di rating degli istituti bancari per le garanzie previste dai rispettivi contratti (art. 7 comma 1) è stato modificato.
Tali garanzie devono essere rilasciate da una primaria banca italiana o da una succursale italiana di banca estera con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB- se attribuito da Standard & Poor’s Rating Services, ovvero a Baa3 se attribuito da Moody’s Investor Service, in deroga a quanto previsto sia dal contratto con i Soggetti Investitori (art. 7 comma 2 e Annesso E) che dal contratto con gli Stoccatori Virtuali (art. 7 comma 2 e Annesso C).