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La DCR n.205 del 7 novembre 2017 ha approvato la Strategia Energetico-Ambientale Regionale 2014/2020.

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per l'Autorizzazione Unica è la Regione.

La LR n.10 del 2 aprile 2015 ha previsto il passaggio dalle Province alla Regione delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia: Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all' articolo 12, comma 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n.244 e di cui all' articolo 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n.20.

Le soglie di potenza oltre le quali è necessaria l'Autorizzazione Unica sono le seguenti:

​Fotovoltaico​Idroelettrico​Eolico​Biomasse​Biogas​Geotermoelettrici
​> 50 kW​di qualsiasi taglia​> 60 kW​> 200 kW​> 250 kW​di qualsiasi taglia

L'Autorizzazione Unica è inoltre richiesta per tutti gli impianti sottoposti a Verifica di Assoggettabilità o Valutazione di impatto ambientale.

Al di sotto delle suddette soglie di potenza è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni.

Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici

Referenti per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali a fini idroelettrici sono le Province.

Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

La Regione è il soggetto competente per i procedimenti amministrativi inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è la Regione.
Rientrano nella disciplina della VIA o della VA le seguenti tipologie di impianti:

Fotovoltaico

Idroelettrico

Eolico

Biomasse

Geotermico

  • Impianti > 10 MW (VA)

  • Impianti di qualsiasi taglia (VA);

  • Derivazioni > 200 l/s (VA)

  • Impianti > 1 MW (VIA);

  • Impianti h > 60 m. (VIA);

  • Impianti a distanza < 50 volte h da beni tutelati D.Lgs. n. 42/2004 (VA);

  • Nei procedimenti con partecipazione MBAC (VIA)

  • Impianti > 1 MWe (VA)

  • Impianti > 150 MWt (VIA)

  • Permessi di ricerca (VA)

  • Concessioni di coltivazione (VIA)

Energia termica

La DGR n.961 del 28 luglio 2014 ha adottato, ai sensi del DPR n.74 del 16 aprile 2013, le “Disposizioni regionali per la gestione degli impianti termici”, mentre la DGR n.609 del 30 maggio 2016 ha attivato, a partire dal 1°agosto 2016, il Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) che costituisce l’unico canale per l’acquisto del Bollino di cui al punto 4 e per la trasmissione dei rapporti di controllo e di prova degli impianti termici.

Efficienza energetica

La LR n.1 del 21 gennaio 2015 contempla all’interno del Testo Unico per il governo del territorio anche disposizioni regionali in materia di Interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti.

Le informazioni qui riportate sull'assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.