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07/02/2012

Modifica, per l’anno di stoccaggio 2012-2013, del livello di rating degli istituti di credito per la garanzia richiesta ai Soggetti Investitori e agli Stoccatori Virtuali

​In considerazione dell’attuale congiuntura dei mercati finanziari, limitatamente all’anno di stoccaggio 2012-2013, è consentito sia ai Soggetti Investitori sia agli Stoccatori Virtuali di presentare le garanzie previste rispettivamente dall’art. 7 comma 1 del contratto dei Soggetti Investitori e dall’articolo 7 comma 1 del contratto degli Stoccatori Virtuali, rilasciate da primaria banca italiana o da succursale italiana di banca estera con rating di lungo termine che non sia inferiore a BBB, se attribuito da Standard & Poor’s Rating Services, ovvero a Baa2 se attribuito da Moody’s Investor Service, in deroga a quanto previsto dall’art. 7 comma 2 del contratto con i Soggetti Investitori e dall’Annesso E del medesimo contratto e in deroga a quanto previsto dal contratto con gli Stoccatori Virtuali all’art. 7 comma 2 e dall’annesso C del medesimo contratto.