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28/12/2012

Modifica del livello di rating degli istituti di credito per la garanzia richiesta ai soggetti investitori e agli stoccatori virtuali

Il GSE comunica ai Soggetti Investitori e agli Stoccatori Virtuali che il livello di rating degli istituti bancari per le garanzie previste dai rispettivi contratti (art. 7 comma 1) è stato modificato.
Tali garanzie devono essere rilasciate da una primaria banca italiana o da una succursale italiana di banca estera con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB- se attribuito da Standard & Poor’s Rating Services, ovvero a Baa3 se attribuito da Moody’s Investor Service, in deroga a quanto previsto sia dal contratto con i Soggetti Investitori (art. 7 comma 2 e Annesso E) che dal contratto con gli Stoccatori Virtuali (art. 7 comma 2 e Annesso C).