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Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili


La Direttiva europea 2009/28/CE, al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. La recente approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia.

Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 ha introdotto misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di energia termica.

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono sei:

Autorizzazione Unica (AU) - è il provvedimento introdotto dall'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003 per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - è la procedura introdotta dal D.Lgs. 28/2011 in sostituzione della Denuncia di Inizio Attività (DIA). La PAS è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

Comunicazione al Comune - è l'adempimento previsto per semplificare l'iter autorizzativo di alcune tipologie di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER, assimilabili ad attività edilizia libera. La comunicazione di inizio lavori deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato. Non è necessario attendere 30 giorni prima di iniziare i lavori.

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata - ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 28/2011 prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Attività in edilizia libera - ai sensi del DPR 380/2001, come modificato dal D.Lgs. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), consentono l’installazione senza alcun titolo abilitativo di impianti fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al DM 1444/1968. L’installazione è libera fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico.

Il Decreto MiTE n.297 del 2 agosto 2022 definisce le condizioni e le modalità per l'applicazione del modello unico semplificato, di cui al DM MISE 19 maggio 2015, degli impianti fotovoltaici su edificio su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonchè nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva <200 kW, realizzati ai sensi dell'art.7 bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011.

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Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale per la produzione di energia elettrica, di caldo e freddo, di carburanti, da fonti rinnovabili. Viene inoltre fornita la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze per i diversi regimi autorizzativi.

Per approfondimenti riguardo alle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle diverse Regioni, si possono consultare le relative schede di sintesi regionali.


 

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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER

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Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

FONTE / TECNOLOGIA POTENZA(kW)
Eolico > 60 kW
Fotovoltaico > 50 kW
Biomasse > 200 kW
Biogas > 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:

FONTE / TECNOLOGIA MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE POTENZA(kW) PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico
Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici.
Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)
Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze
** COMUNICAZIONE
Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti Qualsiasi PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 20 PAS
Biomasse Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) 0 - 50 COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti 50 - 1000 PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 200 PAS
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) 0 - 50 COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio ** COMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti 50 - 1000 PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 250 PAS
Eolico Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) Qualsiasi COMUNICAZIONE
Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso 0 - 60 PAS
Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesiQualsiasi PAS
Idroelettrico Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio ** COMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente 0 - 100 PAS
** Il servizio di Scambio Sul Posto (SSP) è applicabile ad impianti alimentati a FER fino a 20 kW, impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW. Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, non si applica il limite di 200 kW. Inoltre, il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti sono alimentati da FER e l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, oppure il Ministero della Difesa".

Semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'allegato annesso al DM 10 settembre 2010

FonteProvvedimento normativoImpianto nuovo/esistenteModalità operative

Potenza

(kW)

Procedura
BiomasseDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>200AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazioneDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>300AU
Biogas, gas da discarica, gas residuati dai processi di depurazioneDL n.77/2021NuovoImpianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, non ricadenti nei casi previsti dalla normativa vigente0-300PAS
EolicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>60AU
EolicoDL n.77/2021EsistenteInterventi che non comportino alcuna modifica al volume degli impianti/area interessata, ferme restando le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente-CAEL/CILA
EolicoDL n.76/2020EsistenteInterventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15% e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori DILA
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021<50PAS
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021>50AU
FotovoltaicoDL n.77/2021NuovoImpianti localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti<20.000PAS
FotovoltaicoDL n.77/2021EsistenteInterventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente CAEL/CILA
FotovoltaicoD.M. 19/5/2015NuovoModello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra<20Comunicazione preliminare all'installazione secondo modello unico nazionale
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati<20.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022Nuovo

Impianti siti in aree idonee, di potenza sino a 10 MW;

impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

<10.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti siti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica<1.000DILA
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, anche in cave dismesse e canali di irrigazione (eccetto impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno di aree di notevole interesse pubblico, aree naturali protette e siti della Rete Natura 2000)<10.000PAS
FotovoltaicoL n.34/2022

Esistente

Nuovo

siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici e sui quali sono eseguiti - senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni previste per legge - interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonchè le cave e le miniere;

aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;

siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

 Aree idonee
FotovoltaicoL n.34/2022NuovoImpianti su edifici: nessun permesso, autorizzazione o altri tipi di atti amministrativi di assenso per l'installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A), eccetto aree o immobili di notevole interesse pubblico.  
FotovoltaicoL n.34/2022Nuovoimpianti siti nelle aree industriali: deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, arrivando a coprire fino al 60% dell'area industriale  
AgrivoltaiciL n.34/2022NuovoElevate le soglie limite per la verifica di assoggettabilità alla VIA<10.000 

Impianti FER

 

L n.34/2022

D.Lgs. 199/2021

Nuovo 

>50

<200

Modello unico
IdroelettricoDL n.77/2021Nuovo Art.32-bis del DL n.77/2021 modifica le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti idroelettrici di cui al D.M. 10 settembre 2010<500 CAEL/CILA
IdroelettricoDL n.77/2021EsistenteInterventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti; del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'intervento. Ove previsto, si applicano comunque le procedure di verifica di compatibilità e di VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente CAEL/CILA
IdroelettricoDL n.77/2021NuovoImpianti al di sopra della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003>100AU
IdroelettricoDL n.76/2020EsistenteInterventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15% DILA
Impianti FERL n.34/2022Esistenteinterventi di modifica non sostanziale in cui è previsto incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata DILA


 


 

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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia termica da FER

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Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, le autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili possono essere così schematizzate, in funzione delle tipologie di impianto: 

  • Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione ordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 11 c. 3 D.Lgs. 115/2008): 
    • l'impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici; 
    • la superficie dell'impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene realizzato; 
    • l'intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune.

    Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza. 

  • Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6 e 123 D.P.R. 380/2001): 
    • l'impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; 
    • l'impianto è realizzato al di fuori della zona A (centro storico). 

    Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune, corredata da relazione tecnica.
    Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza. 

  • Impianti geotermici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici - Le prescrizioni relative alla posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 7), che completerà il quadro normativo nazionale in materia. Nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto sia necessario il prelievo di acque di falda deve essere acquisita la concessione di prelievo di acque sotterranee ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in base alle procedure stabilite dalle normative regionali. 

  • Altre tipologie di impianti - Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da rinnovabili diversi dal geotermico e dal solare termico, se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla Comunicazione al Comune. 

  • Pompe di calore - L'installazione di pompe di calore destinate alla sola produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di carburanti da FER

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La realizzazione di impianti per la produzione di biodiesel è soggetta a un procedimento autorizzativo unico analogo a quello previsto per l’autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche. L’autorizzazione unica è di competenza regionale o provinciale (se la funzione è stata delegata) ai sensi della legge n. 239/2004.

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Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni

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In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell’elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Nell’ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi su cui è incardinata la ripartizione di funzioni amministrative tra Stato, Regioni e enti locali: 

  • Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - I regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sono disciplinati dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Per i regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione) l’ente di riferimento è il Comune. Per l’autorizzazione unica il procedimento amministrativo è quello previsto dall’ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. che attribuisce le funzioni alle Regioni per quasi tutte le tipologie di impianti (ad eccezione dei soli impianti a mare che sono di competenza statale). Le Regioni possono delegare le funzioni dell’autorizzazione unica alle Province. 

  • Derivazioni di acque superficiali per impianti idroelettrici - Il procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici è disciplinato dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici sono state trasferite alle Regioni che possono delegarle alle Province. 

  • Permessi di ricerca e uso di risorse geotermiche a fini elettrici - Le procedure di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso di risorse geotermiche a terra per impianti di produzione di energia elettrica (> a 2 MWt o pozzi > 400 m) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso delle risorse geotermiche sono di competenza delle Regioni che possono delegarle alle Province. 

  • Valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per quasi tutti i tipi impianti (sono di competenza dello Stato solo quelli a mare, gli impianti idroelettrici > 30 MW , impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW). Le Regioni possono delegare le proprie funzioni in materia di VIA alle Province. 

In base alle scelte che le Regioni hanno compiuto nella delega di funzioni amministrative per gli impianti alimentati da FER, si articola lo specifico assetto regionale del riparto di competenze tra Regione e Province.

Per approfondire le procedure autorizzative regionali previste per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili visualizza le schede di sintesi per il territorio di interesse.

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