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Il GSE in riferimento a quanto riportato nella News “Quinto Conto Energia: chiarimenti su definizione edificio energeticamente certificabile e sulle Certificazioni/Attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter)”, pubblicata il 06/09/2012, precisa che:
la definizione di “edificio energeticamente certificabile” si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all’art. 8 e allegato 4 del DM 5.7.2012.
A tale riguardo un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.
In merito alla definizione di “edificio energeticamente certificabile” restano confermati tutti gli altri punti riportati nella citata news.