Accesso


TIPOLOGIE DI CONFIGURAZIONE

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di comunità energetiche, gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza. Il Testo Integrato per l'Autoconsumo Diffuso (TIAD), allegato alla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA, regola il meccanismo di funzionamento e i contributi di valorizzazione che spettano all'energia autoconsumata nell'ambito delle configurazioni ammesse.

Il TIAD definisce sette differenti tipi di configurazioni possibili per l'autoconsumo diffuso: 

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

  • autoconsumatore a distanza
  • gruppo di autoconsumatori
  • CER

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:

  • gruppo di autoconsumatori
  • CER



LE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO PER LA CONDIVISIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

Diagramma che mostra cosa fa parte delle CACER  

Il Decreto prevede due misure

  1. una tariffa incentivante (contributo in conto esercizio) sulla quota di energia condivisa incentivabile per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia. Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le comunità di energia rinnovabile, i gruppi di autoconsumatori e gli autoconsumatori a distanza. La tariffa può essere richiesta fino al trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

  2. un contributo in conto capitale (a fondo perduto) a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le Comunità Energetiche Rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Le richieste di accesso al contributo devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2025 e tutti gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi a partire dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026. La misura si applica fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva di almeno 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite dal PNRR, di 2,2 miliardi di euro.


Le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR disciplinano, tra l'altro, le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi, del contributo di valorizzazione previsto dal TIAD e del contributo in conto capitale PNRR. 




GLI IMPIANTI AMMESSI AGLI INCENTIVI DEL DM CACER

Per accedere agli incentivi previsti dal Decreto CACER gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:

  • appartenere a configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o di Autoconsumatore a distanza
  • essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento
  • essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti
  • avere potenza massima di 1MW
  • essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021, per le sole CER, dopo la regolare costituzione della Comunità
  • non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2
  • rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm), come meglio specificati nelle Regole
  • nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nelle Regole
  • essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati

Gli impianti di produzione devono essere connessi sotto la medesima cabina primaria a cui si riferisce la configurazione.

In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.




IL SOGGETTO REFERENTE

Il Soggetto Referente è la persona fisica o giuridica a cui viene demandata la gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Soggetto Referente, nei casi precisati nella sezione “Mandati e Liberatoria", deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere questo ruolo.




LA DISCIPLINA TRANSITORIA

La disciplina transitoria (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020) cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e il contributo in conto capitale.

Entro il 24 aprile 2024 è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa (disciplina transitoria) per le configurazioni con impianti di produzione realizzati nel rispetto delle condizioni previste dalle Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022.