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Aosta

Cartina Regione Valle d'Aosta  

Portale Energia della Regione:

PEAR

La DCR n.727 del 25 settembre 2014 ha approvato, ai sensi della legge regionale 1°agosto 2012, n. 26, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR).

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per l’Autorizzazione Unica è la Regione.

Le soglie di potenza oltre le quali è necessaria l’Autorizzazione Unica sono le seguenti:

​Fotovoltaico​Idroelettrici​Eolico​Biomasse​Biogas
​> 50 kW​> 100 kW​> 60 kW​> 200 kW​> 250 kW

Al di sotto delle suddette soglie di potenza è sufficiente la segnalazione certificata di inizio di attività edilizia o la comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni.

Concessione di derivazione di acque per impianti idroelettrici

Referente per il rilascio delle derivazioni di acque superficiali a fini idroelettrici è la Regione.

Permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di risorse geotermiche

La Regione è il soggetto competente per i procedimenti amministrativi inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche.

Procedure di valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Referente per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Verifica di Assoggettabilità (VA) è la Regione.

Rientrano nella disciplina della VIA o della VA le seguenti tipologie di impianti:

Fotovoltaico

Idroelettrico

Eolico

Biomasse

Geotermico

  • Impianti > 100 kW (VA)

  • Impianti > 1 MW (VIA)

  • Impianti > 100 kW (VA)

  • Derivazioni > 200 l/s (VA)

  • Impianti > 100 kW (VIA);
    nei procedimenti con partecipazione MBAC (VIA)

  • Impianti  20-100 kW, o aventi altezza  (sino al mozzo, in caso di rotore ad asse orizzontale) superiore a 15 metri, o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri (VA);

  • Impianti  3-15 MW (VA);

  • Impianti > 15 MWt
    (VIA);

  • Permessi di ricerca (VA)

  • Concessioni di coltivazione (VIA)

Energia termica

La DGR n.1370 del 3 ottobre 2014 ha approvato le disposizioni per l’applicazione del titolo V della LR n.26 del 1°agosto 2012, in relazione all’esercizio, conduzione, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, in sostituzione di quelle approvate con la DGR n.522 del 29 marzo 2013.

Efficienza energetica

La DGR n.272 del 27 febbraio 2016 ha approvato i requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica, attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni.

Le informazioni qui riportate sull'assetto delle competenze per i procedimenti autorizzativi hanno carattere di sintesi e vengono aggiornate periodicamente dal GSE. In ogni caso specifico è indispensabile compiere le necessarie verifiche presso i siti web degli enti coinvolti e contattare direttamente gli uffici competenti.