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06/03/2012

Stoccaggio Gas – Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 5 marzo 2012

​Il GSE ha presentato all'Agenzia delle entrate un’apposita istanza di interpello ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212/2000 al fine di chiarire il trattamento fiscale ai fini Iva di alcune operazioni che hanno luogo nel contesto dello stoccaggio virtuale del gas.
 
In particolare, il GSE, nel contesto della cd. Fattispecie consegna e ritiro di cui all'art. 4.1, lett. a) e b) della Delibera AEEG 193/10, ha chiesto chiarimenti sul regime Iva applicabile a:
  • passaggi di gas tra il Soggetto Investitore e lo Stoccatore Virtuale;
  • quanto dovuto dallo Stoccatore Virtuale o dal Soggetto Investitore in alcuni casi di inadempimento di consegna o ritiro.

L'Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Normativa ha risposto all'istanza di interpello specificando che: 

  • concorda sul fatto che il rapporto che si instaura tra i soggetti coinvolti (id est, GSE, Stoccatore Virtuale e Soggetto Investitore) deve essere qualificato come deposito irregolare di cui all'art. 1782 del c.c., il quale dispone che “se il deposito ha come oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie". Nel dettaglio, si instaura un rapporto di deposito irregolare tra il Soggetto Investitore e il GSE e un rapporto di sub-deposito irregolare tra GSE e Stoccatore Virtuale; 
  • concorda sul fatto che “non assumo rilevanza”, di conseguenza, “i singoli passaggi del bene dal depositante da parte del depositario e, viceversa, in quanto la fattispecie deve […] essere inquadrata come prestazione di servizio per la quale rileva la remunerazione dovuta per l’attività resa dal depositario”. In altri termini, “è da escludersi che il trasferimento del gas dal Soggetto Investitore al GSE e dal GSE allo Stoccatore Virtuale in estate e dallo Stoccatore Virtuale al GSE e dal GSE e il Soggetto Investitore in inverno […] realizzino una cessione rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto” posto che i contratti tra GSE e Soggetti Investitori e tra GSE e Stoccatori Virtuali regolano un “facere ed il corrispettivo pattuito rappresenta la remunerazione del sevizio di stoccaggio e non il prezzo del gas consegnato”; 
  • afferma che le prestazioni di stoccaggio rese dal GSE e dagli Stoccatori Virtuali sono, d’altro canto, operazioni rilevanti ai fini Iva ex art. 3, comma 1 del D.p.r. n. 633/72;
  • chiarisce che gli importi dovuti dai soggetti obbligati nelle ipotesi di inadempimento previste nei contratti GSE/SI e GSE/SV hanno “natura corrispettiva”. In ragione di tale qualificazione, assume rilevanza Iva (i) quanto dovuto al GSE dal Soggetto Investitore ex art. 4.2.4 del Contratto GSE/SI e quanto dovuto dal GSE allo Stoccatore Virtuale ex art. 4.4 del Contratto GSE/SV in caso di inadempimento di consegna in estate del gas da parte del Soggetto Investitore, e (ii) quanto dovuto dallo Stoccatore Virtuale al GSE ex art. 4.2 del Contratto GSE/SV e quanto dovuto dal GSE al Soggetto Investitore ex art. 4.2.6 del Contratto GSE/SI in caso di mancata consegna in inverno da parte dello Stoccatore Virtuale.
Per l’analisi completa di quanto disposto dalla Agenzia delle Entrate si rimanda al testo integrale della risoluzione.