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Autorizzazioni

Autorizzazioni per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili


La Direttiva 2009/28/CE (RED1), al fine di favorire lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ha richiesto agli Stati Membri di far sì che le procedure autorizzative siano proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato. L'approvazione delle Linee Guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva europea 28, nel rispondere a tale intento, ha ridefinito l'intero quadro delle autorizzazioni per gli impianti a fonti rinnovabili in Italia. Le Linee Guida approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pur nel rispetto delle autonomie e delle competenze delle amministrazioni locali, sono state emanate allo scopo di armonizzare gli iter procedurali regionali per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

La Direttiva 2018/2001/UE (RED2), recepita mediante il D.Lgs. 199/2021, ha introdotto ulteriori misure di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili, a partire dall'individuazione delle aree idonee.

La Direttiva 2023/2413/UE (RED3) - da recepire entro maggio 2025 - ribadisce ulteriormente la necessità di snellire e accelerare gli iter autorizzativi, introducendo l'individuazione delle aree di accelerazione, oltre a una riduzione decisa dei tempi di rilascio delle autorizzazioni

Gli iter procedurali previsti dalla normativa vigente per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili sono:

Autorizzazione Unica (AU) - art.5 del D.Lgs. n.28/2011 e art.12 del D.Lgs. 387/2003 - per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER, al di sopra di prefissate soglie di potenza. L'AU, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Il procedimento unico ha durata massima pari a 90 giorni al netto dei tempi previsti per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), laddove necessaria. La competenza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni o alle Province da esse delegate.

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) - art.6 del D.Lgs. 28/2011 - è utilizzabile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza (oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e freddo da FER. La PAS deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori, accompagnata da una dettagliata relazione, a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, attestanti anche la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Per la PAS vale il meccanismo del silenzio assenso: trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della PAS senza riscontri o notifiche da parte del Comune è possibile iniziare i lavori.

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata - art.6 bis del D.Lgs. 28/2011 - prevede che siano realizzati mediante DILA le modifiche agli impianti esistenti e le modifiche dei progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma. Il comma 3 prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, a condizione che i fabbricati siano collocati fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e non siano tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Attività in edilizia libera - art.6 del DPR 380/2001 - che consentono di eseguire una serei di interventi senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore, aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica. di tutela del rischio idrogeologico, nonchè delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.42/2004 (Codice dei beni cultuirali e del paesaggio). 

D.Lgs. 28/2011: art.4 principi generali

Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

a) Comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;

b) Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata di cui all'articolo 6-bis;

c) Procedura Abilitativa Semplificata di cui all'articolo 6;

d) Autorizzazione Unica di cui all'articolo 5.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi ((...)) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW: si applica la Procedura Abilitativa Semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 12 MW: si applica la procedura di Autorizzazione Unica.

Nelle sezioni sottostanti sono illustrate le procedure autorizzative previste dalla normativa nazionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili elettrica, termica e nel settore trasporti. Viene poi fornita la ripartizione delle funzioni tra Stato e Regioni alla base delle specifiche attribuzioni di competenze per i diversi regimi autorizzativi.

Per approfondimenti riguardo alle procedure autorizzative previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle diverse Regioni, si possono consultare le relative schede di sintesi regionali.


 

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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER prima delle Semplificazioni (D.Lgs. 387/2003, DM 10/9/2010, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.)

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Le soglie di potenza oltre le quali è necessario che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili siano sottoposti ad Autorizzazione Unica, sono le seguenti:

FONTE / TECNOLOGIA POTENZA (kW)
Eolico > 60 kW
Fotovoltaico > 50 kW
Biomasse > 200 kW
Biogas > 250 kW

Al di sotto di tali soglie, gli impianti rientrano nel campo di applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata o della Comunicazione al Comune, a seconda della tecnologia, della taglia e della potenza. Le Regioni hanno la facoltà di ampliare il campo di applicazione della PAS ad impianti di potenza fino a 1 MW.

Attualmente, il quadro generale per l'applicazione della Comunicazione al Comune e della PAS può essere così schematizzato:

FONTE / TECNOLOGIA MODALITA' OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE POTENZA(kW) PROCEDURA PREVISTA
Fotovoltaico
Impianti aderenti o integrati nei tetti degli edifici.
Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. Inoltre, la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato e l'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.)
Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non situati nei centri storici (zona A del P.R.G. comunale) realizzati su superfici esistenti o loro pertinenze
** COMUNICAZIONE
Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti Qualsiasi PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 20 PAS
Biomasse Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) 0 - 50 COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi precedenti 50 - 1000 PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 200 PAS
Gas di discarica, Gas residuati dai processi di depurazione, Biogas Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 50 kWe (micro cogenerazione) 0 - 50 COMUNICAZIONE
Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) non ricadenti nel caso precedente che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio ** COMUNICAZIONE
Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei due casi precedenti 50 - 1000 PAS
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti 0 - 250 PAS
Eolico Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. L'impianto non deve ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/04 e s.m.i.) Qualsiasi COMUNICAZIONE
Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo Qualsiasi COMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel primo caso 0 - 60 PAS
Torri anemometriche destinata ad una misurazione del vento oltre 36 mesiQualsiasi PAS
Idroelettrico Impianti compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni l'uso, il numero delle unità immobiliari, non implicano incremento dei parametri urbanistici e non riguardano le parti strutturali dell'edificio ** COMUNICAZIONE
Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nel punto precedente 0 - 100 PAS
** Il servizio di Scambio Sul Posto (SSP) è applicabile ad impianti alimentati a FER fino a 20 kW, impianti alimentati da FER da 20 kW fino a 200 kW entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, impianti di cogenerazione ad alto rendimento fino a 200 kW. Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, non si applica il limite di 200 kW. Inoltre, il punto di prelievo e il punto di immissione devono coincidere nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti sono alimentati da FER e l'utente dello scambio sul posto è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, oppure il Ministero della Difesa".

Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER dopo le Semplificazioni (D.Lgs. 199/2021, DL Semplificazioni, D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.)

Impianti soggetti a procedure di comunicazione e/o edilizia libera ​ ​
IterCaratteristicheRiferimento normativo
Comunicazione al Comune

Interventi descritti ed elencati ai paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010:

  • su edifici (senza limiti di potenza)
  • a terra (di potenza inferiore a 50 kW

Art.6, comma 11 del D.Lgs. 28/2011

Paragrafi 11 e 12 del D.M. 10 settembre 2010

Comunicazione al Gestore di Rete elettrica e al ComuneModello unico nazionale (DM MITE n.297 del 2/8/2022, art.2, c.1, lett.b): interventi che prevedono l'installazione - anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali (D.M. n.1444/1968) - con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, di potenza fino a 200 kWCommi 1 e 5 dell'art.7-bis del D.Lgs. 28/2011
Interventi in edilizia liberaInterventi di modifica di impianti esistenti, diversi dalla modifica sostanziale, che non comportano modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, della volumetria delle strutture e dell'area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse, indipendentemente dalla potenza risultante a seguito dell'interventoart.5, comma 3, del D.Lgs. 28/2011
Interventi in edilizia liberaInstallazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006, ove previste. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza. La Soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventiArt.22-bis del D.Lgs. 199/2021
Interventi in edilizia liberaImpianti ubicati in area agricola, senza limiti di potenza, realizzati da imprenditori agricoli o secondo la modalità prevista per impianti agrivoltaiciArt.49, comma 3 del DL 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. n.41 del 21/4/2023
Comunicazione di Edilizia Libera

Varianti non sostanziali su impianti esistenti o già autorizzati;

per modifiche non sostanziali: interventi in edilizia libera (art.5, comma 3, del D.Lgs. 28/2011):

Art.5-6 D.Lgs. 28/2011
Impianti soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata ​  
IterCaratteristicheRiferimento normativo 
DILAimpianti di potenza fino a 1 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021 si applica per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente

Art.4 comma 2-bis, lettera a) del D.Lgs. 28/2011

Art.20 del D.Lgs 199/2021

 
DILA

Interventi su impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:

  • impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento (comma 1, lettera b) dell'art. 6bis del D.Lgs. 28/2011);
  • impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati (comma 1, lettera c) dell'art.6bis).
Art.6-bis del D.Lgs. 28/2011 
DILACasi previsti al comma 1 dell'art.6-bis del D.Lgs. 28/2011; modifiche non sostanziali su impianti esistenti e per modifiche di progetti autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'interventoArt.6 bis D.Lgs. 28/2011 
Impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata ​ ​ 
IterCaratteristicheRiferimento normativo 
PASImpianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021

Art.4 comma 2-bis, lettera b), del D.Lgs. 28/2011

Art.20 del D.Lgs. 199/2021

 
PASimpianti agrivoltaici avanzati senza limiti di potenza, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commercialeArt.6 del D.Lgs. 28/2011 
PASImpianti fotovoltaici flottanti di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42/2004), delle aree naturali protette (L. n.394/1991) e dei siti della rete Natura 2000 (DL n.17/2022 convertito dalla L. 34/2022, articolo 9-ter, come modificato dall'art.4 comma 4-bis D.L. 14-4-2023 n.39 introdotto dalla Legge di conversione n.68 del 13/6/2023)Art.6 del D.Lgs. 28/2011 
PASModifiche non sostanziali: interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla PAS di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6-bisArt. 6 D.Lgs. 28/2011 
Impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ​ ​
IterCaratteristicheRiferimento normativo
AUImpianti di potenza superiore a 12 MW ubicati nelle aree idonee identificate ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021

Art.20 del D.Lgs.199/2021

Art.12 D.Lgs. 387/2003

Art.4 comma 2-bis, lettera c), del D.Lgs. 28/2011

AUImpianti di potenza superiore a 1 MW ubicati in aree non rientranti tra quelle idonee ai sensi dell'art.20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 o non rientranti tra quelle individuate ai sensi dell'art.22 bis del medesimo DecretoD.Lgs. 199/2021
AU
Varianti sostanziali su impianti esistenti o già autorizzati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, rientrano le modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. 152/2006
Art.5 del D.Lgs. 28/2011


Principali casistiche autorizzative per tipologia di fonte, taglia e sito


FonteIterSoglia potenza

Soglia potenza (semplificata e/o

in area idonea)

Normativa di semplificazione
BiomasseComunicazione<50 kW  
BiomasseDILAModifica non sostanziale con incremento potenza  
BiomassePAS<200 kW  
BiomasseAU

>200 kW

Modifiche sostanziali

  
BiometanoPAS<500 sm3h  
BiometanoAU>500 sm3h  
Eolico on shoreEdilizia libera<60 kW DL 13/2023
Eolico on shoreDILAModifica non sostanziale con incremento potenza  
Eolico on shorePAS>60 Kw <1 MW  
Eolico on shoreAU>60 kW  
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogasComunicazione<50 kW  
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogasDILAModifica non sostanziale con incremento potenza  
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogasPAS<300 kW  
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogasAU

>300 kW

Modifiche sostanziali

  
GeotermoelettricoComunicazione<200 kW  
GeotermoelettricoDILAModifica non sostanziale con incremento potenza  
GeotermoelettricoAU>200 kW  
IdroelettricoComunicazione<50 kW  
IdroelettricoDILAModifica non sostanziale con incremento potenza  
IdroelettricoPAS<100 kW  
IdroelettricoAU>100 kW  
Fotovoltaico su edificiEdilizia libera<200 kW  
FotovoltaiciDILAModifica non sostanziale con incremento potenza<1 MWDL 17/2022
FTV agrivoltaiciPAS >1-<12 MW

DL 17/2022

DL 181/2023

FTV floatingPAS <10 MWDL 39/2023
FotovoltaiciAU

>1 MW

Modifiche sostanziali

>12 MW

D.Lgs. 199/2021

DL 181/2023

 

Focus casistiche autorizzative per la fonte fotovoltaica

IterSoglia potenza
Comunicazione

Impianti integrati su edifici e manufatti

Impianti a terra e le relative opere connesse realizzati in aree industriali, commerciali e artigianali, in cave o discariche

Altri impianti con potenza fino a 50 kW, se previsto dagli ordinamenti regionali

DILA

Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee

Modifiche non sostanziali

PAS

Altri impianti fotovoltaici con potenza fino a 50 kW (o 1 MW se previsto dagli ordinamenti regionali)

Impianti fotovoltaici con potenza fino a 12 MW localizzati in aree idonee

Impianti fotovoltaici con potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici

Impianti agrivoltaici che distino non più di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale

AU

Impianti >1 MW

Impianti >12 MW in aree idonee

Modifiche sostanziali



 


 

Sei interessato ad avere ulteriori dettagli?

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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia termica da FER

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Secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente, le autorizzazioni per la realizzazione di impianti per la produzione di calore e freddo da fonti rinnovabili possono essere così schematizzate, in funzione delle tipologie di impianto: 

  • Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione ordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione ordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 11 c. 3 D.Lgs. 115/2008): 
    • l'impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i componenti dell'impianto non modificano la sagoma degli edifici; 
    • la superficie dell'impianto non è superiore alla superficie del tetto sul quale viene realizzato; 
    • l'intervento non ricade nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune.

    Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate, la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza. 

  • Impianti solari termici assimilabili a interventi di manutenzione straordinaria - L'installazione di un impianto solare termico può essere considerata intervento di manutenzione straordinaria se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (art. 6 e 123 D.P.R. 380/2001): 
    • l'impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; 
    • l'impianto è realizzato al di fuori della zona A (centro storico). 

    Per tale tipologia di impianto la procedura autorizzativa indicata all'articolo 7 del D.Lgs. 28/2011 è quella della Comunicazione al Comune, corredata da relazione tecnica.
    Qualora non ricorrano tutte le condizioni sopra indicate la procedura autorizzativa necessaria è la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Nel caso in cui l'intervento ricada nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è inoltre necessario acquisire il nulla osta della competente Sovrintendenza. 

  • Impianti geotermici per il riscaldamento e la climatizzazione degli edifici - Le prescrizioni relative alla posa in opera di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica ovvero sonde geotermiche saranno disciplinate da un apposito decreto ministeriale di attuazione del D.Lgs. 28/2011 (art. 7), che completerà il quadro normativo nazionale in materia. Nel caso in cui per il funzionamento dell'impianto sia necessario il prelievo di acque di falda deve essere acquisita la concessione di prelievo di acque sotterranee ai sensi del R.D. n. 1775/1933 in base alle procedure stabilite dalle normative regionali. 

  • Altre tipologie di impianti - Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da rinnovabili diversi dal geotermico e dal solare termico, se realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla Comunicazione al Comune. 

  • Pompe di calore - L'installazione di pompe di calore destinate alla sola produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
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Le autorizzazioni per gli impianti di produzione di carburanti da FER

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La realizzazione di impianti per la produzione di biodiesel è soggetta a un procedimento autorizzativo unico analogo a quello previsto per l’autorizzazione alla costruzione di centrali elettriche. L’autorizzazione unica è di competenza regionale o provinciale (se la funzione è stata delegata) ai sensi della legge n. 239/2004.

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Il riparto delle competenze tra Stato e Regioni

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In materia di energia, sulla base della legge costituzionale n. 3/2001, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, Stato e Regioni concorrono nell’elaborazione della normativa di riferimento. Nello specifico, lo Stato determina i principi fondamentali, le Regioni e le Province Autonome legiferano nel rispetto degli indirizzi statali.

Nell’ambito di questo quadro di riferimento costituzionale si è consolidato il processo di decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e enti locali in materia di autorizzazioni per gli impianti alimentati da FER, assetto che aveva già preso forma con il D.Lgs. n. 112/98.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono di seguito descritti i principali profili autorizzativi e i relativi riferimenti normativi su cui è incardinata la ripartizione di funzioni amministrative tra Stato, Regioni e enti locali: 

  • Regime autorizzativo degli impianti di produzione di energia elettrica da FER - I regimi autorizzativi per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER sono disciplinati dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011. Per i regimi autorizzativi semplificati (PAS e Comunicazione) l’ente di riferimento è il Comune. Per l’autorizzazione unica il procedimento amministrativo è quello previsto dall’ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. che attribuisce le funzioni alle Regioni per quasi tutte le tipologie di impianti (ad eccezione dei soli impianti a mare che sono di competenza statale). Le Regioni possono delegare le funzioni dell’autorizzazione unica alle Province. 

  • Derivazioni di acque superficiali per impianti idroelettrici - Il procedimento di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici è disciplinato dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di concessioni di derivazione di acque superficiali per impianti idroelettrici sono state trasferite alle Regioni che possono delegarle alle Province. 

  • Permessi di ricerca e uso di risorse geotermiche a fini elettrici - Le procedure di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso di risorse geotermiche a terra per impianti di produzione di energia elettrica (> a 2 MWt o pozzi > 400 m) sono disciplinate dal D.Lgs. n. 22/2010 e s.m.i.. Tutte le funzioni amministrative di rilascio di permessi di ricerca e concessioni di uso delle risorse geotermiche sono di competenza delle Regioni che possono delegarle alle Province. 

  • Valutazione di impatto ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER - Le procedure di valutazione di impatto ambientale sono disciplinate dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da FER soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale, le funzioni amministrative sono attribuite alle Regioni per quasi tutti i tipi impianti (sono di competenza dello Stato solo quelli a mare, gli impianti idroelettrici > 30 MW , impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW e quelli termici superiori a 300 MW). Le Regioni possono delegare le proprie funzioni in materia di VIA alle Province. 

In base alle scelte che le Regioni hanno compiuto nella delega di funzioni amministrative per gli impianti alimentati da FER, si articola lo specifico assetto regionale del riparto di competenze tra Regione e Province.

Per approfondire le procedure autorizzative regionali previste per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili visualizza le schede di sintesi per il territorio di interesse.

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